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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 28456/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11126/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- e anche da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D. CHELINI N 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 1485/2021 depositata il 25/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A .

RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti sono medici specializzandi che hanno frequentato le relative scuole nel periodo 1992/2006 e che hanno percepito la "borsa di studio" prevista dal D.lgs. n. 257 del 1991.

Hanno citato lo Stato italiano reclamando il diritto ad una adeguata retribuzione e lamentando il mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie.

In particolare hanno dedotto la disparità di trattamento in relazione alquantum del trattamento economico che sarebbe loro spettante in forza della direttiva comunitaria 93/16/CE, attuata dallo Stato italiano solo con il D . lgs 368/1999 , ove è previsto che il nuovo trattamento si applichisolo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 Le domande dei ricorrenti sono state respinte dal Tribunale di Roma, con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Roma, la quale ha osservato che le direttive comunitarie lasciano discrezionalità negli Stati membri per la determinazione dell'ammontare della remunerazione dovuta al medico specializzando.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione, iscritti entrambi al n. 11126/2021 R.G., i medici specializzandi di cui i n epigrafe, affidandosi rispettivamente a due motivi (il primo ricorrente difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]) e quattro motivi (il secondo gruppo difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]).

L'Avvocatura dello Stato si è costituita con controricorso.

I ricorrenti del hanno depositato memoria.

La causa è stata tratta alla udienza camerale non partecipata del 4 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA] (difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]) lamenta ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CE per la ritardata trasposizione da parte del legislatore italiano degli obblighi ivi imposti in tema di retribuzione dei medici specializzandi e la violazione dell’art. 111 Cost. , per motivazione erratainsufficiente e carente su un punto decisivo della controversia.

Lamenta la Illegittimità delle disposizioni normative di “blocco” dell’adeguamento retributivo , e deduce che l’ interpretazione dei giudici di merito svuota di contenuto il principio di adeguatezza del compenso di matrice sovranazionale.

Osserva che il differimento normativo della corresponsione del compenso adeguato, per ragioni di compatibilità finanziaria, costituisce inadempimento alle direttive comunitarie. 2.- Con il secondo motivo del ricorso il medesimo ricorrente lamenta, ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’ art. 6 del D.lgs. n. 257/1991, nonché dell’ art. 111 C ost. per motivazione errata in sufficiente e carente su un punto decisivo della controversia.

Lamenta l’ erroneità della pronuncia di rigetto della Corte di appello in relazione all’indicizzazione annuale al costo della vita e di adeguamento triennale della borsa di studio.

Deduce che è possibile superare l’indirizzo dato dalla pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità delle disposizioni normative di “blocco”, essendo venute meno le ragioni giustificatrici individuate dalla Corte costituzionale stessa, in quanto il blocco disposto in via eccezionale è poi divenuto la regola , e tenendo conto che il compenso in parole è destinato a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno richiesto ai medici specializzandi. 3.- Il secondo gruppo di ricorrenti (difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]) con il primo motivo del ricorso lamentano la violazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie n. 362 e 362 del 1975, n. 76 del 1982, n. 16 del 1993, n. 36 del 2005, nonché degli artt. 5, 189 del Trattato CEE, 10, Cost., 1, 10, 11, 12, preleggi, 6, D.lgs. n. 257 del 1991, 11, legge n. 370 del 1999, da 37 a 41, 45, 46, Dl.gs. n. 368 del 1999,8, d.lgs. n. 517 del 1999, 1, legge n. 266 del 2005.

Deducono che l’attuazione della normativa comunitaria impone la corresponsione di somme sufficienti per dedicare tutto il tempo alla formazione, mentre la borsa di studio è divenuta inadeguata nel tempo a causa della perdita del potere di acquisto.

Rilevano che sussiste il diritto al risarcimento del danno parametrato al trattamento economi co previsto dal D.lgs. 368/1999, attuato nel 2007.

I ricorrenti deducono che, seppure è vero che più volte la Corte di giustizia dell'unione europea ha affermato che l'adeguata remunerazione è rimessa alla determinazione dei singoli Stati membri, tuttavia la stessa Corte ha chiarito che la funzione dell'adeguata remunerazione è quella di garantire ai medici in questione di dedicare tutta la propria attività alla formazione teorico pratica, ed è quindi evidente il collegamento funzionale tra la remunerazione e la possibilità di dedicarsi interamente alla specializzazione; i meccanismi di difesa del potere di acquisto erano parte essenziale della disciplina di recepimento della direttiva e rappresentavano un limite alla discrezionalità, laddove le borse di studio riconosciute n ella specie erano state esposte senza alcuna difesa all'inflazione, perdendo fino oltre il 33% del loro potere di acquisto, e non avevano partecipato all'aumento di ricchezza del paese.

Chiedono il rinvio alla Cor te di Giustizia, per la pronuncia in ordine all’obbligo dello Stato membro di tutelare gli effetti sostanziali della disciplina di recepimento. 4.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 e 4 c.p.c. la violazione di legge e delle Direttive comunitarie sopra citate, nonché dell’art 112 c.p.c.

Si osserva che i ricorrenti avevano proposto la domanda di miglioramento stipendiale tabellare minimo, previsto dal contratto collettivo nazionale del servizio sanitario, anche a ti tolo di risarcimento del danno, osservando che il trattamento economico non è mai stato incrementato rispetto al tasso annuale di inflazione, né rideterminato ogni triennio con riferimento di miglioramenti stipendiali minimi previsti dalla contrattazione collettiva del settore; il blocco disposto in via eccezionale è divenuto la regola e l'adeguamento ‒ avvenuto una sola volta nel 92 ‒ è divenuto l'eccezione .

Pertanto , una decisione costituzionalmente orientata dovrebbe tenere conto del fatto che il compenso in parola è destinato a sopperire alle esigenze materiali per l'impiego a tempo pieno richiesto ai medici.

Si osserva che una lettura costituzionalmente orientata delle norme in esame impone di ritenere che i medici specializzandi abbiano mantenuto il meccanismo di salvaguardia correlato ai miglioramenti stipendiali dei medici del servizio sanitario nazionale, e perciò debbano usufruire indirettamente dei benefici della contrattazione collettiva; diversamente il sistema sarebbe irragionevole poiché ‒ diversamente da quanto è accaduto a tutte le altre categorie ‒ non offrirebbe ai medici specializzandi alcuna difesa dall'aumento del costo della vita compromettendo anche quella adeguatezza discrezionalmente determinata con ilD.lgs. n. 257 del 1991 . 5.- Con il terzo motivo il secondo gruppo di ricorrenti lamenta , ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli art. 97 C ost., 91 e 97 c.p.c. e D.M. 55/2014e 111 Cost.

I ricorrenti l amenta no che la Corte abbia condannato ciascuna delle parti appellanti al rimborso delle spese di lite c on l a dicitura “ condanna ciascuna delle parti appellanti menzionate in rubrica rimborso delle spese di lite in favore della parte appellata comprensivo di euro 3500 per compensi” e che da ciò sorge il dubbio interpretativo che lo somma sia dovuta da ciascuno degli appellanti e non in soli d o , con la conseguenza che risulterebbe liquidata una somma abnorme pari a euro 570.500,00 in violazione delle tabelle ministeriali ; deducono di aver richiesto la correzione dell'errore materiale, istanza che la Corte ha respinto.

Con il quarto motivo g li stessi ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt.112, 121, 131 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. , in ragione della incertezza interpretativa della pronuncia relativamente alla condanna alle spesee la n ulli tà della sentenza , deducendo che dal dispositivo non è possibile evincere con certezza se la somma di euro 3.500,00 sia dovu ta da ciascuna parte appellante, o vvero in solido. 6.- I motivi primo e secondo di entrambi i ricorsi possono esaminarsi congiuntamente poiché connessi e relativi a questioni comuni e sono infondati.

Le medesime questioni oggi proposte sono già state più volte esaminate da questa Corte e disattese (si veda ex multis Cass. n. 17184 del 2023, nonché Cass.n. 9104 del 2021 e Cass. n. 14168 del 2019) Il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione ‒ direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato- ‒ è avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e con il D.lgs. n. 257 del 1991, che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua, e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.lgs. n. 368 del 1999; tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai ampiamente consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di para-subordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili pure l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., nel tempo, Cass. n. 27481/2008, Cass. n. 20403/2009, Cass. n. 18670/2017; Cass., n. 4449/2018); ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del D.lgs. n. 368 del 1999 ‒ le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico ‒ sono applicabilisolo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007.

Il trattamento retributivo spettante ai medici specializzandi, in base al contratto di formazione specialistica, è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006-2007, ed è stato espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico. 7.-L'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 4449 del 2018, con cui i ricorrenti si confrontano, è stato confermato dalla successiva giurisprudenza (v.

Cass. 14168/2019; Cass. 17995/2020; Cass. 9104/2021; Cass. 41076/2021; Cass.n. 31875/2022), secondo cui l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dal D.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio, ed ha escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6.

Tale orientamento (v. anche Cass. n. 13572 del 2019, e Cass. nn. 8378, 8379, 8506, 9191, 17913, 17995 del 2020), è sintetizzabile nel principio secondo cui l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992/1993 al 2004/2005, né all'adeguamento triennale previsto dal D.lgs. n. 257 del 1991 art. 6, comma 1.

A ltresì , è stato affermato che non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall'anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell'applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi; che non sussiste neppure disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di degli altri paesi europei, atteso che le situazioni non sono comparabili, perché la Direttiva 93/16/CE non ha previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico; che la situazione dei medici neoassunti, che lavorano nell'ambito del S.S.N., non è comparabile con quella dei medici specializzandi, in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica. 8.- Si deve osservare, in conformità alla giurisprudenza sopra citata, che con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992.

Nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996- 1998, quello 1999-2001 e quello 2001-2004) è stato disposto il blocco della rideterminazione triennale.

Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, convertito nella L. n. 438 del 1992; la L. n. 537 del 1993; la L. n. 549 del 1995; la L. n. 662 del 1996, la L. n. 449 del 1997; la L. n. 488 del 1999 e la L. n. 289 del 2002) danno contezza dell'intento del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio, e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare – nel contesto storico di carenza di risorse finanziarie ‒ la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale.

Inoltre, questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema della compatibilità delle normative richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell'Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l'inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018); si deve infatti ricordare che l’obbligo del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 267 TFUE ha lo scopo specifico di evitare interpretazioni giurisprudenziali contrastanti all'interno della Unione Europea, ma non di spogliare il giudice nazionale dalla funzione giurisdizionale che gli appartiene, vale a dire quella di individuare la norma giuridica applicabile alla fattispecie e di interpretare il diritto interno;come da giurisprudenza consolidata, non sussiste obbligo qualoraquando la questione è considerata non pertinente o non rilevante dal giudice nazionale e la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata (CGUE, 6/10/1982, Cilfit; Cass. sez. un. n. 20701/2013; Cass. n. 15041/2017; Cass. sez. un. n. 24107/2020; Cass., sez. un.n. 31311/2021) Ed infatti, la direttiva n. 16 del 1993, ( che riguarda essenzialmente la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro titoli) costituisce dichiaratamente un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, e non ha carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione; sicché in conformità al costante orientamento di questa Corte, nonché della stessa CGUE, deve affermarsi che l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del D.lgs. n. 257 del 1991 e che le ulteriori questioni qui proposte riguardano esclusivamente il diritto interno e il D .lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale ( CGUE, 25 /02/1999 causa C - 131/97 ; CGUE 3/10/ 2000 CC - 371/97 ; Cass. n. 3355/2018; Cass. n. 14168/2019; Cass.n. 17184 / 2023) . 9.- L a previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive del 1975 e nella n. 76 del 1982 (le cui disposizioni la direttiva del 1993 si limita appunto a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi debbono pertanto ritenersi già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257 del 1991; l’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva del 1993, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass. n. 11565/2001;Cass., n. 12346/2016; Cass., n. 18710/2016); l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria; a maggior ragione pertanto deve escludersi che sussistano i presupposti per riconoscere il diritto al risarcimentodel danno, che presuppone, necessariamente, un atto illecito e non soltanto un dedotto pregiudizio patrimoniale.

A questi principi si è attenuta la Corte di merito, deci dendo le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimitàsopra richiamata; l e part i ha nno contezza del contrasto del ricorso con la giurisprudenza di questa Corte, ma le censure, per le ragioni sopra esposte, non offr ono elementi per mutare l’ormai consolidato orientamento. 10.-Il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto dai medici difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] sono, invece, fondati.

Il dispositivo della sentenza impugnata, ove si legge “condanna ciascuna delle parti appellanti menzionate in rubrica rimborso delle spese di lite in favore della parte appellata comprensivo di euro 3.500 per compensi”, non è, invero, di univoca lettura, perché sembra addossare a ciascuno dei medici l’on e re di pagare euro 3.500,00 alla controparte, anche se in tal caso resterebbeoscura la ragione per la quale è stato utilizzato il termine “comprensivo” avendo la Corte stessa ‒ per come riferisce parte ricorrente ‒ respinto l’istanza di correzione, e quindi dovrebbe escludersi che si tratti di un refuso (ad es. che la parola da scrivere fosse “complessivo” e che per errore è stata trascritta in “comprensivo”).

In ogni caso, come correttamente rileva parte ricorrente, imponendo il pagamento a ciascuno dei medici di euro 3.500,00, per ben 163 persone, si violerebbero ‒ in modo sproporzionato ‒ i i limiti tariffari.

Ne consegue, in accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso proposto con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , respi nti gli altri motivi di entrambi i ricorsi, la cassazione in punto di spese della sentenza impugnata e il rinvio per un nuovo esame alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto con il patrocinio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; respinge gli ulterio ri motivi di entrambi i ricorsi; cassa la s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11126/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- e anche da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D. CHELINI N 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 1485/2021 depositata il 25/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A . RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti sono medici specializzandi che hanno frequentato le relative scuole nel periodo 1992/2006 e che hanno percepito la "borsa di studio" prevista dal D.lgs. n. 257 del 1991. Hanno citato lo Stato italiano reclamando il diritto ad una adeguata retribuzione e lamentando il mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie. In particolare hanno dedotto la disparità di trattamento in relazione alquantum del trattamento economico che sarebbe loro spettante in forza della direttiva comunitaria 93/16/CE, attuata dallo Stato italiano solo con il D . lgs 368/1999 , ove è previsto che il nuovo trattamento si applichisolo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 Le domande dei ricorrenti sono state respinte dal Tribunale di Roma, con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Roma, la quale ha osservato che le direttive comunitarie lasciano discrezionalità negli Stati membri per la determinazione dell'ammontare della remunerazione dovuta al medico specializzando. Avverso la predetta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione, iscritti entrambi al n. 11126/2021 R.G., i medici specializzandi di cui i n epigrafe, affidandosi rispettivamente a due motivi (il primo ricorrente difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]) e quattro motivi (il secondo gruppo difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]). L'Avvocatura dello Stato si è costituita con controricorso. I ricorrenti del hanno depositato memoria. La causa è stata tratta alla udienza camerale non partecipata del 4 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA] (difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]) lamenta ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CE per la ritardata trasposizione da parte del legislatore italiano degli obblighi ivi imposti in tema di retribuzione dei medici specializzandi e la violazione dell’art. 111 Cost. , per motivazione erratainsufficiente e carente su un punto decisivo della controversia. Lamenta la Illegittimità delle disposizioni normative di “blocco” dell’adeguamento retributivo , e deduce che l’ interpretazione dei giudici di merito svuota di contenuto il principio di adeguatezza del compenso di matrice sovranazionale. Osserva che il differimento normativo della corresponsione del compenso adeguato, per ragioni di compatibilità finanziaria, costituisce inadempimento alle direttive comunitarie. 2.- Con il secondo motivo del ricorso il medesimo ricorrente lamenta, ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’ art. 6 del D.lgs. n. 257/1991, nonché dell’ art. 111 C ost. per motivazione errata in sufficiente e carente su un punto decisivo della controversia. Lamenta l’ erroneità della pronuncia di rigetto della Corte di appello in relazione all’indicizzazione annuale al costo della vita e di adeguamento triennale della borsa di studio. Deduce che è possibile superare l’indirizzo dato dalla pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità delle disposizioni normative di “blocco”, essendo venute meno le ragioni giustificatrici individuate dalla Corte costituzionale stessa, in quanto il blocco disposto in via eccezionale è poi divenuto la regola , e tenendo conto che il compenso in parole è destinato a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno richiesto ai medici specializzandi. 3.- Il secondo gruppo di ricorrenti (difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]) con il primo motivo del ricorso lamentano la violazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie n. 362 e 362 del 1975, n. 76 del 1982, n. 16 del 1993, n. 36 del 2005, nonché degli artt. 5, 189 del Trattato CEE, 10, Cost., 1, 10, 11, 12, preleggi, 6, D.lgs. n. 257 del 1991, 11, legge n. 370 del 1999, da 37 a 41, 45, 46, Dl.gs. n. 368 del 1999,8, d.lgs. n. 517 del 1999, 1, legge n. 266 del 2005. Deducono che l’attuazione della normativa comunitaria impone la corresponsione di somme sufficienti per dedicare tutto il tempo alla formazione, mentre la borsa di studio è divenuta inadeguata nel tempo a causa della perdita del potere di acquisto. Rilevano che sussiste il diritto al risarcimento del danno parametrato al trattamento economi co previsto dal D.lgs. 368/1999, attuato nel 2007. I ricorrenti deducono che, seppure è vero che più volte la Corte di giustizia dell'unione europea ha affermato che l'adeguata remunerazione è rimessa alla determinazione dei singoli Stati membri, tuttavia la stessa Corte ha chiarito che la funzione dell'adeguata remunerazione è quella di garantire ai medici in questione di dedicare tutta la propria attività alla formazione teorico pratica, ed è quindi evidente il collegamento funzionale tra la remunerazione e la possibilità di dedicarsi interamente alla specializzazione; i meccanismi di difesa del potere di acquisto erano parte essenziale della disciplina di recepimento della direttiva e rappresentavano un limite alla discrezionalità, laddove le borse di studio riconosciute n ella specie erano state esposte senza alcuna difesa all'inflazione, perdendo fino oltre il 33% del loro potere di acquisto, e non avevano partecipato all'aumento di ricchezza del paese. Chiedono il rinvio alla Cor te di Giustizia, per la pronuncia in ordine all’obbligo dello Stato membro di tutelare gli effetti sostanziali della disciplina di recepimento. 