CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 25705/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., commesso impossessandosi di energia elettrica, sottratta all'impianto condominiale, mediante un allaccio abusivo ad una presa; - che, con il ricorso nell'interesse dell'imputato, il difensore articola due motivi; - che la censura spiegata con il primo motivo, in punto di sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, è manifestamente infondata, atteso che per pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento, e pertanto integra l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete tramite un "cavo volante" per la sottrazione dell'elettricità (Sez. 4, n. 47170 del 08/11/2007 - dep. 20/12/2007, Rv. 238354; conf. Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, Rv. 252458) - che le doglianze di cui al secondo motivo, in punto di erronea applicazione della norma di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. con riferimento al concorso delle circostanze ad effetto speciale dell'uso del mezzo fraudolento e della recidiva reiterata, ai fini del calcolo della prescrizione, è manifestamente infondato, tenuto conto del pacifico principio di diritto secondo cui, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Rv. 275986; Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Rv. 253525); - che s'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore