CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 49679/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/12/2020 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio quanto ai capi I ed L, dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia emessa il 16 viA dicembre 2014, confermava la responsabilità dei ricorrenti per i reati di detenzione per la vendita di capi di abbigliamento contraffatti e ricettazione dei medesimi (capi I ed L), nonché il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di cessione di sostanze stupefacenti di cui al capo E. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducono: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del Frattaruolo per il reato di cessione di sostanze stupefacenti di cui al capo E. Le intercettazioni valorizzate dalla Corte non conterrebbero, attesa la loro genericità, elementi di prova a carico del ricorrente e non sarebbero state riscontrate da alcunché, così come aveva già ritenuto il Tribunale in sede cautelare. Nessuna sostanza stupefacente era mai stata sequestrata e non si sarebbe perfezionato alcun accordo relativo a cessioni di droga. Il ricorrente non era stato mai correttamente individuato ed era effettivamente un allevatore di animali, attività alla quale si riferivano i dialoghi; 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di detenzione per la vendita di capi di abbigliamento e ricettazione, avendo la Corte basato la condanna su intercettazioni inutilizzabili in quanto autorizzate in altro procedimento non connesso all'attuale. Inoltre, la Corte avrebbe errato nel valutare sfavorevolmente quanto emergente dall'interrogatorio della imputata [OSCURATO:PERSONA]. Non si sarebbe valutata l'assenza di riscontri al contenuto delle intercettazioni, né la grossolanità della contraffazione dei capi di abbigliamento. Infine, i ricorrenti si dolgono della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen.. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo L. Non vi sarebbe prova che il ricorrente, produttore di capi di abbigliamento, abbia ricevuto o acquistato capi con marchi contraffatti e che, quand'anche ciò si ritenesse, che egli avesse la consapevolezza della illecita provenienza di essi, tanto non risultando dalle intercettazioni; 2) violazione di legge avendo la Corte basato la condanna su intercettazioni inutilizzabili in quanto autorizzate in altro procedimento non connesso all'attuale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto assorbito il reato di ricettazione in quello di cui all'art. 474 cod.pen.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva, che la Corte avrebbe applicato solo sulla base dei precedenti penali del ricorrente; 2 kvk 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e di un adeguato bilanciamento con la recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e generici. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. In ordine al primo motivo, deve ricordarsi che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). Nel caso in esame, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cessione di stupefacenti di cui al capo E, tenta di offrire un diverso significato del contenuto delle intercettazioni valorizzate dalla Corte in suo danno, senza, tuttavia, neanche confrontarsi con l'insieme di esse come sintetizzato ai fgg. 13- 15 della ordinanza impugnata, nonché con i servizi di osservazione, pedinamento e controllo che confermavano gli esiti delle attività captative. Nei dialoghi il ricorrente era ascoltato mentre fissava appuntamenti a casa con soggetti dediti al consumo di droga, con i quali commentava la qualità di qualcosa da vendere e la ubicazione dove poterla reperire. L'interpretazione delle conversazioni è priva di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede e la diversa prospettiva fornita in ricorso, circa il riferimento ad attività lecita della quale il ricorrente si occupava, è seccamente smentita dalla Corte a fg. 15. Inoltre, il travisamento della prova captativa avrebbe dovuto assumere forme macroscopiche stante la doppia conformità del giudizio di condanna (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). 2.2. E' manifestamente infondato il secondo motivo. 2.2.1. Quanto alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, premesso che la questione non era stata prospettata con i motivi di appello se non in termini estremamente generici e non è corredata da opportune allegazioni dei decreti autorizzativi e della indicazione del diverso procedimento (se esistente), nel quale sarebbero state acquisite le intercettazioni, non si ritiene che l'eccezione superi la cosiddetta prova di resistenza.In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011). Nel caso in esame, oltre alle intercettazioni, militavano in senso accusatorio gli esiti dei servizi di osservazione, pedinamento e controllo, che avevano rivelato come in una occasione il coimputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si fosse recato a casa dei coniugi Frattaruolo-[OSCURATO:PERSONA] uscendone con un borsone ove erano rinvenuti capi di abbigliamento contraffatti. Inoltre, nel proprio interrogatorio, l'imputata [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di aver acquistato merce contraffatta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ma di essere all'oscuro dell'illecita provenienza di essa (fg. 18 della sentenza impugnata), così evidenziandosi un collegamento tra il possesso della merce contraffatta in capo ai coniugi Frattaruolo-[OSCURATO:PERSONA] ed il successivo ritrovamento di essa al [OSCURATO:PERSONA] una volta uscito dalla abitazione dei primi; tali circostanze rendono priva di vizi logico- ricostruttivi la prova tratta dalla Corte attraverso le parole della imputata e la asserita assenza di riscontri al contenuto dei dialoghi. Di tanto il ricorso non dà contezza. 2.2.2. Quanto alla seconda argomentazione, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza alla luce del principio di diritto secondo il quale, integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814). 2.2.3. E' generica, altresì, la censura inerente alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen., dal momento che i ricorrenti non si confrontano con le precisazioni fornite dalla Corte sul punto, siccome volte ad individuare, da una lettura complessiva della vicenda basata su elementi di fatto non rivedibili in questa sede, la gravità del reato anche per la professionalità manifestata dai ricorrenti nel compimento delle condotte, a dimostrazione della loro spiccata capacità a delinquere (Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Marfè, Rv. 249226). 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. In ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, dedotta in termini estremamente generici solo con il ricorso e che ha priorità logico-giuridica, vale quanto osservato a proposito dei precedenti ricorrenti, militando a carico dell'imputato, oltre alle intercettazioni, le dichiarazioni della coimputata [OSCURATO:PERSONA] collegate alla cessione di capi di abbigliamento al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che, a parte la genericità della eccezione e la non autosufficienza del ricorso, neanche nel caso del Manco può dirsi superata la prova di resistenza. 3.2. Una volta fatta salva la utilizzabilità delle intercettazioni, con il loro contenuto - sintonico rispetto alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] in quanto dimostrativo dei rapporti illeciti tra i ricorrenti proprio finalizzati al commercio di capi di abbigliamento contraffatti come quelli ritrovati nel possesso del [OSCURATO:PERSONA] - il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] omette ogni confronto, nonostante la Corte territoriale si sia ampiamente soffermata sul punto ai fgg. 16 e 17 della sentenza impugnata. 3.3. La violazione di legge in ordine al mancato assorbimento del reato di ricettazione in quello di cui all'art. 474 cod.pen., oltre che manifestamente infondata in diritto alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità che ammette il concorso tra i due reati (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326) - non era stata dedotta con i motivi di appello ed è, pertanto, inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 3.4. Anche la questione in ordine alla esclusione della recidiva non aveva formato oggetto dei motivi di appello, sicché il quarto motivo è inammissibile in quanto presuppone accertamenti in fatto sottratti al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame. 3.5. Infine, è manifestamente infondato il motivo inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto che il beneficio non è stato riconosciuto dalla Corte di appello in ragione dei significativi precedenti penali specifici (fg. 20 della sentenza impugnata).Si è fatto espresso riferimento, quindi, ad uno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.12.2022. [OSCURATO:PERSONA]