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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 novembre 2022

Cassazione n. 02183/2023

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto venga disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza in data 21 settembre 2021 ha confermato la condanna del Tazi ad un anno di reclusione emessa dal Tribunale di Ravenna il 17 febbraio 2020 in relazione al delitto di cui all'art. 341 bis c.p.

2. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce due motivi.

2.1. Con il primo si eccepisce l'invalidità dell'elezione di domicilio e la conseguente nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio.

Ciò in quanto nel verbale di elezione di domicilio, pur dandosi atto dell'avvenuta indicazione dell'indagato del domicilio eletto, nondimeno manca la sottoscrizione del predetto e si riporta la mera indicazione "si rifiuta di firmare" senza specificare il motivo del rifiuto.

2.2. Il secondo motivo censura invece la celebrazione del giudizio dibattimentale di primo grado nell'assenza del Tazi nonostante il predetto fosse detenuto per altra causa.

In particolare, il Tribunale non ne ha disposto la traduzione, pur espressamente richiesta dalla difesa - che aveva ritualmente documentato lo status detentionis - all'udienza del 17 febbraio 2020 (all'esito della quale è stata pronunciata la sentenza di condanna in primo grado).

A fronte dell'eccezione formulata nei motivi di appello, la Corte di Bologna ha erroneamente ritenuto che l'istanza era tardiva in quanto formulata direttamente nell'udienza del 17 febbraio 2020, mentre la certificazione del DAP che attestava la detenzione del Tazi era del precedente 10 febbraio e che, comunque, l'imputato non aveva espressamente richiesto di essere presente all'udienza dibattimentale.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Invero, la mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio non ne determina l'invalidità, a meno che non risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio - profilo, questo, neppure allegato nel ricorso (v., in termini„ Sez.

VI, n. 33567 del 15 giugno 2021- Rv. 281931).

2. Il secondo motivo, invece, è fondato. i giudici di merito - sulla base di un orientamento della giurisprudenza di legittimità - hanno ritenuto che la traduzione dell'imputato detenuto per altra causa fosse subordinata alla tempestiva richiesta di partecipare al processo, richiesta nella specie non intervenuta.

Tale orientamento, peraltro non pacifico, è stato superato dalle Sez.un. che con la sentenza n. 7635 del 30 settembre 2021, dep. 2022 - Rv. 282806, hanno affermato il principio secondo cui lo status detentionis dell'imputato rappresenta un impedimento assoluto a comparire in giudizio che, ove portato a conoscenza del giudice procedente, impone comunque il rinvio dell'udienza onde consentire la traduzione dell'imputato (e ciò a prescindere da espressa richiesta dello stesso di partecipazione al giudizio).

3. Si impone, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado - nel corso del quale si è verificata la nullità concernente la partecipazione dell'imputato all'udienza del processo a suo carico - con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella emessa il 17 febbraio 2020 dal Tribunale di Ravenna e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso.

Così deciso il 17 novembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto venga disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza in data 21 settembre 2021 ha confermato la condanna del Tazi ad un anno di reclusione emessa dal Tribunale di Ravenna il 17 febbraio 2020 in relazione al delitto di cui all'art. 341 bis c.p. 2. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce due motivi. 2.1. Con il primo si eccepisce l'invalidità dell'elezione di domicilio e la conseguente nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio. Ciò in quanto nel verbale di elezione di domicilio, pur dandosi atto dell'avvenuta indicazione dell'indagato del domicilio eletto, nondimeno manca la sottoscrizione del predetto e si riporta la mera indicazione "si rifiuta di firmare" senza specificare il motivo del rifiuto. 2.2. Il secondo motivo censura invece la celebrazione del giudizio dibattimentale di primo grado nell'assenza del Tazi nonostante il predetto fosse detenuto per altra causa. In particolare, il Tribunale non ne ha disposto la traduzione, pur espressamente richiesta dalla difesa - che aveva ritualmente documentato lo status detentionis - all'udienza del 17 febbraio 2020 (all'esito della quale è stata pronunciata la sentenza di condanna in primo grado). A fronte dell'eccezione formulata nei motivi di appello, la Corte di Bologna ha erroneamente ritenuto che l'istanza era tardiva in quanto formulata direttamente nell'udienza del 17 febbraio 2020, mentre la certificazione del DAP che attestava la detenzione del Tazi era del precedente 10 febbraio e che, comunque, l'imputato non aveva espressamente richiesto di essere presente all'udienza dibattimentale. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Invero, la mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio non ne determina l'invalidità, a meno che non risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio - profilo, questo, neppure allegato nel ricorso (v., in termini„ Sez. VI, n. 33567 del 15 giugno 2021- Rv. 281931). 2. Il secondo motivo, invece, è fondato. i giudici di merito - sulla base di un orientamento della giurisprudenza di legittimità - hanno ritenuto che la traduzione dell'imputato detenuto per altra causa fosse subordinata alla tempestiva richiesta di partecipare al processo, richiesta nella specie non intervenuta. Tale orientamento, peraltro non pacifico, è stato superato dalle Sez.un. che con la sentenza n. 7635 del 30 settembre 2021, dep. 2022 - Rv. 282806, hanno affermato il principio secondo cui lo status detentionis dell'imputato rappresenta un impedimento assoluto a comparire in giudizio che, ove portato a conoscenza del giudice procedente, impone comunque il rinvio dell'udienza onde consentire la traduzione dell'imputato (e ciò a prescindere da espressa richiesta dello stesso di partecipazione al giudizio). 3. Si impone, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado - nel corso del quale si è verificata la nullità concernente la partecipazione dell'imputato all'udienza del processo a suo carico - con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella emessa il 17 febbraio 2020 dal Tribunale di Ravenna e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso. Così deciso il 17 novembre 2022 Il
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