CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 35755/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04S313IP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 055G5BY) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 6 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo, pronunciata il 16 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per concorso nel reato di ricettazione. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi presentati con un unico atto, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, rispondendo alla medesima doglianza oggetto di appello, ha già sottolineato come l'esistenza della precedente condanna definitiva per un reato della stessa indole dimostrasse l'accentuata propensione a delinquere dell'imputata e la sua indifferenza ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria; considerato, avuto riguardo al secondo motivo di ricorso, che effettivamente la Corte di appello ha ampiamente esposte le ragioni per le quali riteneva di non riconoscere le attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], quando invece l'appellante aveva chiesto la prevalenza di dette attenuanti, già concesse dal primo giudice, sulla recidiva: tuttavia, detta valutazione è a maggior ragione utilizzabile per ritenere che il giudice di secondo grado non intendesse mutare il giudizio di comparazione fra circostanze, cosicché l'omessa specifica motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte, risultando in concreto inidonea ad incidere sugli esiti decisori (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; da ultimo v. Sez. 5, n. 16294 del 14/03/2023, Valecchi, n.m.); osservato che il terzo motivo dei ricorsi, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., è manifestamente infondato: secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, richiamato dai giudici di appello, il danno patrimoniale derivante da ricettazione di carte di credito, in considerazione del valore strumentale di queste, che consentono al titolare di effettuare molteplici atti di acquisto a pagamento differito, non deve essere rapportato al semplice valore venale del documento e non può, pertanto, essere ritenuto modesto (Sez. 4, n. 24648 del 03/03/2015, Bortoletto, Rv. 263724) ed inoltre la Corte territoriale, nel motivare il diniego dell'invocata attenuante, ha evidenziato che le imputate, avendo la disponibilità del PIN della carta bancomat, erano pronte a reiterare pagamenti e prelievi, tanto che dopo aver effettuato il primo acquisto avevano tentato di eseguirne un altro;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.