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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11432/2023

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10291-2018proposto da: ALITALIA-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] per procuraa margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A321-513 LIMITED, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura del[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 506/2018 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 / 3 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La Corte d’appello di Roma , con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l’appello di Alitalia - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva rigettato la domanda che la stessa Ric. 2018n. 10291 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 aveva proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] A321-513 Limited per la revoca, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., dei pagamenti eseguiti in suo favore dalla società in bonis, per la somma complessiva di €. 822.107,22, in data 31/3/2008, 30/4/2008, 28/5/2008, 30/7/2008 e 27/8/2008, e cioè nei sei mesi antecedenti al decreto con cui , in data 29/8/2008, quest’ultima, dichiarata poi insolvente con sentenza del tribunale di Roma del 25/9/2008, era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 347/2004.

1.2. La cortedel merito, per quanto ancora interessa, ha ritenuto: -relativamente ai pagamenti eseguiti dall’Alitalia-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. tra aprile e agosto del 2008, e cioè nell’arco temporale previsto dall’art. 1, comma3, del d.l. n. 80/200 8 , che sussisteva l’esimente prevista da tale disposizione la quale, in modo costituzionalmente legittimo, equipara tali pagamenti a quelli contemplati dall’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall.; - relativamente al pagamento eseguito il 31/3/2008, che sussisteva l’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall., trattandosi di pagamento avvenuto “in un contesto di piena normalità, al di fuori di qualsiasi prassi patologica e – soprattutto –con un insignificante anticipo di un giorno rispetto ai tempi contrattuali previsti”, e, quindi, “nel rispetto dei termini d’uso”, ed, in ogni caso, che non erano state fornite prove, anche solo indiziarie, che, al momento di tale pagamento, la società convenuta fosse effettivamente a conoscenza dello sta to di decozione in cui versava la compagnia di bandiera italiana.

1.3. L’Alitalia-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazionestraordinaria, con ricorso notificato il 3/4/2018, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.Ric. 2018n. 10291 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3

1.4. [OSCURATO:PERSONA] A321-513 Limited ha resistito con controricorso nel quale ha chiesto la condanna della ricorrente a norma dell’art. 96, commi 1° e 3°, c.p.c..

1.5. Le parti hanno depositatomemorie. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3 , del d.l. n. 80/2008, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per avere la corte d’appello rigettato la domanda di revoca dei pagamenti eseguiti nell’arco temporale previsto dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008 senza considerare che tale norma, per l’arbitrariet̀ e l ’ irragionevolezza con cui esclude la revocatoria, è costituzionalmente illegittima.

2.2. Il motivo è infondato.

Questa Corte, infatti, con orientamento da ribadire, ha già avuto modo di affermare che l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008 (conv. con modif. in l. n. 111/2008), nella parte in cui prevede l’esenzione dalla revocatoria fallimentare di qualunque pagamento eseguito daAlitalia-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a far data dall ’ entrata in vigore del menzionato d.l. e fino al termine indicato nel secondo comma dello stesso articolo, non presenta profili di incostituzionalità per arbitrarietà ed irragionevolezza, poiché tale esenzione siconiuga con l’esigenza di mantenere inalterato il contesto dell’intervento a sostegno del servizio pubblico di aerotrasporto nazionale, operato mediante l’erogazione di un consistente prestito-ponte nella dichiarata prospettiva della continuità aziendale, dal legislatore ritenuta in grado di realizzare l’obiettivo del risanamento, così giustificando in modo non implausibile la disomogeneità di trattamento tra creditori, a seconda che abbiano, o meno, ricevuto ipagamenti nel periodo Ric. 2018n. 10291 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 in cui detto intervento è ancora in corso (Cass. n. 16652 del 2022).

3.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ’ appello ha rigettato la domanda di revoca del pagamento eseguito il 31/3/2008 senza considerare che, in realtà, tale pagamento, in quanto eseguito con un giorno d’anticipo rispetto al termine concordato,non era stato eseguito nei termini d’uso.

3.2. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 l.fall. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ’ appello ha ritenuto che non fosse stato dimostrato il requisito soggettivo della scientia decoctionis senza , tuttavia, considerare che, in realtà, essaaveva fornito la prova che la società convenuta , nel momento in cui aveva ricevuto il pagamento,era a conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice.

4. Il secondo motivo è infondato, con assorbimento del terzo, posto che, in difetto di qualsivoglia ulteriore allegazione, il pagamento eseguito, come nella specie, con appena un giorno di anticipo rispetto alla scadenza concordata non può certo ritenersi effettuato al di fuori dei termini d’uso invalsi tra le parti e dunque non esente da revocatoria ex art. 67, 3° comma, lett. a) l. fall.

