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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05736/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di violazione di legge in ordine all’art. 640 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta riproduttivo di profili di censura meramente riproduttivi di quelli già dedotti e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, sicché gli stessi devono considerarsi privi di specificità e meramente apparenti, nonché volti a sollecitare una diversa lettura del merito e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, estranei al sindacato di legittimità; che, nel caso di specie, i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231- 01; Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), con congrua e lineare motivazione, hanno indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui nel caso di specie debba ritenersi correttamente affermata la responsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di truffa (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si sono evidenziati gli elementi probatori posti a fondamento del giudizio di responsabilità, quali: la titolarità da parte dell’odierno ricorrente della carta Postepay, appositamente attivata pochi giorni prima della commissione del reato e su cui è confluito l’ingiusto profitto, nonché la sua irreperibilità successiva all’ottenimento dell’accredito e, al contempo, l’assenza di una denuncia di furto o smarrimento della suddetta carta); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01), i giudici di appello hanno congruamente motivato il diniego delle suddette attenuanti, indicando quali ragioni ostative al loro riconoscimento l’assenza di elementi positivamente valorizzabili e l’elevata capacità criminale dell’imputato, desumibile dai precedenti penali di cui questi risulta gravato (si veda pag. 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di violazione di legge in ordine all’art. 640 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta riproduttivo di profili di censura meramente riproduttivi di quelli già dedotti e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, sicché gli stessi devono considerarsi privi di specificità e meramente apparenti, nonché volti a sollecitare una diversa lettura del merito e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, estranei al sindacato di legittimità; che, nel caso di specie, i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231- 01; Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), con congrua e lineare motivazione, hanno indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui nel caso di specie debba ritenersi correttamente affermata la responsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di truffa (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si sono evidenziati gli elementi probatori posti a fondamento del giudizio di responsabilità, quali: la titolarità da parte dell’odierno ricorrente della carta Postepay, appositamente attivata pochi giorni prima della commissione del reato e su cui è confluito l’ingiusto profitto, nonché la sua irreperibilità successiva all’ottenimento dell’accredito e, al contempo, l’assenza di una denuncia di furto o smarrimento della suddetta carta); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01), i giudici di appello hanno congruamente motivato il diniego delle suddette attenuanti, indicando quali ragioni ostative al loro riconoscimento l’assenza di elementi positivamente valorizzabili e l’elevata capacità criminale dell’imputato, desumibile dai precedenti penali di cui questi risulta gravato (si veda pag. 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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