CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03715/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/7/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 luglio 2021 il Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], su loro richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (loro ascritto per aver detenuto, in concorso e a fine di spaccio, 1,502 grammi di cocaina, corrispondente a 10 dosi medie singole, in Roma il 14 luglio 2021). 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con un primo motivo, la propria mancata assoluzione, sia perché la sostanza stupefacente era detenuta a fine di consumo personale, sia a causa del mancato accertamento del fine di spaccio, essendo del tutto congetturale l'affermazione della detenzione in concorso con il Federici della sostanza stupefacente rinvenuta dalla polizia giudiziaria, e anche quella della destinazione di tale sostanza allo spaccio; con un secondo motivo ha lamentato l'eccessività della pena, il riconoscimento della recidiva, il giudizio di bilanciamento, in termini di equivalenza, tra tale circostanza aggravante e le circostanze attenuanti generiche, e la mancata restituzione della somma di denaro sequestrata. 3. Analoga impugnazione ha proposto avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], prospettando anch'egli la propria estraneità alla detenzione a fine di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta in terra dalla polizia giudiziaria, non essendovi elementi per poter ritenere che egli avesse detenuto detta sostanza, tantomeno al fine di cederla a terzi; in secondo luogo ha lamentato, con doglianze sovrapponibili a quelle di [OSCURATO:PERSONA], l'eccessività della pena, il riconoscimento della recidiva, il giudizio di bilanciamento, in termini di equivalenza, tra tale circostanza aggravante e le circostanze attenuanti generiche, e la mancata restituzione della somma di denaro sequestrata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambe le impugnazioni, da qualificare come ricorsi per cassazione, non essendo appellabili, ma solo ricorribili per cassazione, nei limiti di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., le sentenze di applicazione della pena su richiesta, sono manifestamente infondate. 2. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno posto a sostegno delle loro impugnazioni alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, l'insussistenza di elementi in ordine alla loro responsabilità e l'eccessività della pena (che avrebbe potuto essere determinata in misura inferiore attraverso l'esclusione della recidiva), oltre che la mancata restituzione delle somme di denaro sequestrato a [OSCURATO:PERSONA], di cui invece, come esposto nella sentenza impugnata, è stata ordinata la restituzione: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo, tra l'altro, stata disposta alcuna confisca di somme di denaro, che anzi sono state restituite, con la conseguente inammissibilità di entrambi i ricorsi, in quanto affidati a censure non consentite nei confronti di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per entrambi i ricorrenti. P.Q.M. Eaqualificate le impugnazioni come ricorsi per cassazione li dichiara inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur.o tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/1