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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14176/2022

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ORDINANZA sul ricorso 20639/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, in viale [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via L. Magalotti n.15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1280/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenerne la condanna al risarcimento del danno causato dalla condotta della [OSCURATO:PERSONA], divisione della [OSCURATO:PERSONA] S.A. (che aveva poi ceduto appunto alla BNL il ramo d'azienda relativo alle sue attività bancarie in Italia), esponendo che: nell'aprile 2004 aveva dato mandato alla [OSCURATO:PERSONA] di disinvestire le sue quote nel fondo comune Euromobiliare, gestito dalla E. [OSCURATO:PERSONA] SGR; il 18 maggio la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso alla SGR i certificati rappresentativi delle quote del Ventura; la SGR aveva depositato il controvalore dei titoli su un conto corrente infruttifero presso Credem; prima che il controvalore potesse essere trasferito sul conto corrente del Ventura presso la [OSCURATO:PERSONA], era stato disposto il sequestro penale preventivo dei conti bancari dell'attore; i titoli ed il controvalore restarono immobilizzati fino a quando, il 9.8.07, il gip autorizzò il riaccredito al Ventura dell'importo del riscatto delle quote del fondo, nella misura di euro 407.23402.

Pertanto, l'attore chiese la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni causati dalla falsa rappresentazione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva in lui ingenerato, in violazione degli obblighi gravanti sul mandatario, considerando che: negli estratti-conto periodicamente inviatigli dalla banca erano sempre state annotate le quote del fondo, in modo da aver maturato la convinzione che il predetto sequestro fosse stato disposto prima dell'operazione di disinvestimento; al riguardo, il lucro cessante da risarcire riguardava il fatto che, se avesse saputo del disinvestimento con accredito del riavato su un conto infruttifero, avrebbe richiesto la nomina di un custode giudiziario (nominato poi soltanto nel 2008) per investire il denaro secondo i criteri che avrebbe indicato.

Il Tribunale, con sentenza del 2014, accolse la domanda, accertando l'inadempimento della banca in ordine agli obblighi di cui agli artt. 1712 e 1713, c.c., per aver la [OSCURATO:PERSONA] omesso di rendicontare compiutamente il cliente circa l'esito della operazione di disinvestimento, fornendo invece una rendicontazione non veritiera che non comprendeva la giacenza della somma ricavata sul conto corrente infruttifero aperto presso la Credem; il Tribunale liquidò la somma di euro 34.510,20 pari al saggio d'interessi legali sulla somma depositata, escludendo ipotetici investimenti dall'alta redditività pretesi dal Ventura e ritenendo più verosimile che sarebbe stato autorizzato solo un investimento conservativo, trattandosi di somme sottoposte a sequestro preventivo.

Con sentenza del 27.3.2017, la Corte d'appello di Milano accolse l'appello principale della banca, ritenendo assorbito l'appello incidentale del Ventura, che pretendeva la liquidazione di un danno maggiore.

Osservò che: la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato gli obblighi inerenti alla condotta del mandatario, in quanto l'emissione del sequestro penale, proprio nei giorni in cui la stessa Mees e la SGR stavano perfezionando lo scambio dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi possedute dal Ventura e del loro controvalore in denaro, aveva creato una situazione del tutto particolare con le due controprestazioni bloccate presso le rispettive parti, mentre il sequestro aveva cristallizzato il contenuto dei due conti correnti e quello dei fondi al momento della sua emissione e pertanto, nessuna negligenza avrebbe potuto essere ascritta alla [OSCURATO:PERSONA] poiché, non avendo ricevuto l'importo dei titoli inviati alla SGR, la banca non aveva potuto completare l'operazione sul conto corrente del Ventura e neppure avrebbe potuto, stante il sequestro in atti, modificare le risultanze dello stesso conto eliminando il riferimento ai titoli; alla banca era stato notificato il sequestro dei conti correnti e dei titoli, che il Ventura deteneva presso di essa, dopo l'esecuzione dell'ordine di disinvestimento, per cui era da presumere che non fosse stata a conoscenza delle modalità con cui la SGR aveva poi provveduto al riscatto dei certificati rappresentativi delle quote nei fondi d'investimento, come confermato dalla lettera del 4.6.04, con cui la [OSCURATO:PERSONA] richiese appunto informazioni alla SGR in ordine all'esito dell'operazione, cui non era seguita alcuna risposta; che la [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso al difensore del Ventura tutte le informazioni disponibili al riguardo, mentre al Ventura stesso era certamente stata effettuata la notifica del sequestro e„ pertanto, egli non avrebbe potuto ignorare l'esistenza del fondo infruttifero a lui intestato presso la Credem; che la BNL aveva correttamente riprodotto negli estratti- conto quella che era la situazione contabile in ordine al rapporto con il cliente, che rappresentava il mancato perfezionamento del disinvestimento; avrebbe dunque il Ventura dovuto attivarsi presso la SGR per utilizzare il denaro affluito sul conto corrente, una volta ricevuta la notifica del sequestro su tutti i suoi conti; l'appello incidentale era assorbito dall'accoglimento dell'appello principale. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi.

