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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 14717/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20003-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 26; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - resistente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 416/35/16 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 28/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., due cartelle di pagamento per riprese relative all'anno di imposta 2004; che la società contribuente impugnò dette cartelle innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza 8073/2014, dichiarò il ricorso inammissibile per tardività; che la [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio che, con sentenza n. 416/35/16, depositata il 28.1.2016, rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - correttamente eseguita la notifica delle cartelle presso la sede della società risultante dalla visura camerale depositata dalla EQUITALIA; che avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Si è costituita, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. — [OSCURATO:PERSONA] LAzio nonché, ai soli fini della partecipazione all'eventuale discussione orale in pubblica udienza, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che, nelle more del giudizio, per effetto di quanto disposto dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla

I. n.

Ric. 2016 n. 20003 sez.

ST - ud. 09-3-2022 -2- 225 del 2016, all'agente della riscossione è succeduta ex lege l'AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, con il deposito - unitamente ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - delle memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ha inteso costituirsi, così subentrando all'EQUITALIA, con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato in sostituzione del precedente difensore di quella, l'una e l'altro rispettivamente dotati, fino a tale momento, di legittimazione processuale e di ius postulandi (arg. da Cass., Sez. 5, 3.2.2022, n. 3312, Rv. 663766-01.

Cfr. anche Cass., Sez.

U, 8.6.2021, n. 15911, Rv. 661509-03 ed Rv. 661509 - 01); Rilevata, in via preliminare, l'irrilevanza ed infondatezza delle eccezioni sollevate dalla EQUITALIA con riferimento alla dedotta inammissibilità del ricorso, sia per essere stato lo stesso notificato presso una sede dell'Agenzia delle Entrate diversa da quella che partecipò ai giudizi di merito, che per difettare dell'esposizione sommaria dei fatti di causa.

Quanto alla prima doglianza, osserva il Collegio come l'AGENZIA si sia costituita, benché al solo fine di partecipare alla eventuale discussione orale, senza sollevare eccezioni di sorta in merito alla notifica del ricorso nei propri confronti, così sanando qualsivoglia eventuale nullità della stessa (arg. da Cass., Sez. 5, 22.6.2021, n. 17700, Rv. 661765-01); avuto riguardo, poi, alla seconda eccezione di cui si è detto, rileva il Collegio, come il ricorso sia finanche troppo dettagliato nel rispetto del paradigma dell'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., avendo la difesa della EMME integralmente riprodotto le difese dei gradi di merito, indicando, altresì, il contenuto delle pronunzie in quelle sedi adottate; Ric. 2016 n. 20003 sez.

ST - ud. 09-3-2022 -3- Rilevata, altresì, in via ulteriormente preliminare, l'inammissibilità della produzione documentale allegata dalla difesa della EMME alla memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., potendo essere versati in atti, successivamente al deposito del ricorso ed ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti l'allegata fondatezza del medesimo (cfr. Cass., Sez. 3, 26.5.2020, n. 9685, Rv. 657689-01), né facendo la parte ricorrente valere, con la decisione prodotta, alcun giudicato esterno (arg. da Cass., Sez. 2, 22.1.2018, n. 1534, Rv. 647079-01); Considerato che, con il primo motivo, la difesa della EMME lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) la "violazione e falsa applicazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Violazione giurisprudenza di legittimità" (cfr. ricorso, p. 52), per non essersi la C.T.R. pronunziata sulla lamentata nullità della notifica dell'avviso di accertamento e delle cartelle di pagamento impugnate, difesa disattesa dalla C.T.P. e costituente oggetto di uno specifico motivo di appello; che il motivo - il quale disvela, in realtà, un dedotto error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell'art. 112 del medesimo codice - è infondato; che, premesso che la contestazione circa la validità della notifica dell'avviso di accertamento sotteso alle cartelle di pagamento impugnate non ha costituto oggetto di uno specifico motivo di gravame (cfr. ricorso, p. 47, donde emerge che la difesa della EMME ebbe a contestare, in appello, l'an della ripresa) e, dunque, che le inerenti difese non possono essere utilmente delibate in questa sede, osserva la Corte come, A Ric. 2016 n. 20003 sez.

