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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11142/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Bari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza impugnata, ha rigettato la richiesta di restituzione dei beni già oggetto di sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avanzata da quest'ultimo all'esito dell'assoluzione in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 648 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'incompatibilità del suddetto rigetto con le due sentenze assolutorie (la prima perché il fatto non sussiste e la seconda per ne bis in idem) concernenti proprio la ricettazione dei suddetti beni mobili, a suo tempo ipotizzata dal pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.

1. La sentenza n. 5737 del 23 novembre 2022, emessa dal Tribunale di Bari, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione sopra accennata sul presupposto che non potesse dirsi accertato al di là di ogni ragionevole dubbio che i beni rinvenuti nell'abitazione dell'imputato all'esito della perquisizione del 13 ottobre 2016 («borse di marche pregiate, orologi ancora all'interno delle custodie, una penna Montblanc, un anello rosso») fossero provento dei delitti di cui all'art. 624-bis cod. pen. perpetrati da tali «Romano e Cassano» in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La successiva sentenza del medesimo Tribunale n. 3363 del 7 giugno 2023, avente ad oggetto la medesima contestazione (con più dettagliata descrizione dell'oggetto materiale del reato nella rubrica imputativa), ha dichiarato non doversi procedere, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., per essere il reato già giudicato con precedente sentenza.

2. Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice dell'esecuzione, il proscioglimento è basato sulla mancata prova che i beni sequestrati in casa di Sassanelli fossero proprio quelli sottratti nelle abitazioni delle persone offese Scaramuzzi e [OSCURATO:PERSONA], senza mai affermare, sia pure obiter, che i medesimi oggetti fossero «comunque [...] compendio di furto».

Rispetto a specifici atti del processo, compiutamente individuati dal ricorrente, sussiste dunque un travisamento tale da inficiare e compromettere la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione (cfr. Sez. 5, n. 21914 del 16/03/2023, Castaldo, Rv. 284517).

Non sussistono, quindi, valide ragioni per mantenere ancora in essere il vincolo - di natura esclusivamente probatoria - successivamente alla pronuncia liberatoria, non più revocabile.

3. L'ordinanza impugnata, viziata da tale travisamento, deve pertanto essere annullata senza rinvio, con conseguente restituzione all'avente diritto dei beni in sequestro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza impugnata, ha rigettato la richiesta di restituzione dei beni già oggetto di sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avanzata da quest'ultimo all'esito dell'assoluzione in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 648 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'incompatibilità del suddetto rigetto con le due sentenze assolutorie (la prima perché il fatto non sussiste e la seconda per ne bis in idem) concernenti proprio la ricettazione dei suddetti beni mobili, a suo tempo ipotizzata dal pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono. 1. La sentenza n. 5737 del 23 novembre 2022, emessa dal Tribunale di Bari, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione sopra accennata sul presupposto che non potesse dirsi accertato al di là di ogni ragionevole dubbio che i beni rinvenuti nell'abitazione dell'imputato all'esito della perquisizione del 13 ottobre 2016 («borse di marche pregiate, orologi ancora all'interno delle custodie, una penna Montblanc, un anello rosso») fossero provento dei delitti di cui all'art. 624-bis cod. pen. perpetrati da tali «Romano e Cassano» in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La successiva sentenza del medesimo Tribunale n. 3363 del 7 giugno 2023, avente ad oggetto la medesima contestazione (con più dettagliata descrizione dell'oggetto materiale del reato nella rubrica imputativa), ha dichiarato non doversi procedere, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., per essere il reato già giudicato con precedente sentenza. 2. Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice dell'esecuzione, il proscioglimento è basato sulla mancata prova che i beni sequestrati in casa di Sassanelli fossero proprio quelli sottratti nelle abitazioni delle persone offese Scaramuzzi e [OSCURATO:PERSONA], senza mai affermare, sia pure obiter, che i medesimi oggetti fossero «comunque [...] compendio di furto». Rispetto a specifici atti del processo, compiutamente individuati dal ricorrente, sussiste dunque un travisamento tale da inficiare e compromettere la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione (cfr. Sez. 5, n. 21914 del 16/03/2023, Castaldo, Rv. 284517). Non sussistono, quindi, valide ragioni per mantenere ancora in essere il vincolo - di natura esclusivamente probatoria - successivamente alla pronuncia liberatoria, non più revocabile. 3. L'ordinanza impugnata, viziata da tale travisamento, deve pertanto essere annullata senza rinvio, con conseguente restituzione all'avente diritto dei beni in sequestro. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. p
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