BNL resiste con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce l'omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e cioè «che la [OSCURATO:PERSONA] sapeva che l'operazione di disinvestimento e riscatto delle quote dei fondi Euromobiliare si era perfezionata ed il controvalore giaceva in un conto infruttifero», in quanto tale circostanza risultava chiaramente dalla stessa capitolazione di prova testimoniale della banca.

Il motivo è fondato.

La Corte d'appello afferma che la mandataria aveva comunicato al mandante tutto ciò che sapeva, ma lo fa in termini generici, senza specifica considerazione della circostanza in questione, che dunque non può dirsi sia stata oggetto di esame, pur essendo evidentemente decisiva.

Il secondo motivo denunzia l'omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, costituito dal contenuto del decreto di sequestro, il quale non menziona affatto un deposito di denaro - ma solo un deposito titoli - presso Credem; sicché la Corte d'appello ha errato anche nell'affermare che il ricorrente sapeva del deposito presso Credem per averlo appreso dal decreto notificatogli.

Anche tale motivo è fondato.

Il decreto di sequestro, il cui testo è riprodotto nel ricorso per cassazione, effettivamente non menziona il conto Credem recante il deposito della somma ricavata dalla vendita dei titoli, menziona soltanto, presso Credem, un conto deposito titoli, che è cosa ben diversa.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1710,1712,1713, 1856, c.c., 21, c. 1, lett. b), Tuf, avendo la Corte d'appello erroneamente escluso la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] (poi BNL) per aver violazione degli obblighi informativi del mandatario.

Il ricorrente richiama, e fa propria, la tesi svolta dal Tribunale nella sentenza di primo grado, e cioè che l'obbligo informativo della banca mandataria, ai sensi degli artt. 1712 e 1713 cc, comprendeva anche la comunicazione che, appunto, la vendita dei titoli era stata eseguita e il ricavato giaceva nel conto infruttifero presso Credem, ciò che non risultava, invece, dai rendiconti inviati dalla mandataria, nei quali, al contrario, i titoli risultavano ancora in carico al mandante.

Il ricorrente ribadisce che, se avesse avuto notizia dell'avvenuto disinvestimento dei titoli dal 20.5.04, con la relativa liquidità depositata in un conto infruttifero, egli avrebbe poi potuto tempestivamente reinvestire tali somme, direttamente, o per il tramite dell'amministratore giudiziario, nominato solo più tardi allorché egli venne a conoscenza di tale circostanza.

Anche tale motivo è fondato.

Il fatto che contabilmente e fiscalmente l'annotazione ancora in carico al mandante dei titoli di cui trattasi fosse corretta (in quanto la vendita non poteva dirsi perfezionata fino a che il ricavato non perveniva al venditore, ciò che però era stato impedito dal decreto di sequestro), non toglie che la semplice trasmissione di tale contabilità costituiR informazione appunto parziale ed incompleta, se non accompagnata dalla precisazione di cui si è detto, e cioè che la vendita era stata eseguita e il ricavato era depositato nel conto infruttifero presso Credem.

La difesa della mandataria, secondo cui essa aveva adempiuto al suo obbligo comunicando al mandante la situazione contabile redatta correttamente, è dunque infondata, appunto perché la sola trasmissione della situazione contabile era, nella particolare situazione determinatasi per effetto del sequestro, incompleta ed oggettivamente fuorviante, inducendo l'idea che i titoli fossero ancora proprietà del mandante, le cui corrispondenti risorse finanziarie erano dunque ancora investite, mentre, al contrario, nella realtà esse giacevano in un conto infruttifero.

Per quanto esposto, in accoglimento dei tre motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di • Milano, anche perehé provveda sul regime delle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 20639/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, in viale [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via L. Magalotti n.15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1280/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenerne la condanna al risarcimento del danno causato dalla condotta della [OSCURATO:PERSONA], divisione della [OSCURATO:PERSONA] S.A. (che aveva poi ceduto appunto alla BNL il ramo d'azienda relativo alle sue attività bancarie in Italia), esponendo che: nell'aprile 2004 aveva dato mandato alla [OSCURATO:PERSONA] di disinvestire le sue quote nel fondo comune Euromobiliare, gestito dalla E. [OSCURATO:PERSONA] SGR; il 18 maggio la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso alla SGR i certificati rappresentativi delle quote del Ventura; la SGR aveva depositato il controvalore dei titoli su un conto corrente infruttifero presso Credem; prima che il controvalore potesse essere trasferito sul conto corrente del Ventura presso la [OSCURATO:PERSONA], era stato disposto il sequestro penale preventivo dei conti bancari dell'attore; i titoli ed il controvalore restarono immobilizzati fino a quando, il 9.8.07, il gip autorizzò il riaccredito al Ventura dell'importo del riscatto delle quote del fondo, nella misura di euro 407.23402. Pertanto, l'attore chiese la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni causati dalla falsa rappresentazione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva in lui ingenerato, in violazione degli obblighi gravanti sul mandatario, considerando che: negli estratti-conto periodicamente inviatigli dalla banca erano sempre state annotate le quote del fondo, in modo da aver maturato la convinzione che il predetto sequestro fosse stato disposto prima dell'operazione di disinvestimento; al riguardo, il lucro cessante da risarcire riguardava il fatto che, se avesse saputo del disinvestimento con accredito del riavato su un conto infruttifero, avrebbe richiesto la nomina di un custode giudiziario (nominato poi soltanto nel 2008) per investire il denaro secondo i criteri che avrebbe indicato. Il Tribunale, con sentenza del 2014, accolse la domanda, accertando l'inadempimento della banca in ordine agli obblighi di cui agli artt. 1712 e 1713, c.c., per aver la [OSCURATO:PERSONA] omesso di rendicontare compiutamente il cliente circa l'esito della operazione di disinvestimento, fornendo invece una rendicontazione non veritiera che non comprendeva la giacenza della somma ricavata sul conto corrente infruttifero aperto presso la Credem; il Tribunale liquidò la somma di euro 34.510,20 pari al saggio d'interessi legali sulla somma depositata, escludendo ipotetici investimenti dall'alta redditività pretesi dal Ventura e ritenendo più verosimile che sarebbe stato autorizzato solo un investimento conservativo, trattandosi di somme sottoposte a sequestro preventivo. Con sentenza del 27.3.2017, la Corte d'appello di Milano accolse l'appello principale della banca, ritenendo assorbito l'appello incidentale del Ventura, che pretendeva la liquidazione di un danno maggiore. Osservò che: la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato gli obblighi inerenti alla condotta del mandatario, in quanto l'emissione del sequestro penale, proprio nei giorni in cui la stessa Mees e la SGR stavano perfezionando lo scambio dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi possedute dal Ventura e del loro controvalore in denaro, aveva creato una situazione del tutto particolare con le due controprestazioni bloccate presso le rispettive parti, mentre il sequestro aveva cristallizzato il contenuto dei due conti correnti e quello dei fondi al momento della sua emissione e pertanto, nessuna negligenza avrebbe potuto essere ascritta alla [OSCURATO:PERSONA] poiché, non avendo ricevuto l'importo dei titoli inviati alla SGR, la banca non aveva potuto completare l'operazione sul conto corrente del Ventura e neppure avrebbe potuto, stante il sequestro in atti, modificare le risultanze dello stesso conto eliminando il riferimento ai titoli; alla banca era stato notificato il sequestro dei conti correnti e dei titoli, che il Ventura deteneva presso di essa, dopo l'esecuzione dell'ordine di disinvestimento, per cui era da presumere che non fosse stata a conoscenza delle modalità con cui la SGR aveva poi provveduto al riscatto dei certificati rappresentativi delle quote nei fondi d'investimento, come confermato dalla lettera del 4.6.04, con cui la [OSCURATO:PERSONA] richiese appunto informazioni alla SGR in ordine all'esito dell'operazione, cui non era seguita alcuna risposta; che la [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso al difensore del Ventura tutte le informazioni disponibili al riguardo, mentre al Ventura stesso era certamente stata effettuata la notifica del sequestro e„ pertanto, egli non avrebbe potuto ignorare l'esistenza del fondo infruttifero a lui intestato presso la Credem; che la BNL aveva correttamente riprodotto negli estratti- conto quella che era la situazione contabile in ordine al rapporto con il cliente, che rappresentava il mancato perfezionamento del disinvestimento; avrebbe dunque il Ventura dovuto attivarsi presso la SGR per utilizzare il denaro affluito sul conto corrente, una volta ricevuta la notifica del sequestro su tutti i suoi conti; l'appello incidentale era assorbito dall'accoglimento dell'appello principale. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi. BNL resiste con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce l'omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e cioè «che la [OSCURATO:PERSONA] sapeva che l'operazione di disinvestimento e riscatto delle quote dei fondi Euromobiliare si era perfezionata ed il controvalore giaceva in un conto infruttifero», in quanto tale circostanza risultava chiaramente dalla stessa capitolazione di prova testimoniale della banca. Il motivo è fondato. La Corte d'appello afferma che la mandataria aveva comunicato al mandante tutto ciò che sapeva, ma lo fa in termini generici, senza specifica considerazione della circostanza in questione, che dunque non può dirsi sia stata oggetto di esame, pur essendo evidentemente decisiva. Il secondo motivo denunzia l'omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, costituito dal contenuto del decreto di sequestro, il quale non menziona affatto un deposito di denaro - ma solo un deposito titoli - presso Credem; sicché la Corte d'appello ha errato anche nell'affermare che il ricorrente sapeva del deposito presso Credem per averlo appreso dal decreto notificatogli. Anche tale motivo è fondato. Il decreto di sequestro, il cui testo è riprodotto nel ricorso per cassazione, effettivamente non menziona il conto Credem recante il deposito della somma ricavata dalla vendita dei titoli, menziona soltanto, presso Credem, un conto deposito titoli, che è cosa ben diversa. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1710,1712,1713, 1856, c.c., 21, c. 1, lett. b), Tuf, avendo la Corte d'appello erroneamente escluso la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] (poi BNL) per aver violazione degli obblighi informativi del mandatario. Il ricorrente richiama, e fa propria, la tesi svolta dal Tribunale nella sentenza di primo grado, e cioè che l'obbligo informativo della banca mandataria, ai sensi degli artt. 1712 e 1713 cc, comprendeva anche la comunicazione che, appunto, la vendita dei titoli era stata eseguita e il ricavato giaceva nel conto infruttifero presso Credem, ciò che non risultava, invece, dai rendiconti inviati dalla mandataria, nei quali, al contrario, i titoli risultavano ancora in carico al mandante. Il ricorrente ribadisce che, se avesse avuto notizia dell'avvenuto disinvestimento dei titoli dal 20.5.04, con la relativa liquidità depositata in un conto infruttifero, egli avrebbe poi potuto tempestivamente reinvestire tali somme, direttamente, o per il tramite dell'amministratore giudiziario, nominato solo più tardi allorché egli venne a conoscenza di tale circostanza. Anche tale motivo è fondato. Il fatto che contabilmente e fiscalmente l'annotazione ancora in carico al mandante dei titoli di cui trattasi fosse corretta (in quanto la vendita non poteva dirsi perfezionata fino a che il ricavato non perveniva al venditore, ciò che però era stato impedito dal decreto di sequestro), non toglie che la semplice trasmissione di tale contabilità costituiR informazione appunto parziale ed incompleta, se non accompagnata dalla precisazione di cui si è detto, e cioè che la vendita era stata eseguita e il ricavato era depositato nel conto infruttifero presso Credem. La difesa della mandataria, secondo cui essa aveva adempiuto al suo obbligo comunicando al mandante la situazione contabile redatta correttamente, è dunque infondata, appunto perché la sola trasmissione della situazione contabile era, nella particolare situazione determinatasi per effetto del sequestro, incompleta ed oggettivamente fuorviante, inducendo l'idea che i titoli fossero ancora proprietà del mandante, le cui corrispondenti risorse finanziarie erano dunque ancora investite, mentre, al contrario, nella realtà esse giacevano in un conto infruttifero. Per quanto esposto, in accoglimento dei tre motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di • Milano, anche perehé provveda sul regime delle spese del grado di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio
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