ST - ud. 09-3-2022 -4- avuto riguardo alla ritualità della notifica delle cartelle di pagamento (questione, in ogni caso, solo superficialmente affrontata dalla ricorrente nel motivo in esame, pressoché totalmente incentrato sulla notifica del sottostante avviso di accertamento), la motivazione della decisione impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, è completamente imperniata (cfr. p. 2) sulla ritenuta correttezza di essa, con conseguente insussistenza del lamentato vizio; che il rigetto del primo motivo, determinando il consolidamento della decisione impugnata, laddove essa conferma la declaratoria di inammissibilità, per tardività, dell'originario ricorso, implica l'assorbimento del secondo mezzo di gravame (con cui parte ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la "violazione e falsa applicazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Violazione giurisprudenza di legittimità" - cfr. p. 58 del ricorso - per essere l'art. 32, comma 4 del d.P.R. n. 600 del 1973 costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 25, comma 2 e "iii, comma 2 della Costituzione" - cfr. ivi, cpv.) e del terzo motivo (con cui la difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. si duole, senza, tuttavia, indicare in relazione a quale vizio ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ., dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la ritualità e legittimità della procedura di accesso ai dati ed ai documenti sulla base dei quali sono state determinate le pretese creditorie, fatto controverso e decisivo del giudizio" - cfr. ricorso, p. 63); Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale Ric. 2016 n. 20003 sez.

