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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18925/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per il suo accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 02/11/2017 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e preferenziale contestatigli quale amministratore della Tecnometal s.r.I., dichiarata fallita in data 09/06/2010.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte territoriale ritenuto inapplicabile ratione temporis la disciplina dettata dall'art. 438, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 42 della

I. 23 giugno 2017, n. 103, alla luce della sua natura processuale.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale confermato il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'escussione di alcuni testi, formulata in sede di udienza preliminare e riproposta prima dell'apertura del dibattimento.

Si osserva: a) per un verso, che la decisione della Corte territoriale era stata fondata alla luce dei risultati dell'istruttoria svolta e non per effetto di una valutazione prognostica postuma, che avrebbe dovuto considerare come il tema dei rapporti fra la società fallita e la società destinataria dei pagamenti ritenuti distrattivi fosse documentato solo dalla relazione del curatore fallimentare; b) per altro verso, che il rigetto da parte del giudice dell'udienza preliminare, prima, e del Tribunale, poi, era stato argomentato valorizzando esclusivamente il diverso profilo dell'inconciliabilità della richiesta con le finalità deflattive del rito.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale, attraverso il rinvio alle argomentazioni della sentenza di primo grado, omesso di esaminare le specifiche censure sviluppate nell'atto di appello, quanto ai dati istruttori idonei a disarticolare il ragionamento del Tribunale.

Si aggiunge che la sentenza impugnata, attraverso una considerazione unitaria delle condotte contestate come bancarotta preferenziale nella prospettiva della distrazione, aveva omesso di seguire la distinzione operata nei capi di imputazione, finendo per privare di fondamento la ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1,

I. fall.

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., formulata con i motivi aggiunti in relazione alla bancarotta preferenziale, erroneamente ritenendola preclusa dai limiti edittali della pena prevista dall'art. 216, terzo comma,

I. fall.

2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze generiche, sottolineando che la Corte territoriale aveva valorizzato alcuni indici rilegativi, senza considerare quelli positivi indicati nell'atto di appello.

Considerato in ciliritto

1. Va preliminarmente rilevato, in difetto di cause evidenti di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e a fronte di un ricorso non inammissibile (quanto meno con riguardo all'esclusione dell'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in dipendenza dei limiti edittali previsti per il reato), che è spirato il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale.

Infatti all'ordinario termine di prescrizione di sette anni e mezzo, discendente dall'applicazione degli art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., devono essere aggiunti 147 giorni di sospensione, con la conseguenza che il termine è spirato in data 05/05/2018.

Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente a tale reato, con conseguente assorbimento del quarto motivo di ricorso.

2. Il secondo motivo di ricorso, che conserva rilevanza in relazione alla bancarotta fraudolenta per distrazione, è infondato, dal momento che la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 42 della

I. 23/06/2017, n. 103, attraverso l'inserimento del comma 5 -bis nell'art. 438 cod. proc. pen., di chiedere, subordinatamente alla giudizio abbreviato condizionato, il giudizio abbreviato cd.

"secco" di cui al comma 1 dello stesso art. 438 o di formulare richiesta di patteggiamento, ha natura strettamente processuale ed è costruita dal legislatore, come dimostra anche l'assenza di una diversa disciplina intertemporale, nel senso di essere applicabile, secondo l'ordinario principio del tempus regit actum, ai soli processi nei quali è ancora pendente il termine per formulare la richiesta principale.

3. Infondato è anche il terzo motivo.

Secondo il ricorrente, poiché il Tribunale aveva rigettato la richiesta di abbreviato condizionato avendo riguardo alle finalità del rito, la Corte territoriale non avrebbe potuto giustificare il rigetto facendo riferimento alla non decisività delle prove indicate dall'imputato.La prospettazione è erronea, dal momento che le questioni processuali vanno esaminate alla luce della cornice normativa che ne regola la soluzione, indipendentemente dalla motivazione del giudice la cui decisione sia impugnata.

