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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29795/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 832-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] E CURIAZI, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3602/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 25/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dalla cartella di pagamento n. 29320060002100471 , emessa per il recupero di iva relativa agli anni 1991, e 1992 per complessivi 323120,11 , indicate dalla [OSCURATO:PERSONA] e non versati avvalendosi di provvedimenti di sospensione succedutisi nel tempo per eventi calamitosi .

In particolare la [OSCURATO:PERSONA] di Catania della Agenzia aveva accertato che la società non aveva effettuato i versamenti non avvalendosi neppure della definizione agevolata di cui al comma 17 dell'art. 9 della legge 289\2002 La società Comil in liquidazione provvedeva ad impugnare la cartella assumendo di aver presentato domanda di condono. [OSCURATO:PERSONA] , dopo aver dichiarato valido il condono effettuato in quanto era stata versata la prima rata, confermava la legittimità dell'iscrizione a ruolo nella parte concernente le somme non versate alle scadenze semestrali con conseguente applicazione della sanzione del 30% .

A seguito di appello proposto dalla Agenzia , la sentenza di primo grado era confermata dalla Ctr della Sicilia.

Propone ricorso in Cassazione l'Agenzia Delle Entrate, affidandosi a 3 motivi ,così sintetizzabili : 1)Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc .Nullità della sentenza in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 cpc . 2) violazione e o falsa applicazione di legge :art 11, comma 6 Cost, art.132 cpc comma 2 n. 4 cpc , art 118 disp att.

Cpc nonché art 1 comma 2 , 36 comma r12 e 4 53 e 54 del D.LGS546\1992 in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 cpc ; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 9 bis legge n. 289\2002 nonché dell'art. 9 comma 17

1. n289\2002 e dell'art. 138 legge n. 338\\2000 in relazione all'art. 360 comma i n. 3 cpc ; A tale ricorso, rispondeva il contribuente con controricorso , chiedendone l'inammissibilità o il rigetto .

Ragioni della decisione Il collegio data la sua efficacia dirimente ritiene opportuno esaminare in via preliminare il motivo di cui al n. 3 con cui si contesta in radice l'esistenza del condono .

In sintesi con il terzo motivo l'Agenzia ricorrente sostiene che nel caso il condono , che il giudice ha inteso applicare al caso in esame, non poteva avere effetto novativo in quanto non era diretto a definir a far conseguire al contribuente il beneficio della disapplicazione delle sanzioni per effetto dell'omesso o ritardato versamento delle imposte.

Il motivo è fondato .

Deve premettersi che la controversia verte su un rapporto tributario insorto tra l'Ufficio e la società contribuente, che negli anni 1991 e 1992 , aveva omesso di versare l'iva liquidata e mai versati usufruendo di varie sospensive collegate ad eventi calamitosi, neppure accedendo al condono di cui alla legge n. 289 \ 2002. per ritardati od omessi versamenti di imposte degli anni pregressi.

Ciò detto appare errata la sentenza impugnata , in quanto pur essendo vero che aveva versato una sola rata ( il cui importo è stato per l'ufficio pari a euro 870,29 per iva 1991 e euro 259,70 per il 1992 a fronte di 5 mila euro minimo previsto in ragione del debito fiscale per ogni annualità ), optando per il residuo alla rateizzazione del debito fiscale, non aveva comunque rispettato le cadenze dei versamenti delle rate.

Proprio in virtù del mancato versamento delle rate , correttamnte l'Amministrazione ha inteso negare il condono e procedere al recupero delle imposte accertate ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con sanzioni e interessi, mediante emissione e notifica della cartella di pagamento.

La CTR non ha ritenuto che il perfezionamento della procedura di definizione agevolata coincidesse con il versamento integrale e tempestivo di tutte le rate, essendo sufficiente il pagamento della prima rata salvo il recupero delle altre non versate .

In tal modo la CTr si è discostata dai principi ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui: «il condono previsto dall'art. 9bis della L n. 289/ 2012, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui all'art. 9bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata, e si provveda al pagamento delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata» (cfr. ex multis Cass. nn. 19546 del 2011, 21346 del 2012, 10650 del 2013, 25238 del 2013; 19895 del 2016; 14293 del 2016; 12312 del 2016).

Tale principio ritiene il collegio di applicare nel caso non essendo state prospettate idonee ragioni per discostarsene , visto che non può trovare applicazione l'analogia (secondo cui «l'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione»), che trova applicazione solo per il cd condono premiale che ha un effetto novativo circa l'entità della pretesa laddove tale effetto non si verifica per il condono clemenziale diretto solo ad abbonare le sanzioni senza incidere sulla entità della pretesa.

