CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25457/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.lette la memoria difensiva e le conclusioni del difensore della parte civile Intesa SanpaoloS.p.A., avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto delricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, come da notaallegata;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 7 aprile 2025 dal Tribunale di Milanonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 81 e 640-ter cod. pen.2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribaditaaffermazione di responsabilità per il delitto di frode informatica, fondata soltanto sullatitolarità del conto e della carta Postepay su cui sono confluiti i proventi del reato,trascurando elementi di segno contrario, quali la distanza della residenza del ricorrenterispetto ad altri luoghi di commissione del fatto, la non riconducibilità a lui degli indirizzi IPutilizzati per le operazioni telematiche e l’assenza di legami pregressi con le vittime.2.2. Violazione dell’art. 640-ter cod. pen., poiché i giudici di merito avrebbero applicatola norma incriminatrice a una condotta (mera ricezione del profitto) non corrispondente alfatto tipico.2.3. Violazione degli artt. 62-bis, 81 e 133, nonché manifesta illogicità dellamotivazione, riguardo al trattamento sanzionatorio, sproporzionato in conseguenza deldiniego delle circostanze attenuanti generiche.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. La Corte di appello ha motivato sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] osservando che nonsolo era il titolare della carta Postepay e del conto corrente (acceso poco prima dei fatti) sucui erano state versate le somme assai consistenti (euro 48.000 ed euro 40.000) carpite allevittime all’esito di due distinte azioni criminali, ma anche che, subito dopo l’accredito, avevaprovveduto al loro immediato utilizzo, mediante prelievi in contante.In materia di truffa, costituisce già di per sé consolidata massima di esperienza ilcriterio secondo cui colui chi percepisce il profitto dell’illecito — e, dunque, riceve l’accreditodelle somme fraudolentemente sottratte — è, in linea di normalità causale, il medesimosoggetto che ha posto in essere la condotta decettiva ovvero vi ha concorso, in quanto ilvantaggio patrimoniale rappresenta lo sbocco fisiologico dell’artificio o del raggiro e non unevento estraneo alla struttura tipica del reato, con la conseguenza che grava sull’imputatodestinatario del provento l’onere di allegare concreti e oggettivi elementi fattuali, idonei acollocarlo al di fuori della catena causale tipica, senza che ciò integri inversione dell’oneredella prova (cfr. Sez. 2, n. 16493 del 23/04/2026, Carnè, non mass.).Con gli ulteriori, e tutt’altro che trascurabili, elementi su cui, come accennato, riposa lariflessione inferenziale della Corte territoriale, inoltre, il ricorrente non si misuraminimamente.Il primo motivo non risulta, dunque, consentito, in quanto diretto a sollecitare una nuovae diversa ponderazione delle emergenze istruttorie, a fronte di un discorso giustificativo privodi vizi logico-giuridici, e insuperabilmente aspecifico, in difetto di effettivo confronto con ilprovvedimento impugnato.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, trascurando completamente lemodalità concorsuali di realizzazione delle truffe.Il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate edell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa, preparatoria o esecutiva delreato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalitàefficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (Sez. 2, n. 43067 del13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295-01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015,Villacaro, Rv. 262310-01).Alla luce delle riflessioni che precedono e ferma restando la ricostruzione della vicendastorica operata dalle due sentenze di merito, appare del tutto corretta la conclusione deigiudici subalpini che individuano il concreto e consapevole apporto concorsuale,causalmente rilevante, offerto da [OSCURATO:PERSONA] agli ignoti còrrei nell’avere, quantomeno, messopreviamente a disposizione i propri conti correnti e strumenti di pagamento, restando deltutto implausibile che gli accrediti siano stati effettuati «in modo del tutto fortuito e arbitrario».4. Il terzo motivo è insuperabilmente specifico.La Corte di appello ha condiviso il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche,stigmatizzando i precedenti anche specifici e l’assenza di circostanze positivamentespendibili (e altresì evidenziando la gravità delle condotte, in ragione dei cospicui importisottratti e dell’insidiosità dei mezzi impiegati).La genericità già segnalata sul punto nell’atto di gravame permane anche in questasede: le censure reiterate in parte qua omettono di fornire qualsiasi elemento concreto econsistono in una mera enunciazione di principi di diritto, privi di correlazione concreta con lavicenda che qui occupa, senza dar conto di alcuna specifica portata censoria, in violazionedi quanto imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, dellasomma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, così liquidata equitativamente(Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]