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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42697/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 24 maggio 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 495, cod. pen, è inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, la cui motivazione risulta, dunque, esente da vizi; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è inammissibile, inerendo al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagine 3 e 4 della sentenza della Corte di appello); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 24 maggio 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 495, cod. pen, è inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, la cui motivazione risulta, dunque, esente da vizi; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è inammissibile, inerendo al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagine 3 e 4 della sentenza della Corte di appello); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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