4.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 e 4 c.p.c. la violazione di legge e delle Direttive comunitarie sopra citate, nonché dell’art 112 c.p.c. Si osserva che i ricorrenti avevano proposto la domanda di miglioramento stipendiale tabellare minimo, previsto dal contratto collettivo nazionale del servizio sanitario, anche a ti tolo di risarcimento del danno, osservando che il trattamento economico non è mai stato incrementato rispetto al tasso annuale di inflazione, né rideterminato ogni triennio con riferimento di miglioramenti stipendiali minimi previsti dalla contrattazione collettiva del settore; il blocco disposto in via eccezionale è divenuto la regola e l'adeguamento ‒ avvenuto una sola volta nel 92 ‒ è divenuto l'eccezione . Pertanto , una decisione costituzionalmente orientata dovrebbe tenere conto del fatto che il compenso in parola è destinato a sopperire alle esigenze materiali per l'impiego a tempo pieno richiesto ai medici. Si osserva che una lettura costituzionalmente orientata delle norme in esame impone di ritenere che i medici specializzandi abbiano mantenuto il meccanismo di salvaguardia correlato ai miglioramenti stipendiali dei medici del servizio sanitario nazionale, e perciò debbano usufruire indirettamente dei benefici della contrattazione collettiva; diversamente il sistema sarebbe irragionevole poiché ‒ diversamente da quanto è accaduto a tutte le altre categorie ‒ non offrirebbe ai medici specializzandi alcuna difesa dall'aumento del costo della vita compromettendo anche quella adeguatezza discrezionalmente determinata con ilD.lgs. n. 257 del 1991 . 5.- Con il terzo motivo il secondo gruppo di ricorrenti lamenta , ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli art. 97 C ost., 91 e 97 c.p.c. e D.M. 55/2014e 111 Cost. I ricorrenti l amenta no che la Corte abbia condannato ciascuna delle parti appellanti al rimborso delle spese di lite c on l a dicitura “ condanna ciascuna delle parti appellanti menzionate in rubrica rimborso delle spese di lite in favore della parte appellata comprensivo di euro 3500 per compensi” e che da ciò sorge il dubbio interpretativo che lo somma sia dovuta da ciascuno degli appellanti e non in soli d o , con la conseguenza che risulterebbe liquidata una somma abnorme pari a euro 570.500,00 in violazione delle tabelle ministeriali ; deducono di aver richiesto la correzione dell'errore materiale, istanza che la Corte ha respinto. Con il quarto motivo g li stessi ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt.112, 121, 131 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. , in ragione della incertezza interpretativa della pronuncia relativamente alla condanna alle spesee la n ulli tà della sentenza , deducendo che dal dispositivo non è possibile evincere con certezza se la somma di euro 3.500,00 sia dovu ta da ciascuna parte appellante, o vvero in solido. 6.- I motivi primo e secondo di entrambi i ricorsi possono esaminarsi congiuntamente poiché connessi e relativi a questioni comuni e sono infondati. Le medesime questioni oggi proposte sono già state più volte esaminate da questa Corte e disattese (si veda ex multis Cass. n. 17184 del 2023, nonché Cass.n. 9104 del 2021 e Cass. n. 14168 del 2019) Il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione ‒ direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato- ‒ è avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e con il D.lgs. n. 257 del 1991, che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua, e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.lgs. n. 368 del 1999; tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai ampiamente consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di para-subordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili pure l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., nel tempo, Cass. n. 27481/2008, Cass. n. 20403/2009, Cass. n. 18670/2017; Cass., n. 4449/2018); ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del D.lgs. n. 368 del 1999 ‒ le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico ‒ sono applicabilisolo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007. Il trattamento retributivo spettante ai medici specializzandi, in base al contratto di formazione specialistica, è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006-2007, ed è stato espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico. 7.-L'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 4449 del 2018, con cui i ricorrenti si confrontano, è stato confermato dalla successiva giurisprudenza (v. Cass. 14168/2019; Cass. 17995/2020; Cass. 9104/2021; Cass. 41076/2021; Cass.n. 31875/2022), secondo cui l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dal D.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio, ed ha escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6. Tale orientamento (v. anche Cass. n. 13572 del 2019, e Cass. nn. 8378, 8379, 8506, 9191, 17913, 17995 del 2020), è sintetizzabile nel principio secondo cui l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992/1993 al 2004/2005, né all'adeguamento triennale previsto dal D.lgs. n. 257 del 1991 art. 6, comma 1. A ltresì , è stato affermato che non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall'anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell'applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi; che non sussiste neppure disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di degli altri paesi europei, atteso che le situazioni non sono comparabili, perché la Direttiva 93/16/CE non ha previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico; che la situazione dei medici neoassunti, che lavorano nell'ambito del S.S.N., non è comparabile con quella dei medici specializzandi, in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica. 8.