In applicazione di siffatti principi, si è deciso nel senso che non sussiste alcun vizio della sentenza (né alcun interesse all'impugnazione) ove le questioni di diritto, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano esattamente risolte (Sez.

U., n. 29451 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05).

Quanto, poi, al tema della rilevanza delle prove richieste, va ribadito che, ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria è configurabile quando la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività, e, pertanto, presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro,, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio (Sez. 2 n. 10235 del 10/11/2020 - deo. 17/03/2021, Fragalà, Rv. 280990 - 01).

E, in questa prospettiva, la Corte territoriale ha esplicitato in termini che non presentano alcuna illogicità le ragioni per le quali i temi della relazione tra la società fallita e lo studio [OSCURATO:SOCIETA]. emergevano dalla documentazione in atti e dalla relazione del curatore.

4. Fondato è, invece, il terzo motivo, dal momento che, a fronte di un atto di appello che, in termini estremamente analitici esaminava il materiale istruttorio, fondando su tali rilievi la conclusione della reale sussistenza di una causa debendi giustificativa dei pagamenti, la Corte territoriale ha sbrigativamente osservato che «la scrittura priva di data certa e le dichiarazioni testimoniali relative ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Tecnometal si appalesano inidonee a provare l'effettiva debenza delle ingenti somme versate dalla Tecnometal alla [OSCURATO:PERSONA], peraltro tutte pagate in epoca in cui la situazione di decozione della Tecnometal era conclamata».

Ma siffatto giudizio non è accompagnato da alcuna spiegazione che illustri quale interpretazione sia stata data alle risultanze istruttorie e perché esse non sarebbero idonee a dimostrare la debenza delle somme versate.

Si versa, in altri termini, in una tipica motivazione apparente che non giustifica le ragioni delle conclusioni raggiunte.

5. L'accoglimento del terzo motivo, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, comporta l'assorbimento del quinto e rende superfluo occuparsi della questione della determinazione durata delle pene accessorie fallimentari.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta preferenziale perché estinto per prescrizione.

Annulla nel resto la medesima sentenza, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio.

