Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 15682/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2389-2019proposto da: I.A.C.P. -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] disciplinari pubblico impiego R.G.N.2389/2019 Cron.

Rep.

Ud.07/05/2024 CC CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 798/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 24/10/2018 R.G.N. 418/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza del 24 ottobre 2018 la Corte d’appello di Messina riformava la sentenza del locale Tribunale e annullava la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per nove giorni inflitta in data 3.5.2013 a [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’IACP della Provincia di Messina, in relazione a fatti accaduti nella giornata del 14.1.2013; secondo la contestazione disciplinare, la Billè « uscendo dalla stanza della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto un malore», proferiva le seguenti frasi: « bastardi, bastardi!!! In galera loro ci devono andare, non noi, per quello che ci hanno fatto!!!» e, inoltre, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, si era rinchiusa nella propria stanza benché «diverse persone chiedevano di parlare con qualcuno dell'[OSCURATO:PERSONA]»;

2. così riportati i fatti, la Corte territoriale riteneva che fossero sussumibili nella fattispecie della “condotta non conforme ai principi di correttezza verso i superiori” e/o in “manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente”, entrambe sanzionabili ‒ e poi in concreto sanzionate ‒ con la sospensione fino a un massimo di dieci giorni ai sensi dell’art. 3 CCNL del Personale non Dirigente del Comparto regioni e [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana, sicché non v’era ragione di ritenere che potesse configurarsi alcuna delle ipotesi più gravi, previste dal successivo comma 6, art. 3, CCNL cit., potendosi escludere che il fatto fosse ascrivibile all’ipotesi, ivi contemplata, degli «alterchi con vie di fatto e di particolare gravità»;

3. il procedimento disciplinare, in relazione ai fatti contestati passibili di sospensione dal servizio fino a un massimo di dieci giorni, avrebbe dovuto concludersi, pertanto, nel termine di 60 giorni, previsto dall’art. 55 bis comma 2 d.lgs. n. 165/2001, e non era applicabile il raddoppio dei termini procedimentali, con il logico corollario che il procedimento, a fronte di contestazione del 13 gennaio 2013, si era completato tardivamente, con sanzione irrogata solo in data 3 maggio 2013, donde la decadenza dall’azione disciplinare;

4. avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’IACP con unico motivoassistito da memoria, cui resiste con controricorso, illustrato anch’esso da memoria,la lavoratrice. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con l’unico motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 CCNL del Personale non Dirigente del Comparto regioni e [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana, per avere la Corte escluso che i termini per la conclusione del procedimento disciplinare fossero di centoventi giorni, come stabiliti dal comma 4 dell’art. 55 bis, cit.; secondo l’Istituto, al momento della segnalazione del comportamento passibile di sanzione, cometenuto dalla Billè,non risultava prontamente individuabile la gravità della condotta e, pertanto, non era chiaramente identificabile la competenza dell’ufficio deputato a irrogare la sanzione;sicché il comportamento oggetto di contestazione poteva astrattamente collocarsi a priorianche nell’ambito di applicazione del comma 6 ‒lettere f), g) e h) ‒ dell’art. 3 CCNL, cit., come condotta meritevole di sanzione più grave di dieci giorni di sospensione dal servizio e, in quanto tale, attratta, ai fini dell’iter disciplinare, nell’ambito della competenza dell’organo collegiale (UPD);

2. il motivoè inammissibile; anche prescindendo dal fatto che difettano nel ricorso i requisiti di specificità di cui all’art. 366 comma4 cod. p roc . c iv . ‒ non riportando il motivoneanche la contestazione disciplinare nella sua interezza ‒ , è evidente che la formulazione della censura impinge nel merito, laddove si propone di accreditare una diversa lettura dell’intero compendio istruttorio, e in particolare delle deposizioni (esplicitamente richiamate) dei testi Anastasi, Colicchia ed altri, così da prospettare una diversa e maggiore gravità delle condotte contestate con i conseguenti (auspicati) riflessi sulla competenza dell’ufficio disciplinare;ma l’inammissibilità del motivo si coglie, a ben vedere,anche sotto un altro (dirimente) profilo, atteso che la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata , la quale precisa c h e fin dalla contestazione d’addebito « il comportamento della Billè era stato inquadrato nelle ipotesi per le quali è prevista la sospensione dal servizio fino ad un massimo di 10 giorni»(così a pag. 4 della sentenza); la Corte messinese annota, infatti, che «già in tali termini era stata formulata la contestazione, che fa appunto riferimento a queste ipotesi ‒i.e., “condotta non conforme ai principi di correttezza verso i superiori” e “manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente” ‒ , dettagliando il comportamento ascritto alla Billè, (e ponendolo in relazione a fattispecie) entrambe sanzionabili con la sospensione fino a un massimo di dieci giorni»; stando così le cose, la sentenza impugnata non si poneaffatto, come opina il ricorrente,in contrasto con il principio, che va anzi qui ribadito, secondo cui «in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, i termini per lo svolgimento del procedimento, così come la distribuzione della competenza tra il responsabile della struttura e l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, si definiscono, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base deifatti indicati nell'atto di contestazione e delle sanzioni per essi astrattamente stabilite dalla contrattazione collettiva, che si individuano, qualora l'ipotesi rientri tra quelle espressamente enunciate dal CCNL , nella misura massima edittale, ovvero, qualora si tratti di fatti di rilievo disciplinare non rientranti in tali specifiche ipotesi, sulla base della sanzione massima irrogabile (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 28928 del 08/11/2019); non discostandosi dal principio di diritto richiamato, la sentenza impugnata afferma, in sostanza, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che già in astratto la contestazione era stata puntualmente ricondotta dall’amministrazione alle ipotesi di cui all’art. 68 comma4 lett. b) e all’art. 68 co mma 5 lett. i) CCRL Comparto non dirigenziale Regione Sicilia, quadriennio 2006/2009, e non invece al successivo comma 6,che elenca le condotte ben più gravi (di competenza dell’UPD) per le quali sarebbe applicabile la sanzione della sospensione dal servizio per più di dieci giorni; esente da censure si mostra, quindi , l’ulteriore rilievo del giudice d’appello secondo cui il superamento del termine di giorni sessanta per la conclusione del procedimento disciplinare si riflette in termini di decadenza dall’azione disciplinare;3. conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.L’istanza di distrazione merita accoglimento.

P.Q.M.

LaCorte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifonderele spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €.3.500,00 per compensi professionali ed € . 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], anticipatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2389-2019proposto da: I.A.C.P. -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] disciplinari pubblico impiego R.G.N.2389/2019 Cron. Rep. Ud.07/05/2024 CC CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 798/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 24/10/2018 R.G.N. 418/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza del 24 ottobre 2018 la Corte d’appello di Messina riformava la sentenza del locale Tribunale e annullava la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per nove giorni inflitta in data 3.5.2013 a [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’IACP della Provincia di Messina, in relazione a fatti accaduti nella giornata del 14.1.2013; secondo la contestazione disciplinare, la Billè « uscendo dalla stanza della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto un malore», proferiva le seguenti frasi: « bastardi, bastardi!!! In galera loro ci devono andare, non noi, per quello che ci hanno fatto!!!» e, inoltre, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, si era rinchiusa nella propria stanza benché «diverse persone chiedevano di parlare con qualcuno dell'[OSCURATO:PERSONA]»; 2. così riportati i fatti, la Corte territoriale riteneva che fossero sussumibili nella fattispecie della “condotta non conforme ai principi di correttezza verso i superiori” e/o in “manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente”, entrambe sanzionabili ‒ e poi in concreto sanzionate ‒ con la sospensione fino a un massimo di dieci giorni ai sensi dell’art. 3 CCNL del Personale non Dirigente del Comparto regioni e [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana, sicché non v’era ragione di ritenere che potesse configurarsi alcuna delle ipotesi più gravi, previste dal successivo comma 6, art. 3, CCNL cit., potendosi escludere che il fatto fosse ascrivibile all’ipotesi, ivi contemplata, degli «alterchi con vie di fatto e di particolare gravità»; 3. il procedimento disciplinare, in relazione ai fatti contestati passibili di sospensione dal servizio fino a un massimo di dieci giorni, avrebbe dovuto concludersi, pertanto, nel termine di 60 giorni, previsto dall’art. 55 bis comma 2 d.lgs. n. 165/2001, e non era applicabile il raddoppio dei termini procedimentali, con il logico corollario che il procedimento, a fronte di contestazione del 13 gennaio 2013, si era completato tardivamente, con sanzione irrogata solo in data 3 maggio 2013, donde la decadenza dall’azione disciplinare; 4. avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’IACP con unico motivoassistito da memoria, cui resiste con controricorso, illustrato anch’esso da memoria,la lavoratrice. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con l’unico motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 CCNL del Personale non Dirigente del Comparto regioni e [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana, per avere la Corte escluso che i termini per la conclusione del procedimento disciplinare fossero di centoventi giorni, come stabiliti dal comma 4 dell’art. 55 bis, cit.; secondo l’Istituto, al momento della segnalazione del comportamento passibile di sanzione, cometenuto dalla Billè,non risultava prontamente individuabile la gravità della condotta e, pertanto, non era chiaramente identificabile la competenza dell’ufficio deputato a irrogare la sanzione;sicché il comportamento oggetto di contestazione poteva astrattamente collocarsi a priorianche nell’ambito di applicazione del comma 6 ‒lettere f), g) e h) ‒ dell’art. 3 CCNL, cit., come condotta meritevole di sanzione più grave di dieci giorni di sospensione dal servizio e, in quanto tale, attratta, ai fini dell’iter disciplinare, nell’ambito della competenza dell’organo collegiale (UPD); 2. il motivoè inammissibile; anche prescindendo dal fatto che difettano nel ricorso i requisiti di specificità di cui all’art. 366 comma4 cod. p roc . c iv . ‒ non riportando il motivoneanche la contestazione disciplinare nella sua interezza ‒ , è evidente che la formulazione della censura impinge nel merito, laddove si propone di accreditare una diversa lettura dell’intero compendio istruttorio, e in particolare delle deposizioni (esplicitamente richiamate) dei testi Anastasi, Colicchia ed altri, così da prospettare una diversa e maggiore gravità delle condotte contestate con i conseguenti (auspicati) riflessi sulla competenza dell’ufficio disciplinare;ma l’inammissibilità del motivo si coglie, a ben vedere,anche sotto un altro (dirimente) profilo, atteso che la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata , la quale precisa c h e fin dalla contestazione d’addebito « il comportamento della Billè era stato inquadrato nelle ipotesi per le quali è prevista la sospensione dal servizio fino ad un massimo di 10 giorni»(così a pag. 4 della sentenza); la Corte messinese annota, infatti, che «già in tali termini era stata formulata la contestazione, che fa appunto riferimento a queste ipotesi ‒i.e., “condotta non conforme ai principi di correttezza verso i superiori” e “manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente” ‒ , dettagliando il comportamento ascritto alla Billè, (e ponendolo in relazione a fattispecie) entrambe sanzionabili con la sospensione fino a un massimo di dieci giorni»; stando così le cose, la sentenza impugnata non si poneaffatto, come opina il ricorrente,in contrasto con il principio, che va anzi qui ribadito, secondo cui «in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, i termini per lo svolgimento del procedimento, così come la distribuzione della competenza tra il responsabile della struttura e l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, si definiscono, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base deifatti indicati nell'atto di contestazione e delle sanzioni per essi astrattamente stabilite dalla contrattazione collettiva, che si individuano, qualora l'ipotesi rientri tra quelle espressamente enunciate dal CCNL , nella misura massima edittale, ovvero, qualora si tratti di fatti di rilievo disciplinare non rientranti in tali specifiche ipotesi, sulla base della sanzione massima irrogabile (Cass., Sez. L, Sentenza n. 28928 del 08/11/2019); non discostandosi dal principio di diritto richiamato, la sentenza impugnata afferma, in sostanza, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che già in astratto la contestazione era stata puntualmente ricondotta dall’amministrazione alle ipotesi di cui all’art. 68 comma4 lett. b) e all’art. 68 co mma 5 lett. i) CCRL Comparto non dirigenziale Regione Sicilia, quadriennio 2006/2009, e non invece al successivo comma 6,che elenca le condotte ben più gravi (di competenza dell’UPD) per le quali sarebbe applicabile la sanzione della sospensione dal servizio per più di dieci giorni; esente da censure si mostra, quindi , l’ulteriore rilievo del giudice d’appello secondo cui il superamento del termine di giorni sessanta per la conclusione del procedimento disciplinare si riflette in termini di decadenza dall’azione disciplinare;3. conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.L’istanza di distrazione merita accoglimento. P.Q.M. LaCorte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifonderele spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €.3.500,00 per compensi professionali ed € . 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], anticipatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto,
Sentenza Cassazione n. 15682/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris