CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 50242/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 05HOXWS) avverso la sentenza del 28/04/2023 emessa dal Gip di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per un motivo non deducibile in questa sede quale l' omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Considerato, infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto esonera la sentenza, che recepisce l'accordo, dall'onere di motivazione / bastando il richiamo alla congruità della pena patteggiata, richiesta dallo stesso ricorrente, e tale da presupporre il suo consenso del quale non è stato rappresentato alcun vizio. Ritenuto che la sentenza impugnata risulta incensurabile in questa sede, atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), non prospettate in questa sede. Ritenuto che, alla luce di detti argomenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 La Consigliera estensora [OSCURATO:PERSONA]