Così deciso il 28/01/2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per il suo accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 02/11/2017 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e preferenziale contestatigli quale amministratore della Tecnometal s.r.I., dichiarata fallita in data 09/06/2010. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte territoriale ritenuto inapplicabile ratione temporis la disciplina dettata dall'art. 438, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 42 della I. 23 giugno 2017, n. 103, alla luce della sua natura processuale. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale confermato il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'escussione di alcuni testi, formulata in sede di udienza preliminare e riproposta prima dell'apertura del dibattimento. Si osserva: a) per un verso, che la decisione della Corte territoriale era stata fondata alla luce dei risultati dell'istruttoria svolta e non per effetto di una valutazione prognostica postuma, che avrebbe dovuto considerare come il tema dei rapporti fra la società fallita e la società destinataria dei pagamenti ritenuti distrattivi fosse documentato solo dalla relazione del curatore fallimentare; b) per altro verso, che il rigetto da parte del giudice dell'udienza preliminare, prima, e del Tribunale, poi, era stato argomentato valorizzando esclusivamente il diverso profilo dell'inconciliabilità della richiesta con le finalità deflattive del rito. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale, attraverso il rinvio alle argomentazioni della sentenza di primo grado, omesso di esaminare le specifiche censure sviluppate nell'atto di appello, quanto ai dati istruttori idonei a disarticolare il ragionamento del Tribunale. Si aggiunge che la sentenza impugnata, attraverso una considerazione unitaria delle condotte contestate come bancarotta preferenziale nella prospettiva della distrazione, aveva omesso di seguire la distinzione operata nei capi di imputazione, finendo per privare di fondamento la ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., formulata con i motivi aggiunti in relazione alla bancarotta preferenziale, erroneamente ritenendola preclusa dai limiti edittali della pena prevista dall'art. 216, terzo comma, I. fall. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze generiche, sottolineando che la Corte territoriale aveva valorizzato alcuni indici rilegativi, senza considerare quelli positivi indicati nell'atto di appello. Considerato in ciliritto 1. Va preliminarmente rilevato, in difetto di cause evidenti di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e a fronte di un ricorso non inammissibile (quanto meno con riguardo all'esclusione dell'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in dipendenza dei limiti edittali previsti per il reato), che è spirato il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale. Infatti all'ordinario termine di prescrizione di sette anni e mezzo, discendente dall'applicazione degli art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., devono essere aggiunti 147 giorni di sospensione, con la conseguenza che il termine è spirato in data 05/05/2018. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente a tale reato, con conseguente assorbimento del quarto motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso, che conserva rilevanza in relazione alla bancarotta fraudolenta per distrazione, è infondato, dal momento che la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 42 della I. 23/06/2017, n. 103, attraverso l'inserimento del comma 5 -bis nell'art. 438 cod. proc. pen., di chiedere, subordinatamente alla giudizio abbreviato condizionato, il giudizio abbreviato cd. "secco" di cui al comma 1 dello stesso art. 438 o di formulare richiesta di patteggiamento, ha natura strettamente processuale ed è costruita dal legislatore, come dimostra anche l'assenza di una diversa disciplina intertemporale, nel senso di essere applicabile, secondo l'ordinario principio del tempus regit actum, ai soli processi nei quali è ancora pendente il termine per formulare la richiesta principale. 3. Infondato è anche il terzo motivo. Secondo il ricorrente, poiché il Tribunale aveva rigettato la richiesta di abbreviato condizionato avendo riguardo alle finalità del rito, la Corte territoriale non avrebbe potuto giustificare il rigetto facendo riferimento alla non decisività delle prove indicate dall'imputato.La prospettazione è erronea, dal momento che le questioni processuali vanno esaminate alla luce della cornice normativa che ne regola la soluzione, indipendentemente dalla motivazione del giudice la cui decisione sia impugnata. In applicazione di siffatti principi, si è deciso nel senso che non sussiste alcun vizio della sentenza (né alcun interesse all'impugnazione) ove le questioni di diritto, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano esattamente risolte (Sez. U., n. 29451 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). Quanto, poi, al tema della rilevanza delle prove richieste, va ribadito che, ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria è configurabile quando la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività, e, pertanto, presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro,, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio (Sez. 2 n. 10235 del 10/11/2020 - deo. 17/03/2021, Fragalà, Rv. 280990 - 01). E, in questa prospettiva, la Corte territoriale ha esplicitato in termini che non presentano alcuna illogicità le ragioni per le quali i temi della relazione tra la società fallita e lo studio [OSCURATO:SOCIETA]. emergevano dalla documentazione in atti e dalla relazione del curatore. 4. Fondato è, invece, il terzo motivo, dal momento che, a fronte di un atto di appello che, in termini estremamente analitici esaminava il materiale istruttorio, fondando su tali rilievi la conclusione della reale sussistenza di una causa debendi giustificativa dei pagamenti, la Corte territoriale ha sbrigativamente osservato che «la scrittura priva di data certa e le dichiarazioni testimoniali relative ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Tecnometal si appalesano inidonee a provare l'effettiva debenza delle ingenti somme versate dalla Tecnometal alla [OSCURATO:PERSONA], peraltro tutte pagate in epoca in cui la situazione di decozione della Tecnometal era conclamata». Ma siffatto giudizio non è accompagnato da alcuna spiegazione che illustri quale interpretazione sia stata data alle risultanze istruttorie e perché esse non sarebbero idonee a dimostrare la debenza delle somme versate. Si versa, in altri termini, in una tipica motivazione apparente che non giustifica le ragioni delle conclusioni raggiunte. 5. L'accoglimento del terzo motivo, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, comporta l'assorbimento del quinto e rende superfluo occuparsi della questione della determinazione durata delle pene accessorie fallimentari. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta preferenziale perché estinto per prescrizione. Annulla nel resto la medesima sentenza, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio. Così deciso il 28/01/2022 Il Consigliere
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