5. Il ricorso dev’essere, dunque, respinto.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Non vi sono, per contro, le condizioni per la condanna della ricorrentea norma dell’art. 96, commi 1° e 3°, c.p.c..Ric. 2018n. 10291 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3

7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 14.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10291-2018proposto da: ALITALIA-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] per procuraa margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A321-513 LIMITED, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura del[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 506/2018 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 / 3 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La Corte d’appello di Roma , con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l’appello di Alitalia - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva rigettato la domanda che la stessa Ric. 2018n. 10291 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 aveva proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] A321-513 Limited per la revoca, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., dei pagamenti eseguiti in suo favore dalla società in bonis, per la somma complessiva di €. 822.107,22, in data 31/3/2008, 30/4/2008, 28/5/2008, 30/7/2008 e 27/8/2008, e cioè nei sei mesi antecedenti al decreto con cui , in data 29/8/2008, quest’ultima, dichiarata poi insolvente con sentenza del tribunale di Roma del 25/9/2008, era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 347/2004. 1.2. La cortedel merito, per quanto ancora interessa, ha ritenuto: -relativamente ai pagamenti eseguiti dall’Alitalia-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. tra aprile e agosto del 2008, e cioè nell’arco temporale previsto dall’art. 1, comma3, del d.l. n. 80/200 8 , che sussisteva l’esimente prevista da tale disposizione la quale, in modo costituzionalmente legittimo, equipara tali pagamenti a quelli contemplati dall’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall.; - relativamente al pagamento eseguito il 31/3/2008, che sussisteva l’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall., trattandosi di pagamento avvenuto “in un contesto di piena normalità, al di fuori di qualsiasi prassi patologica e – soprattutto –con un insignificante anticipo di un giorno rispetto ai tempi contrattuali previsti”, e, quindi, “nel rispetto dei termini d’uso”, ed, in ogni caso, che non erano state fornite prove, anche solo indiziarie, che, al momento di tale pagamento, la società convenuta fosse effettivamente a conoscenza dello sta to di decozione in cui versava la compagnia di bandiera italiana. 1.3. L’Alitalia-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazionestraordinaria, con ricorso notificato il 3/4/2018, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.Ric. 2018n. 10291 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 1.4. [OSCURATO:PERSONA] A321-513 Limited ha resistito con controricorso nel quale ha chiesto la condanna della ricorrente a norma dell’art. 96, commi 1° e 3°, c.p.c.. 1.5. Le parti hanno depositatomemorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3 , del d.l. n. 80/2008, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per avere la corte d’appello rigettato la domanda di revoca dei pagamenti eseguiti nell’arco temporale previsto dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008 senza considerare che tale norma, per l’arbitrariet̀ e l ’ irragionevolezza con cui esclude la revocatoria, è costituzionalmente illegittima. 2.2. Il motivo è infondato. Questa Corte, infatti, con orientamento da ribadire, ha già avuto modo di affermare che l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008 (conv. con modif. in l. n. 111/2008), nella parte in cui prevede l’esenzione dalla revocatoria fallimentare di qualunque pagamento eseguito daAlitalia-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a far data dall ’ entrata in vigore del menzionato d.l. e fino al termine indicato nel secondo comma dello stesso articolo, non presenta profili di incostituzionalità per arbitrarietà ed irragionevolezza, poiché tale esenzione siconiuga con l’esigenza di mantenere inalterato il contesto dell’intervento a sostegno del servizio pubblico di aerotrasporto nazionale, operato mediante l’erogazione di un consistente prestito-ponte nella dichiarata prospettiva della continuità aziendale, dal legislatore ritenuta in grado di realizzare l’obiettivo del risanamento, così giustificando in modo non implausibile la disomogeneità di trattamento tra creditori, a seconda che abbiano, o meno, ricevuto ipagamenti nel periodo Ric. 2018n. 10291 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 in cui detto intervento è ancora in corso (Cass. n. 16652 del 2022). 3.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ’ appello ha rigettato la domanda di revoca del pagamento eseguito il 31/3/2008 senza considerare che, in realtà, tale pagamento, in quanto eseguito con un giorno d’anticipo rispetto al termine concordato,non era stato eseguito nei termini d’uso. 3.2. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 l.fall. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ’ appello ha ritenuto che non fosse stato dimostrato il requisito soggettivo della scientia decoctionis senza , tuttavia, considerare che, in realtà, essaaveva fornito la prova che la società convenuta , nel momento in cui aveva ricevuto il pagamento,era a conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice. 4. Il secondo motivo è infondato, con assorbimento del terzo, posto che, in difetto di qualsivoglia ulteriore allegazione, il pagamento eseguito, come nella specie, con appena un giorno di anticipo rispetto alla scadenza concordata non può certo ritenersi effettuato al di fuori dei termini d’uso invalsi tra le parti e dunque non esente da revocatoria ex art. 67, 3° comma, lett. a) l. fall. 5. Il ricorso dev’essere, dunque, respinto. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Non vi sono, per contro, le condizioni per la condanna della ricorrentea norma dell’art. 96, commi 1° e 3°, c.p.c..Ric. 2018n. 10291 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 14.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a
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