In altri termini non è possibile non applicare le sanzioni soltanto se si provvede al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle imposte nei termini e nei modi stabiliti dalla norma, con la conseguenza che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente), se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi (in termini, Cass. 15 giugno 2016 n. 12312; Cass. 21 giugno 2013, n. 15638 e n. 15639; Cass. 30 novembre 2012, n. 21364; Cass. 6 ottobre 2010, n. 20745).

Va anche aggiunto , con riguardo all'iva ; che questa Corte ha più volte affermato, in tema di condono fiscale, che le misure clemenziali (come quelle di cui al citato art, 9-bis della L. n. 289 del 2002) o premiali (come quelle di cui agli artt. 7 ed 8 della medesima legge) comportanti una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un i. • ••• credito già accertato sono idonee a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell'IVA, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto, e, pertanto, contrastano con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, cosi come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06.

Ciò comporta quindi che in ogni caso con riferimento all'Iva,imposta comunitaria , il citato art. 9 -bis della legge n. 289 del 2002 che, in quanto consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento, comporta una rinuncia definitivo alle suddette sanzioni (sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell'obbligo di pagamento del tributo principale (ex plurimis, Cass. n. 19546 del 2011; n. 8110 e n. 13505 del 2012; n. 20435 del 2014; n. 420, n. 1003, n. 5953, n. 6667, n. 7852, n. 19436 e n. 20064 del 2015; n. 19895 del 2016; n. 14293 del 2016; n. 12312 del 2016); il che per il principio di effettività, comporta l'obbligo del giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione (v. in proposito, tra molte, le sentenze della Corte di Giustizia in cause C- 312/93, Peterbroeck; C - 430-431/93, [OSCURATO:PERSONA]; C - 327/00, Santex, alle quali si è adeguata la giurisprudenza di questa Corte, espressa, fra le altre, da Cass., sez.un., 18 dicembre 2006, n. 26948).

Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per il riesame alla ctr Sicilia in diversa composizione, che provvederà anche alle spese di questo grado di legittimità.

P. Q.M La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto cassa la sentenza impugnata rinviando alla ctr Sicilia in diversa composizione ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 832-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] E CURIAZI, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3602/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 25/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dalla cartella di pagamento n. 29320060002100471 , emessa per il recupero di iva relativa agli anni 1991, e 1992 per complessivi 323120,11 , indicate dalla [OSCURATO:PERSONA] e non versati avvalendosi di provvedimenti di sospensione succedutisi nel tempo per eventi calamitosi . In particolare la [OSCURATO:PERSONA] di Catania della Agenzia aveva accertato che la società non aveva effettuato i versamenti non avvalendosi neppure della definizione agevolata di cui al comma 17 dell'art. 9 della legge 289\2002 La società Comil in liquidazione provvedeva ad impugnare la cartella assumendo di aver presentato domanda di condono. [OSCURATO:PERSONA] , dopo aver dichiarato valido il condono effettuato in quanto era stata versata la prima rata, confermava la legittimità dell'iscrizione a ruolo nella parte concernente le somme non versate alle scadenze semestrali con conseguente applicazione della sanzione del 30% . A seguito di appello proposto dalla Agenzia , la sentenza di primo grado era confermata dalla Ctr della Sicilia. Propone ricorso in Cassazione l'Agenzia Delle Entrate, affidandosi a 3 motivi ,così sintetizzabili : 1)Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc .Nullità della sentenza in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 cpc . 2) violazione e o falsa applicazione di legge :art 11, comma 6 Cost, art.132 cpc comma 2 n. 4 cpc , art 118 disp att. Cpc nonché art 1 comma 2 , 36 comma r12 e 4 53 e 54 del D.LGS546\1992 in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 cpc ; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 9 bis legge n. 289\2002 nonché dell'art. 9 comma 17 1. n289\2002 e dell'art. 138 legge n. 338\\2000 in relazione all'art. 360 comma i n. 3 cpc ; A tale ricorso, rispondeva il contribuente con controricorso , chiedendone l'inammissibilità o il rigetto . Ragioni della decisione Il collegio data la sua efficacia dirimente ritiene opportuno esaminare in via preliminare il motivo di cui al n. 3 con cui si contesta in radice l'esistenza del condono . In sintesi con il terzo motivo l'Agenzia ricorrente sostiene che nel caso il condono , che il giudice ha inteso applicare al caso in esame, non poteva avere effetto novativo in quanto non era diretto a definir a far conseguire al contribuente il beneficio della disapplicazione delle sanzioni per effetto dell'omesso o ritardato versamento delle imposte. Il motivo è fondato . Deve premettersi che la controversia verte su un rapporto tributario insorto tra l'Ufficio e la società contribuente, che negli anni 1991 e 1992 , aveva omesso di versare l'iva liquidata e mai versati usufruendo di varie sospensive collegate ad eventi calamitosi, neppure accedendo al condono di cui alla legge n. 289 \ 2002. per ritardati od omessi versamenti di imposte degli anni pregressi. Ciò detto appare errata la sentenza impugnata , in quanto pur essendo vero che aveva versato una sola rata ( il cui importo è stato per l'ufficio pari a euro 870,29 per iva 1991 e euro 259,70 per il 1992 a fronte di 5 mila euro minimo previsto in ragione del debito fiscale per ogni annualità ), optando per il residuo alla rateizzazione del debito fiscale, non aveva comunque rispettato le cadenze dei versamenti delle rate. Proprio in virtù del mancato versamento delle rate , correttamnte l'Amministrazione ha inteso negare il condono e procedere al recupero delle imposte accertate ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con sanzioni e interessi, mediante emissione e notifica della cartella di pagamento. La CTR non ha ritenuto che il perfezionamento della procedura di definizione agevolata coincidesse con il versamento integrale e tempestivo di tutte le rate, essendo sufficiente il pagamento della prima rata salvo il recupero delle altre non versate . In tal modo la CTr si è discostata dai principi ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui: «il condono previsto dall'art. 9bis della L n. 289/ 2012, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui all'art. 9bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata, e si provveda al pagamento delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata» (cfr. ex multis Cass. nn. 19546 del 2011, 21346 del 2012, 10650 del 2013, 25238 del 2013; 19895 del 2016; 14293 del 2016; 12312 del 2016). Tale principio ritiene il collegio di applicare nel caso non essendo state prospettate idonee ragioni per discostarsene , visto che non può trovare applicazione l'analogia (secondo cui «l'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione»), che trova applicazione solo per il cd condono premiale che ha un effetto novativo circa l'entità della pretesa laddove tale effetto non si verifica per il condono clemenziale diretto solo ad abbonare le sanzioni senza incidere sulla entità della pretesa. In altri termini non è possibile non applicare le sanzioni soltanto se si provvede al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle imposte nei termini e nei modi stabiliti dalla norma, con la conseguenza che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente), se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi (in termini, Cass. 15 giugno 2016 n. 12312; Cass. 21 giugno 2013, n. 15638 e n. 15639; Cass. 30 novembre 2012, n. 21364; Cass. 6 ottobre 2010, n. 20745). Va anche aggiunto , con riguardo all'iva ; che questa Corte ha più volte affermato, in tema di condono fiscale, che le misure clemenziali (come quelle di cui al citato art, 9-bis della L. n. 289 del 2002) o premiali (come quelle di cui agli artt. 7 ed 8 della medesima legge) comportanti una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un i. • ••• credito già accertato sono idonee a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell'IVA, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto, e, pertanto, contrastano con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, cosi come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06. Ciò comporta quindi che in ogni caso con riferimento all'Iva,imposta comunitaria , il citato art. 9 -bis della legge n. 289 del 2002 che, in quanto consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento, comporta una rinuncia definitivo alle suddette sanzioni (sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell'obbligo di pagamento del tributo principale (ex plurimis, Cass. n. 19546 del 2011; n. 8110 e n. 13505 del 2012; n. 20435 del 2014; n. 420, n. 1003, n. 5953, n. 6667, n. 7852, n. 19436 e n. 20064 del 2015; n. 19895 del 2016; n. 14293 del 2016; n. 12312 del 2016); il che per il principio di effettività, comporta l'obbligo del giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione (v. in proposito, tra molte, le sentenze della Corte di Giustizia in cause C- 312/93, Peterbroeck; C - 430-431/93, [OSCURATO:PERSONA]; C - 327/00, Santex, alle quali si è adeguata la giurisprudenza di questa Corte, espressa, fra le altre, da Cass., sez.un., 18 dicembre 2006, n. 26948). Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per il riesame alla ctr Sicilia in diversa composizione, che provvederà anche alle spese di questo grado di legittimità. P. Q.M La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto cassa la sentenza impugnata rinviando alla ctr Sicilia in diversa composizione ,
Sentenza Cassazione n. 29795/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris