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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21399/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00W3F1T) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. costituisce pedissequa riproduzione di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, con cui il ricorrente non si confronta, che ha messo in evidenza la sussistenza di plurimi reati (quattro) della stessa indole rispetto a quelli per cui si procede, così dando conto del comportamento abituale ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00W3F1T) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. costituisce pedissequa riproduzione di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, con cui il ricorrente non si confronta, che ha messo in evidenza la sussistenza di plurimi reati (quattro) della stessa indole rispetto a quelli per cui si procede, così dando conto del comportamento abituale ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0
Sentenza Cassazione n. 21399/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris