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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35322/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; S [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 17 settembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro quattromila di am- menda in relazione al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. (con la recidiva nel biennio).

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'ipotesi aggravata di recidiva nel biennio.

2.2. Violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al tratta- mento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consolidata giu- risprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.

Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad esclu- dere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, »Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209).

Il Tribunale si è posto in linea con tale orientamento, avendo correttamente rile- vato che la recidiva era stata ritualmente contestata.

Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, emerge che nei confronti del Gae- tano erano stati elevati provvedimenti di accertamento di analoghe violazioni in date 14 ottobre 2017 e 27 agosto 2019, divenuti definitivi in quanto non era stata effet- tuata oblazione e non era stato proposto ricorso (vedi nota del 2 settembre 2019 dei CC di Napoli).

Inoltre, in considerazione della data della seconda violazione, è stata legittimamente riconosciuta l'ipotesi di recidiva nel biennio.

La difesa del Gaetano si limita a contestare genericamente il contenuto della nota degli organi di P.G., senza apportare elementi utili a smentire il dato della definitività di tali accertamenti, che in caso positivo avrebbe potuto agevolmente segnalare (es. presentazione di ricorso, intervenuta oblazione, ecc.).

4. In relazione alla seconda censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione 'della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

La pena è stata irrogata in misura prossima al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giu- dice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando lh quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento al breve distacco temporale rispetto all'ultimo illecito e non è stata parametrata al mero dato della recidiva nel biennio.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 17 settembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro quattromila di am- menda in relazione al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. (con la recidiva nel biennio). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'ipotesi aggravata di recidiva nel biennio. 2.2. Violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al tratta- mento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consolidata giu- risprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad esclu- dere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, »Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209). Il Tribunale si è posto in linea con tale orientamento, avendo correttamente rile- vato che la recidiva era stata ritualmente contestata. Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, emerge che nei confronti del Gae- tano erano stati elevati provvedimenti di accertamento di analoghe violazioni in date 14 ottobre 2017 e 27 agosto 2019, divenuti definitivi in quanto non era stata effet- tuata oblazione e non era stato proposto ricorso (vedi nota del 2 settembre 2019 dei CC di Napoli). Inoltre, in considerazione della data della seconda violazione, è stata legittimamente riconosciuta l'ipotesi di recidiva nel biennio. La difesa del Gaetano si limita a contestare genericamente il contenuto della nota degli organi di P.G., senza apportare elementi utili a smentire il dato della definitività di tali accertamenti, che in caso positivo avrebbe potuto agevolmente segnalare (es. presentazione di ricorso, intervenuta oblazione, ecc.). 4. In relazione alla seconda censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione 'della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena è stata irrogata in misura prossima al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giu- dice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando lh quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento al breve distacco temporale rispetto all'ultimo illecito e non è stata parametrata al mero dato della recidiva nel biennio. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. C
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