CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02196/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 di. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Padova, in accoglimento dell'appello del locale Procuratore della Repubblica, disponeva il sequestro pre- ventivo, già in precedenza rigettato dal GIP, della somma complessiva di 1860 euro già oggetto di sequestro da parte della polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato di cui all'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune di- fensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., norma della quale si sarebbero sovvertito natura e funzione, in assenza di elementi per cui si dimostri la prognosi negativa di cui al primo comma o la confiscabilità delle somme. In primis, si obietta che la somma di 1840 euro, di cui 460 rinvenute sulla persona di [OSCURATO:PERSONA] e 1380 nell'abitazione, non risulta essere compatibile con la supposta attività illecita, essendo stati sequestrati all'indagato solo 1,6 grammi di cocaina, quantitativo del tutto compatibile con l'uso personale. Situazione analoga si riscontrerebbe per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata rinvenuta cocaina pari a 1,2 grammi, pure compatibile con l'uso personale. Pertanto, in assenza di un immediato controllo della provenienza ille- cita del denaro contante, per il ricorrente sarebbe un mero azzardo attribuirne la natura di corpo di reato o di cosa pertinente il reato, tanto che in tale senso si è pronunciato il Tribunale del Riesame patavino con ordinanza del 7/3/2021, nel medesimo procedimento penale, annullando il decreto di perquisizione e seque- stro probatorio in relazione alle somme di denaro suddette, disponendone la re- stituzione. Sarebbe, quindi, del tutto contraddittorio che, se le suddette somme sequestrate non provano il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, sarebbero invece destinate o impiegabili in futuro al medesimo scopo. L'ordinanza impugnata sarebbe, in ogni caso, carente sotto il profilo del fumus boni iuris nel punto in cui tratteggia l'identificazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con tale "HAJ", dato che emergerebbe solo nelle intercettazioni telefoniche di un'utenza telefonica intestata al ricorrente, ma il cui uso e riferibilità allo stes- so sarebbero meramente ipotizzate, non essendo nemmeno mai stato citato nel- le dichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA]. Difetterebbe, conseguente- mente, l'indicazione di quale sia, in concreto, il ruolo ricoperto del ricorrente, astrattamente ipotizzato quale collaboratore o custode dello stupefacente del correo [OSCURATO:PERSONA], senza alcun obiettivo riscontro, escludendo che lo sia la modestissima quantità di cocaina rinvenuta. In relazione alla somma rinvenuta, sarebbe stata documentata la ricondu- cibilità al fatto che l'indagato ha svolto attività lavorativa nel corso dell'anno 2019 - e, per quanto possibile, data la condizione pandemica, nell'anno 2020- sopravvivendo proprio grazie anche alla somma di 15.000 euro percepita a se- guito di transazione in materia di lavoro. Si tratterebbe, pertanto, della detenzione lecita di una somma logicamen- te giustificabile con i documenti allegati e dal tenore di vita dell'indagato, che vi- ve da solo e di cui la somma affatto ingente sequestrata costituirebbe un logico residuo. Per il ricorrente sarebbe meramente ipotetico il fumus boni iuris, ma, so- prattutto, l'ordinanza impugnata sarebbe del tutto apodittica quanto al periculum in mora, mancando un nesso spazio-temporale con l'impiego illecito della somma da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non essendo emerso in alcun modo che fosse concretamente in procinto di essere investita in attività illecite. Oltre a ciò, verrebbero in rilievo la documentata liceità della somma dete- nuta, nonché per la personalità dell'indagato, privo di precedenti penali e di pen- denze. Quanto all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la somma esigua di 20 euro escluderebbe ex se la pertinenzialità al reato contestato sotto il profilo de quo. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati non sono consentiti in questa sede di legittimi- tà e, pertanto, i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2. Preliminarmente, va ricordato, in punto di diritto che, ai sensi dell'art.321 cod. proc. pen., la concessione del sequestro preventivo è subordinata alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commis- sione di altri reati. L'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di appel- lo e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge.La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito, tuttavia, come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "er- rores in ludicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragione- volezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. Un. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296). E' stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazio- ne e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quan- to prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a manca- re un elemento essenziale dell'atto. Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il co- dice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto co- stituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è inve- ce necessario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicen- da anche in semplici termini di "fumus". 3. Nel caso in esame, si è senz'altro al di fuori di tali ipotesi perché il Tri- bunale di Padova ha seguito un percorso motivazionale del tutto coerente laddo- ve ha dato atto che dalle indagini svolte emergono nei confronti degli odierni ri- correnti seri indizi di reità (quindi, ben più del fumus boni iuris necessario ai fini dell'adozione della misura oggi impugnata) in relazione al delitto di cui all'art. 73 co. 1 DPR 309/90, desumibili sia dalle dichiarazioni del chiamante in correità (trovato in possesso di 94 grammi di cocaina, che ha dichiarato di avere ricevuto da [OSCURATO:PERSONA]), sia dalle investigazioni a riscontro della sua attendibilità, sia dalle in- tercettazioni e dai servizi di osservazione, di cui si dà analiticamente conto alle pagg. 1-3 dell'ordinanza impugnata Il tribunale patavino dà atto che sono state sequestrate, a carico degli in- dagati e del cliente Tresoldi, quantitativi minimi di cocaina, ma pone anche l'accento sul fatto che le indagini tecniche sono indicative di un traffico ben più cospicuo e che ulteriori informazioni potranno essere desunte dall'analisi dei tele- foni sequestrati agli indagati. Il provvedimento difensivo, con motivazione priva di aporie logiche e cor- retta in punto di diritto, confuta, dunque, le doglianze difensive oggi riproposte evidenziando come il Khetta fosse in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] al momento della per- quisizione, il telefono intercettato fosse in suo possesso e le telefonate siano di univoca interpretazione. Il suo ruolo, quale emerge dalle indagini fin qui svolte, era per i giudici della cautela quello di custode della sostanza e, come risulta dal- la perquisizione domiciliare, del denaro (custodito, non a caso, assieme a due- bilancini). Tutto questo secondo uno schema ampiamente noto, in base al quale un soggetto pregiudicato, che teme di essere tenuto sotto controllo dalle forze di polizia, si avvale di un complice incensurato per custodire il materiale compro- mettente. — Quanto alla assenta lecita provenienza del denaro, il tribunale evidenzia, anzitutto, che le sopraindicate modalità di custodia paiono smentirla, poi che la documentazione prodotta attesta soltanto che egli abbia ricevuto, in tre rate, la somma riconosciuta nel verbale di conciliazione, che risulta versata nel conto corrente, mentre non sono documentati prelievi; e pertanto non è provato che il denaro sequestrato a febbraio 2021 corrisponda al residuo di quello ricevuto tra novembre 2019 e marzo 2020. Quanto al periculum, per i giudici del gravame cautelare emerge il grave e concreto rischio che la somma in sequestro possa essere reimpiegata per ulterio- ri acquisti di stupefacenti da destinare al commercio, considerato il contesto in cui è stata rinvenuta, tenuto conto della fiorente attività di spaccio desumibile dalle telefonate, della presenza di un fornitore stabile, delle condizioni di disoc- cupazione di entrambi gli indagati e dei quattro precedenti specifici di [OSCURATO:PERSONA], che si è avvalso del Kjhetta quale custode e complice. 4. Orbene, appare di tutta evidenza che i proposti ricorsi, seppur formal- mente denunciano una violazione di legge, di fatto muovono critiche alla motiva- zione del provvedimento impugnato, peraltro riproponendo tesi argomentata- mente e logicamente già confutate, e quindi pongono a questa Corte di legittimi- tà temi non scrutinabili, atteso il perimetro decisionale limitato alla sola violazio- ne di legge. Giova segnalare, infine, che non vi è alcuna contraddizione tra la ritenuta in- sussistenza dei presupposti per il sequestro probatorio del danaro -che eviden- temente non può essere ritenuto corpo del reato- e la ritenuta sussistenza di somme che, all'esito del giudizio, potranno essere confiscabili tanto ai sensi dell'art. 240 cod. proc. pen., se ritenute provento del reato di spaccio, che og- getto di confisca obbligatoria "per equivalente" ai sensi dell'ultima parte dell'art. 73 comma 7 bis DPR 309/90 o di "confisca per sproporzione", o "allargata", di cui all'art. 240bis co. 1 cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 3061 -richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90, dall'art. 85 bis DPR 309/90. 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila ciascu