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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39974/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna dei fratelli Manuel e [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), avente ad oggetto metadone, escludendo la destinazione ad uso esclusivamente personale invece prospettata dalla difesa, di cui alla sentenza del Tribunale di Pesaro, non impugnata in merito alla condanna per altre fattispecie in materia di stupefacenti (cocaina), di cui ai capi B e C.

2. Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati, tramite il proprio difensore di fiducia, hanno proposto congiunto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono vizi di motivazione, anche in termini di travisamento della prova, con riferimento all'apparato argomentativo inerente alla ritenuta insussistenza dell'uso esclusivamente personale del metadone rinvenuto nella loro abitazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso e ribadito il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del citato d.l. n. n. 272 del 2005 dichiarata incostituzionale.

Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale.

Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i parametri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente.

Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.

Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute.

Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.

Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata la destinazione a terzi del metadone rinvenuto nel frigorifero presente nell'abitazione degli imputati è stata desunta, con argomentazioni non censurabili in questa sede in quanto esenti dai prospettati vizi motivazionali, dalla quantità di sostanza rinvenuta, per un totale di 1200 ml suddivisi in due contenitori, valutata esorbitante rispetto ad un consumo esclusivamente personale e sequestrata a carico degli imputati nel contesto spazio-temporale del tentativo da parte loro di disfarsi di altro stupefacente, cocaina.

La Corte territoriale ha altresì argomentato dall'accertata e non contestata attività di spaccio di stupefacente (cocaina) da parte degli imputati, eseguita utilizzando quale base operativa la medesima abitazione ove è stato rinvenuto il metadone.

Rilevante è stata infine ritenuta l'assenza di elementi probatori in merito alla paventata qualità di assuntori di metadone dei due imputati e dalle dichiarazioni rese dalla fidanzata di un acquirente, circa l'offerta di vendita di metadone da parte di uno dei due fratelli in occasione della vendita di cocaina contestata al capo C e accertata, con statuizione passata in giudicato, come commessa in continuazione con la fattispecie sub iudice.

La documentazione alla quale fa riferimento il ricorrente al fine di argomentare il dedotto travisamento della prova circa la qualità di assuntori degli imputati, allegata al ricorso per ragioni di autosufficienza, evidenzia infine la manifesta infondatezza del relativo profilo di censura, in quanto successiva ai fatti e relativa a circostanze anch'esse successive all'addebito contestato, mentre il procedimento amministrativo ex art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, riguardante [OSCURATO:PERSONA], è privo di efficacia decisiva circa la destinazione ad uso esclusivamente personale dei 1200 ml di metadone sequestrati.3.

All'inammissibilità del ricorso congiunto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso congiunto e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna dei fratelli Manuel e [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), avente ad oggetto metadone, escludendo la destinazione ad uso esclusivamente personale invece prospettata dalla difesa, di cui alla sentenza del Tribunale di Pesaro, non impugnata in merito alla condanna per altre fattispecie in materia di stupefacenti (cocaina), di cui ai capi B e C. 2. Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati, tramite il proprio difensore di fiducia, hanno proposto congiunto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono vizi di motivazione, anche in termini di travisamento della prova, con riferimento all'apparato argomentativo inerente alla ritenuta insussistenza dell'uso esclusivamente personale del metadone rinvenuto nella loro abitazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso e ribadito il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del citato d.l. n. n. 272 del 2005 dichiarata incostituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale. Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i parametri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta. Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute. Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata la destinazione a terzi del metadone rinvenuto nel frigorifero presente nell'abitazione degli imputati è stata desunta, con argomentazioni non censurabili in questa sede in quanto esenti dai prospettati vizi motivazionali, dalla quantità di sostanza rinvenuta, per un totale di 1200 ml suddivisi in due contenitori, valutata esorbitante rispetto ad un consumo esclusivamente personale e sequestrata a carico degli imputati nel contesto spazio-temporale del tentativo da parte loro di disfarsi di altro stupefacente, cocaina. La Corte territoriale ha altresì argomentato dall'accertata e non contestata attività di spaccio di stupefacente (cocaina) da parte degli imputati, eseguita utilizzando quale base operativa la medesima abitazione ove è stato rinvenuto il metadone. Rilevante è stata infine ritenuta l'assenza di elementi probatori in merito alla paventata qualità di assuntori di metadone dei due imputati e dalle dichiarazioni rese dalla fidanzata di un acquirente, circa l'offerta di vendita di metadone da parte di uno dei due fratelli in occasione della vendita di cocaina contestata al capo C e accertata, con statuizione passata in giudicato, come commessa in continuazione con la fattispecie sub iudice. La documentazione alla quale fa riferimento il ricorrente al fine di argomentare il dedotto travisamento della prova circa la qualità di assuntori degli imputati, allegata al ricorso per ragioni di autosufficienza, evidenzia infine la manifesta infondatezza del relativo profilo di censura, in quanto successiva ai fatti e relativa a circostanze anch'esse successive all'addebito contestato, mentre il procedimento amministrativo ex art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, riguardante [OSCURATO:PERSONA], è privo di efficacia decisiva circa la destinazione ad uso esclusivamente personale dei 1200 ml di metadone sequestrati.3. All'inammissibilità del ricorso congiunto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso congiunto e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle a
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