ST - ud. 09-3-2022 -5- rappresentante p.t. al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , e dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Per l'effetto, condanna la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , e dell'AGENzIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi C 7.000,00 (settemila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 9.3.2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] n u, (3F. [OSCURATO:PERSONA] N CANCELLERIA l O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20003-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 26; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - resistente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 416/35/16 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 28/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., due cartelle di pagamento per riprese relative all'anno di imposta 2004; che la società contribuente impugnò dette cartelle innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza 8073/2014, dichiarò il ricorso inammissibile per tardività; che la [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio che, con sentenza n. 416/35/16, depositata il 28.1.2016, rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - correttamente eseguita la notifica delle cartelle presso la sede della società risultante dalla visura camerale depositata dalla EQUITALIA; che avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Si è costituita, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. — [OSCURATO:PERSONA] LAzio nonché, ai soli fini della partecipazione all'eventuale discussione orale in pubblica udienza, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che, nelle more del giudizio, per effetto di quanto disposto dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla I. n. Ric. 2016 n. 20003 sez. ST - ud. 09-3-2022 -2- 225 del 2016, all'agente della riscossione è succeduta ex lege l'AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, con il deposito - unitamente ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - delle memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ha inteso costituirsi, così subentrando all'EQUITALIA, con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato in sostituzione del precedente difensore di quella, l'una e l'altro rispettivamente dotati, fino a tale momento, di legittimazione processuale e di ius postulandi (arg. da Cass., Sez. 5, 3.2.2022, n. 3312, Rv. 663766-01. Cfr. anche Cass., Sez. U, 8.6.2021, n. 15911, Rv. 661509-03 ed Rv. 661509 - 01); Rilevata, in via preliminare, l'irrilevanza ed infondatezza delle eccezioni sollevate dalla EQUITALIA con riferimento alla dedotta inammissibilità del ricorso, sia per essere stato lo stesso notificato presso una sede dell'Agenzia delle Entrate diversa da quella che partecipò ai giudizi di merito, che per difettare dell'esposizione sommaria dei fatti di causa. Quanto alla prima doglianza, osserva il Collegio come l'AGENZIA si sia costituita, benché al solo fine di partecipare alla eventuale discussione orale, senza sollevare eccezioni di sorta in merito alla notifica del ricorso nei propri confronti, così sanando qualsivoglia eventuale nullità della stessa (arg. da Cass., Sez. 5, 22.6.2021, n. 17700, Rv. 661765-01); avuto riguardo, poi, alla seconda eccezione di cui si è detto, rileva il Collegio, come il ricorso sia finanche troppo dettagliato nel rispetto del paradigma dell'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., avendo la difesa della EMME integralmente riprodotto le difese dei gradi di merito, indicando, altresì, il contenuto delle pronunzie in quelle sedi adottate; Ric. 2016 n. 20003 sez. ST - ud. 09-3-2022 -3- Rilevata, altresì, in via ulteriormente preliminare, l'inammissibilità della produzione documentale allegata dalla difesa della EMME alla memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., potendo essere versati in atti, successivamente al deposito del ricorso ed ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti l'allegata fondatezza del medesimo (cfr. Cass., Sez. 3, 26.5.2020, n. 9685, Rv. 657689-01), né facendo la parte ricorrente valere, con la decisione prodotta, alcun giudicato esterno (arg. da Cass., Sez. 2, 22.1.2018, n. 1534, Rv. 647079-01); Considerato che, con il primo motivo, la difesa della EMME lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) la "violazione e falsa applicazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione giurisprudenza di legittimità" (cfr. ricorso, p. 52), per non essersi la C.T.R. pronunziata sulla lamentata nullità della notifica dell'avviso di accertamento e delle cartelle di pagamento impugnate, difesa disattesa dalla C.T.P. e costituente oggetto di uno specifico motivo di appello; che il motivo - il quale disvela, in realtà, un dedotto error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell'art. 112 del medesimo codice - è infondato; che, premesso che la contestazione circa la validità della notifica dell'avviso di accertamento sotteso alle cartelle di pagamento impugnate non ha costituto oggetto di uno specifico motivo di gravame (cfr. ricorso, p. 47, donde emerge che la difesa della EMME ebbe a contestare, in appello, l'an della ripresa) e, dunque, che le inerenti difese non possono essere utilmente delibate in questa sede, osserva la Corte come, A Ric. 2016 n. 20003 sez. ST - ud. 09-3-2022 -4- avuto riguardo alla ritualità della notifica delle cartelle di pagamento (questione, in ogni caso, solo superficialmente affrontata dalla ricorrente nel motivo in esame, pressoché totalmente incentrato sulla notifica del sottostante avviso di accertamento), la motivazione della decisione impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, è completamente imperniata (cfr. p. 2) sulla ritenuta correttezza di essa, con conseguente insussistenza del lamentato vizio; che il rigetto del primo motivo, determinando il consolidamento della decisione impugnata, laddove essa conferma la declaratoria di inammissibilità, per tardività, dell'originario ricorso, implica l'assorbimento del secondo mezzo di gravame (con cui parte ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la "violazione e falsa applicazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione giurisprudenza di legittimità" - cfr. p. 58 del ricorso - per essere l'art. 32, comma 4 del d.P.R. n. 600 del 1973 costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 25, comma 2 e "iii, comma 2 della Costituzione" - cfr. ivi, cpv.) e del terzo motivo (con cui la difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. si duole, senza, tuttavia, indicare in relazione a quale vizio ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ., dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la ritualità e legittimità della procedura di accesso ai dati ed ai documenti sulla base dei quali sono state determinate le pretese creditorie, fatto controverso e decisivo del giudizio" - cfr. ricorso, p. 63); Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale Ric. 2016 n. 20003 sez. ST - ud. 09-3-2022 -5- rappresentante p.t. al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , e dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; P.Q.M. Rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , e dell'AGENzIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi C 7.000,00 (settemila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 9.3.2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] n u, (3F. [OSCURATO:PERSONA] N CANCELLERIA l O
Sentenza Cassazione n. 14717/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris