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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 29444/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7398/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Modena ed ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui all'art. 217 I.f. e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta lamenta violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, agita delle censure generiche, senza confrontarsi con il complesso della decisione avversata, che ha ricostruito sia le attività depauperative che la sottrazione delle scritture contabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7398/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Modena ed ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui all'art. 217 I.f. e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta lamenta violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, agita delle censure generiche, senza confrontarsi con il complesso della decisione avversata, che ha ricostruito sia le attività depauperative che la sottrazione delle scritture contabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente'
Sentenza Cassazione n. 29444/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris