CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che illustrando le conclusioni insiste per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. Deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA in difesa del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] che illustrando le conclusioni insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il concorso di colpa della vittima [OSCURATO:PERSONA] e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, contestato al medesimo (fatto del 9.6.2006). Secondo quanto ricostruito dalla Corte territoriale, la Palombo, alla guida di una [OSCURATO:PERSONA], transitando su una stretta strada pedemontana e avvistando il sopraggiungere dalla direzione opposta dell'autocarro condotto dal Caiola, operò una brusca frenata del veicolo da lei condotto; ciò determinò (anche a causa dell'asfalto bagnato e dell'assenza nella Opel del sistema frenante di sicurezza ABS) lo sbandamento della vettura verso la corsia opposta di marcia percorsa dall'autocarro. [OSCURATO:PERSONA] stava percorrendo una semicurva abbastanza ampia e quindi aveva visibilità sufficiente per avvistare tempestivamente l'autocarro. La frenata fu causa del moto rettilineo del veicolo verso la corsia di marcia percorsa dall'autocarro. Il conducente dell'autocarro tentò una manovra elusiva dell'impatto, frenando e stringendosi a destra per consentire alla conducente della Opel di riprendere il controllo, ma l'accostamento dell'autocarro in pendenza verso la banchina erbosa ed il terrapieno causarono il ribaltamento del mezzo, sotto la cui cabina, nello stesso momento, andò ad incunearsi la parte anteriore dell'autovettura. 2. I giudici di appello hanno ritenuto sussistente la colpa della Palumbo nella causazione del sinistro, per la mancata costante ispezione del tratto stradale percorso e la omessa regolazione della velocità alle caratteristiche della strada. Tuttavia, hanno confermato il giudizio di colpa concorrente (in pari percentuale) del Caiola, per essersi posto alla guida di un autocarro senza essere munito della relativa patente di guida e per avere messo in circolazione il mezzo senza che lo stesso avesse superato la revisione periodica. Secondo la Corte di merito, se l'imputato non si fosse posto alla guida, come dovuto, l'evento non si sarebbe verificato, poiché i mezzi non si sarebbero mai incrociati. 3. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizio di motivazione, per avere erroneamente attribuito al prevenuto la responsabilità colposa dell'incidente, senza considerare che per aversi colpa occorre non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma anche che sia evitabile, non potendo essere ascritto per colpa un evento che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato. Occorre anche chiedersi se l'evento rappresenti o no la concretizzazione del rischio che la regola cautelare mirava a prevenire. Dalla decisione impugnata non si c:omprende quale sia stato l'apporto del Caiola alla verificazione dell'evento in termini di condotta al momento del sinistro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, secondo le considerazioni che seguono. 2. Il ragionamento della Corte territoriale è erroneo in diritto, oltre che illogico. Le condotte ascritte al prevenuto non costituiscono violazione di regole cautelari dirette ad impedire l'evento dannoso verificatosi. A ben vedere, non si tratta neanche di vere e proprie regole cautelari, in quanto non hanno carattere modale: avere la patente di guida e/o circolare con un veicolo in regola con la revisione sono generali prescrizioni imposte dalla legge per assicurare la sicurezza della circolazione, ma nulla specific::ano in merito a come comportarsi per evitare lo specifico evento dannoso oggetto di giudizio. La motivazione dei giudici territoriali è anche contraddittoria laddove, da una parte, afferma che il Caioli avrebbe fatto il possibile per evitare l'evento, non rimproverandogli quindi, in concreto, alcunché; dall'altra, gli addebita, in via generale e astratta, la condotta di circolare senza patente alla guida di un veicolo non revisionato. 3. In definitiva, i giudici di merito non si sono attenuti al costante insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (cfr. Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Rv. 273870 - 01; Sez. 4, n. 24462 del 06/05/2015, Rv. 264128 - 01). Nel caso di specie, è evidente che i giudici capitolini hanno omesso di individuare la specifica regola cautelare che ha determinato la concretizzazione del rischio, vale a dire il decesso della persona offesa. Non basta affermare che l'autocarro quel giorno non avrebbe dovuto circolare (per difetto di patente o per assenza di regolare revisione del mezzo): in tal modo, per assurdo, qualsiasi incidente verificatosi sarebbe ascrivibile al prevenuto, indipendentemente dall'esame delle circostanze del fatto, con particolare riguardo alle modalità della condotta (eventualmente colposa) ascrivibile al medesimo. Di contro, va qui ribadito che il principio cli colpevolezza impone la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. Alla colpa del soggetto agente deve essere, dunque, ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (cfr. Sez. 4, n. 30985 del 04/04/2019, Rv. 277476 - 01). 4. Si deve, a questo punto, dare conto del fatto che il reato per cui si procede, risalente al 9.6.2006, è ormai estinto per prescrizione, essendo ormai decorso - nonostante le sospensioni intervenute nel corso del procedimento - il termine massimo previsto dalla legge, alla data del 9.10.2021. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. 5. Agli effetti civili, invece, gli evidenziati vizi logico-giuridici della sentenza impugnata ne impongono l'annullamento, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese fra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione; annulla la sentenza impugnata, agli effetti civili, e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la liquidazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso il 20 gennaio 2022 Il Consigliere estensore