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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 26065/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20165/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7 INT . 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5294/2017,depositata i l 28/12/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno citato in giudizio il Consorzio idrico terra di lavoro di Caserta, nonché Mario, Ersilia e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo – a tutela della servitù negativa costituita nel 1965 in favore dei propri fondi, consistente nell’impossibilità di costituire su un fondo di proprietà del Consorzio un’ulteriore servitù di passaggio in favore di fondi di terzi – di accertare la nullità o annullabilità o inefficacia del rogito del 2005 che aveva costituito una servitù in favore dei fondi di proprietà dei convenuti.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 159/2012, ha dichiarato l’inefficacia nei confronti degli attori dell’atto notarile del 2005.

2. La sentenza è stata appellata in via principale da Mario, Ersilia e [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale dal citato Consorzio.

La Corte d’appello di Napoli –con la sentenza 28 dicembre 2017, n. 5294 –ha rigettato sia il gravame principale che quello incidentale.

La Corte ha confermato la declaratoria di inefficacia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’atto pubblico del 2005, ritenendo – a differenza del primo giudice che aveva parlato di clausola limitativa delle facoltà di godimento del proprietario – che con la pattuizione del 1965 fosse stata costituita una servitù di passaggio ad uso esclusivo.

Ricorrono per cassazione avverso la sentenza di appello Mario, Ersilia e [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso anche il Consorzio idrico terra di lavoro di Caserta, con contestuale proposizione anche di ricorso incidentale.

Memoria è stata depositata dai ricorrenti e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rileva che il ricorso principale e il ricorso incidentale pongono una questione giuridica complessa (e di potenziale rilievo nomofilattico) sull’ammissibilità o meno della costituzione di una servitù c.d. di “uso esclusivo” (qualificantesi come “servitù personale od irregolare, sulla cui compatibilità con il sistema giuridico la giurisprudenza di questa Corte non è univoca), con riferimento –peraltro – all’imposizione del vincolo di destinazione e all’ambito di applicabilità dell’art. 1379 c.c.

Ciò, pertanto , rende opportuna la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla trattazione in pubblica udienza della seconda sezione civile.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20165/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7 INT . 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5294/2017,depositata i l 28/12/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno citato in giudizio il Consorzio idrico terra di lavoro di Caserta, nonché Mario, Ersilia e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo – a tutela della servitù negativa costituita nel 1965 in favore dei propri fondi, consistente nell’impossibilità di costituire su un fondo di proprietà del Consorzio un’ulteriore servitù di passaggio in favore di fondi di terzi – di accertare la nullità o annullabilità o inefficacia del rogito del 2005 che aveva costituito una servitù in favore dei fondi di proprietà dei convenuti. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 159/2012, ha dichiarato l’inefficacia nei confronti degli attori dell’atto notarile del 2005. 2. La sentenza è stata appellata in via principale da Mario, Ersilia e [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale dal citato Consorzio. La Corte d’appello di Napoli –con la sentenza 28 dicembre 2017, n. 5294 –ha rigettato sia il gravame principale che quello incidentale. La Corte ha confermato la declaratoria di inefficacia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’atto pubblico del 2005, ritenendo – a differenza del primo giudice che aveva parlato di clausola limitativa delle facoltà di godimento del proprietario – che con la pattuizione del 1965 fosse stata costituita una servitù di passaggio ad uso esclusivo. Ricorrono per cassazione avverso la sentenza di appello Mario, Ersilia e [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso anche il Consorzio idrico terra di lavoro di Caserta, con contestuale proposizione anche di ricorso incidentale. Memoria è stata depositata dai ricorrenti e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rileva che il ricorso principale e il ricorso incidentale pongono una questione giuridica complessa (e di potenziale rilievo nomofilattico) sull’ammissibilità o meno della costituzione di una servitù c.d. di “uso esclusivo” (qualificantesi come “servitù personale od irregolare, sulla cui compatibilità con il sistema giuridico la giurisprudenza di questa Corte non è univoca), con riferimento –peraltro – all’imposizione del vincolo di destinazione e all’ambito di applicabilità dell’art. 1379 c.c. Ciò, pertanto , rende opportuna la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla trattazione in pubblica udienza della seconda sezione civile. Così decis
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