- Si deve osservare, in conformità alla giurisprudenza sopra citata, che con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992. Nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996- 1998, quello 1999-2001 e quello 2001-2004) è stato disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, convertito nella L. n. 438 del 1992; la L. n. 537 del 1993; la L. n. 549 del 1995; la L. n. 662 del 1996, la L. n. 449 del 1997; la L. n. 488 del 1999 e la L. n. 289 del 2002) danno contezza dell'intento del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio, e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare – nel contesto storico di carenza di risorse finanziarie ‒ la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale. Inoltre, questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema della compatibilità delle normative richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell'Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l'inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018); si deve infatti ricordare che l’obbligo del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 267 TFUE ha lo scopo specifico di evitare interpretazioni giurisprudenziali contrastanti all'interno della Unione Europea, ma non di spogliare il giudice nazionale dalla funzione giurisdizionale che gli appartiene, vale a dire quella di individuare la norma giuridica applicabile alla fattispecie e di interpretare il diritto interno;come da giurisprudenza consolidata, non sussiste obbligo qualoraquando la questione è considerata non pertinente o non rilevante dal giudice nazionale e la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata (CGUE, 6/10/1982, Cilfit; Cass. sez. un. n. 20701/2013; Cass. n. 15041/2017; Cass. sez. un. n. 24107/2020; Cass., sez. un.n. 31311/2021) Ed infatti, la direttiva n. 16 del 1993, ( che riguarda essenzialmente la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro titoli) costituisce dichiaratamente un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, e non ha carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione; sicché in conformità al costante orientamento di questa Corte, nonché della stessa CGUE, deve affermarsi che l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del D.lgs. n. 257 del 1991 e che le ulteriori questioni qui proposte riguardano esclusivamente il diritto interno e il D .lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale ( CGUE, 25 /02/1999 causa C - 131/97 ; CGUE 3/10/ 2000 CC - 371/97 ; Cass. n. 3355/2018; Cass. n. 14168/2019; Cass.n. 17184 / 2023) . 9.- L a previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive del 1975 e nella n. 76 del 1982 (le cui disposizioni la direttiva del 1993 si limita appunto a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi debbono pertanto ritenersi già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257 del 1991; l’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva del 1993, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass. n. 11565/2001;Cass., n. 12346/2016; Cass., n. 18710/2016); l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria; a maggior ragione pertanto deve escludersi che sussistano i presupposti per riconoscere il diritto al risarcimentodel danno, che presuppone, necessariamente, un atto illecito e non soltanto un dedotto pregiudizio patrimoniale. A questi principi si è attenuta la Corte di merito, deci dendo le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimitàsopra richiamata; l e part i ha nno contezza del contrasto del ricorso con la giurisprudenza di questa Corte, ma le censure, per le ragioni sopra esposte, non offr ono elementi per mutare l’ormai consolidato orientamento. 10.-Il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto dai medici difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] sono, invece, fondati. Il dispositivo della sentenza impugnata, ove si legge “condanna ciascuna delle parti appellanti menzionate in rubrica rimborso delle spese di lite in favore della parte appellata comprensivo di euro 3.500 per compensi”, non è, invero, di univoca lettura, perché sembra addossare a ciascuno dei medici l’on e re di pagare euro 3.500,00 alla controparte, anche se in tal caso resterebbeoscura la ragione per la quale è stato utilizzato il termine “comprensivo” avendo la Corte stessa ‒ per come riferisce parte ricorrente ‒ respinto l’istanza di correzione, e quindi dovrebbe escludersi che si tratti di un refuso (ad es. che la parola da scrivere fosse “complessivo” e che per errore è stata trascritta in “comprensivo”). In ogni caso, come correttamente rileva parte ricorrente, imponendo il pagamento a ciascuno dei medici di euro 3.500,00, per ben 163 persone, si violerebbero ‒ in modo sproporzionato ‒ i i limiti tariffari. Ne consegue, in accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso proposto con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , respi nti gli altri motivi di entrambi i ricorsi, la cassazione in punto di spese della sentenza impugnata e il rinvio per un nuovo esame alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto con il patrocinio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; respinge gli ulterio ri motivi di entrambi i ricorsi; cassa la s
Sentenza Cassazione n. 28456/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris