Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1999
ECLI:EU:C:1999:288
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997J0172 - IT
Avis juridique important
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61997J0172
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 giugno 1999. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] du plan d'eau de la Vallée du Lot e [OSCURATO:PERSONA]Réalisations SARL. - Clausola compromissoria - Inadempimento contrattuale. - [OSCURATO:PERSONA]172/97.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-03363
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Appalti delle Comunità europee - Clausola compromissoria che attribuisce competenza alla Corte - Risoluzione unilaterale in applicazione delle clausole contrattuali - Domanda di rimborso degli acconti e di risarcimento danni
[Trattato CE, art. 181 (divenuto art. 238 CE)]
[OSCURATO:PERSONA] causa C-172/97 OP,
[OSCURATO:PERSONA] du plan d'eau de la Vallée du Lot, altrimenti denominato [OSCURATO:PERSONA] du pays d'accueil de la Vallée du Lot, ente pubblico con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Francia), rappresentato dall'avv. T. Vernhet, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
avente ad oggetto l'opposizione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (Terza Sezione) 10 giugno 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Réalisations (C-172/97, Racc. pag. I-3363),
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. R. B. Wainwright e O. Couvert-Castéra, quindi dai sigg. R. B. Wainwright e J.-F. Pasquier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA],
e
[OSCURATO:PERSONA]Réalisations SARL, società con sede in Rodez (Francia),
convenuti,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. J.-P. Puissochet (relatore) e dalla sig.ra F. Macken, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione d'udienza,
viste le risposte scritte della [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti posti dalla Corte, depositate nella cancelleria il 18 luglio 2000,
visti la rinuncia delle parti all'udienza dibattimentale e l'annullamento della stessa,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 febbraio 2001,
vista l'ordinanza 29 marzo 2001, con cui è stata disposta la riapertura della fase orale del procedimento e si è invitato il cancelliere a trasmettere al [OSCURATO:PERSONA] du plan d'eau de la Vallée du Lot le risposte scritte della [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti della Corte,
vista la rinuncia delle parti a un'udienza dibattimentale,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 31 maggio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 12 luglio 1999, il [OSCURATO:PERSONA] (syndicat intercommunal à vocation unique) du plan d'eau de la Vallée du Lot, altrimenti denominato [OSCURATO:PERSONA] du pays d'accueil de la Vallée du Lot (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), ha proposto opposizione contro la sentenza della Corte 10 giugno 1999, causa C-172/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Réalisations (Racc. pag. I-3363), in forza dell'art. 94, n. 4, del regolamento di procedura.
I fatti all'origine della controversia
2 Il 6 dicembre 1990 la Comunità economica europea, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], ha stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] e con la [OSCURATO:PERSONA]Réalisations SARL (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]Réalisations»), che agivano in solido, un contratto n. HY 84/89 FR che prevedeva la concessione da parte della Comunità di un sostegno finanziario alla realizzazione di un progetto intitolato «Plan d'eau sur le Lot, Intégration d'une microcentrale hydroélectrique basse chute dans le seuil» (programma idrico sul Lot - Integrazione di una microcentrale idroelettrica a caduta bassa nell'impianto di sbarramento; in prosieguo: il «contratto»). Con tale contratto il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]Réalisation (in prosieguo, congiuntamente: il «contraente») si impegnavano a costruire un impianto di sbarramento e una microcentrale idroelettrica a caduta bassa integrata sulla riviera del Lot.
3 In base all'art. 4.3.2 del contratto, il contraente, entro tre mesi dalla firma del contratto e poi ogni semestre, avrebbe dovuto redigere rapporti dettagliati sullo stato di avanzamento dei lavori e presentare il conto delle spese sostenute.
4 L'art. 9, intitolato: «Clausola di risoluzione», stabiliva quanto segue:
«Il presente contratto può essere risolto da ciascuna delle parti previo preavviso di due mesi, qualora venga meno l'interesse all'ulteriore esecuzione del programma di lavoro che figura all'allegato I, in particolare a causa di un prevedibile insuccesso tecnico o economico o di un superamento ritenuto eccessivo dei costi stimati del progetto.
(...)
Qualora dalla verifica degli importi versati dalla [OSCURATO:PERSONA] risulti che il contraente ha percepito più del dovuto, quest'ultimo ha l'obbligo di rimborsare immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] tale somma, maggiorata degli interessi a decorrere dal giorno della fine o dell'interruzione dei lavori oggetto del presente contratto.
Si applica il tasso d'interesse operato dal Fondo europeo per la cooperazione monetaria alle sue transazioni effettuate in ECU, pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese».
5 Ai sensi dell'art. 13 del contratto, le parti concordavano di sottoporre alla Corte di giustizia qualsiasi eventuale controversia relativa alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del contratto il quale, come stabilito dall'art. 14 dello stesso, era disciplinato dalla legge francese.
6 Il 31 dicembre 1990, conformemente all'allegato II, punto I, paragrafo 1, lett. a), del contratto, la [OSCURATO:PERSONA], a titolo di anticipo sul suo contributo finanziario, versava una somma di ECU 83 928 al contraente, il quale la riceveva il 17 gennaio 1991.
7 Il 23 maggio 1991 il contraente trasmetteva alla [OSCURATO:PERSONA] una prima relazione intermedia tecnica e, il 13 agosto 1991, a seguito di un richiamo da parte di tale istituzione, una relazione finanziaria relativa al periodo 1_ aprile 1990-30 giugno 1991, corrispondente all'inizio dei lavori. Poiché le spese previste si riferivano alle prime due fasi del progetto, la [OSCURATO:PERSONA] non effettuava nuovi versamenti.
8 Successivamente, dopo aver sollecitato invano presso il contraente le relazioni tecniche e finanziarie per il periodo 1_ luglio-31 dicembre 1991, con lettera 7 ottobre 1992 la [OSCURATO:PERSONA] intimava al [OSCURATO:PERSONA] di provvedere entro un mese precisando di riservarsi, in caso contrario, di adottare le misure necessarie per l'adempimento del contratto.
9 Il 6 novembre 1992 il [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che il progetto idrico sul Lot era stato modificato in modo da tener conto delle osservazioni formulate, in particolare, dalle associazioni di tutela dell'ambiente, e che la costruzione della microcentrale idroelettrica veniva abbandonata a favore di una soglia di scarico. Il [OSCURATO:PERSONA] rinunciava di conseguenza al sostegno finanziario della Comunità e si proponeva di rimborsare l'anticipo già riscosso.
10 Con lettera 18 novembre 1992 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava al [OSCURATO:PERSONA] che essa avrebbe risolto il contratto come previsto dall'art. 9 dello stesso e gli chiedeva di procedere al rimborso dell'anticipo di ECU 83 928, maggiorato degli interessi maturati dalla ricezione della somma. L'8 dicembre successivo essa inviava al [OSCURATO:PERSONA] una nota di addebito dell'importo anticipato, interessi compresi, con scadenza al 28 febbraio 1993.
11 Il [OSCURATO:PERSONA] non dava seguito a questa né alle successive richieste di rimborso dell'anticipo formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] in date 27 gennaio 1994, 1_ giugno 1994, 31 ottobre 1994 e 12 ottobre 1995.
La sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Réalisations, citata in precedenza
12 Con atto introduttivo, depositato nella cancelleria della Corte il 2 maggio 1997, la [OSCURATO:PERSONA], in forza di una clausola compromissoria redatta ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), presentava un ricorso diretto alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]Réalisations al pagamento della somma di ECU 83 928, oltre agli interessi convenzionali al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in ECU pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese, a decorrere dal 17 gennaio 1991, e agli interessi legali al tasso fissato ogni anno con decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese a decorrere dal 28 febbraio 1993.
13 Poiché né il [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA]Réalisations, regolarmente chiamati in causa, avevano presentato controricorso entro i termini prescritti, la Corte statuiva in contumacia.
14 Con la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Réalisations, già citata, la Corte accoglieva parzialmente il ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. Il dispositivo della sentenza recita nel modo seguente:
«1. Il [OSCURATO:PERSONA] [...] e la [OSCURATO:PERSONA]Réalisations [...] sono condannati in solido a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] [...] la somma di 83 928 euro, oltre agli interessi convenzionali a decorrere dal 31 maggio 1991 e fino al completo pagamento del debito.
2. Il ricorso è respinto per il resto.
3. Il [OSCURATO:PERSONA] [...] e la [OSCURATO:PERSONA]Réalisations [...] sono condannati in solido alle spese».
I fatti dei quali la Corte non è stata informata in tempo utile, nell'ambito del procedimento sfociato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Réalisation, e l'opposizione
15 L'11 giugno 1997 il [OSCURATO:PERSONA] spediva alla [OSCURATO:PERSONA] una lettera con la quale le comunicava di aver commissionato un nuovo studio tecnico mirante alla valutazione della fattibilità di una microcentrale sul posto e di aver deciso di trattenere l'anticipo versato dalla [OSCURATO:PERSONA] per il caso in cui il progetto venisse alla fine realizzato. Tuttavia, sentendosi ormai in grado di prendere una decisione negativa in proposito, il [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a provvedere immediatamente al rimborso dell'anticipo, auspicando che il rimborso avvenisse senza penalità a suo carico.
16 L'8 ottobre 1998, ossia otto mesi prima che venisse pronunciata la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Réalisation, l'agente contabile del [OSCURATO:PERSONA] emetteva un mandato di pagamento pari a FRF 587 496 su un conto della [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA]. Questa somma costituiva oggetto, da parte della suddetta banca, di due bonifici: il primo, in data 23 ottobre 1998, per un importo di FRF 554 889,97; il secondo, in data 30 ottobre 1998, per un importo di FRF 32 606,03 pari rispettivamente a ECU 83 928 ed a ECU 4 973,81, secondo la conversione non contestata effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA].
17 Con lettera 9 giugno 1999, spedita via fax lo stesso giorno, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] lo aveva appena informato di aver effettuato il rimborso dell'anticipo in conto capitale con un mandato in data 8 ottobre 1998 per una somma pari a FRF 587 496. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] chiedeva quindi alla [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare estrema clemenza per evitare al [OSCURATO:PERSONA] il pagamento degli interessi di mora.
18 Con lettera del medesimo giorno, ossia il giorno precedente la pronuncia della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Réalisation, la data della quale era stata comunicata alle parti dal cancelliere della Corte il 30 aprile precedente, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva la suddetta lettera alla Corte.
19 Di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contro la sentenza della Corte [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Réalisation.
20 [OSCURATO:PERSONA] a presentato le sue osservazioni sull'opposizione con memoria registrata nella cancelleria il 15 ottobre 1999.
21 Il 26 novembre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in cancelleria un corrigendum alle sue osservazioni.
22 Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di avviare la fase orale del procedimento senza procedere a istruzione. Tuttavia, essa ha deciso di sottoporre alla [OSCURATO:PERSONA] alcuni quesiti.
23 Le risposte scritte della [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti della Corte sono state depositate in cancelleria il 18 luglio 2000.
24 Poiché le parti hanno rinunciato all'udienza dibattimentale, la Corte, ai sensi dell'art. 44 bis del regolamento di procedura, ha deciso di statuire senza procedere all'udienza. Le conclusioni dell'avvocato generale sono state lette il 15 febbraio 2001 e la fase orale del procedimento è stata chiusa.
25 Tuttavia, è risultato che per errore le risposte scritte della [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti della Corte non erano state trasmesse al [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, con ordinanza 29 marzo 2001, la Corte, ai sensi dell'art. 61 del regolamento di procedura, ha riaperto la fase orale del procedimento per consentire al [OSCURATO:PERSONA] di esprimere la sua posizione sulle suddette risposte nel corso di un'udienza dibattimentale.
26 Poiché il [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestato interesse ad essere sentito e la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato a un'udienza dibattimentale, la Corte, ai sensi dell'art. 44 del regolamento di procedura, ha deciso di statuire senza tale udienza.
27 Con il ricorso il [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
- dichiarare l'opposizione ricevibile e fondata e, di conseguenza, annullare la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Réalisation;
- dichiarare che un importo pari a FRF 587 496 è stato rimborsato alla [OSCURATO:PERSONA] in data 8 ottobre 1998;
- respingere la richiesta presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] in data 2 maggio 1997;
- dichiarare che gli interessi sono dovuti solo dall'11 giugno 1997 e, in subordine soltanto dal 31 maggio 1991, e solamente fino all'8 ottobre 1998;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
28 [OSCURATO:PERSONA], nelle sue osservazioni sull'opposizione, chiede che venga respinto il ricorso in opposizione e che il [OSCURATO:PERSONA] sia condannato alle spese del procedimento su opposizione.
Esame degli argomenti delle parti
29 Il [OSCURATO:PERSONA] contesta la sentenza impugnata, in primo luogo, perché ha accolto la richiesta di rimborso dell'anticipo di ECU 83 928 presentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Esso difatti sostiene che aveva già provveduto a rimborsare tale somma quando la sentenza è stata pronunciata, per cui la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] non aveva più ragion d'essere.
30 [OSCURATO:PERSONA] replica che, anche se la Corte fosse stata informata del versamento effettuato dal [OSCURATO:PERSONA], non si sarebbe pronunciata in senso diverso. Essa avrebbe infatti comunque dichiarato che il contratto era stato giustamente risolto dalla [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultima aveva diritto al rimborso dell'intero anticipo versato al contraente. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il versamento effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] influirebbe non sulla sentenza ma sulle condizioni della sua esecuzione.
31 Occorre osservare che non si contesta affatto che, anche prima della pronuncia della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha percepito dal [OSCURATO:PERSONA], in data 23 ottobre 1998, la somma di FRF 554 889,97, pari a ECU 83 928, equivalente all'importo dell'anticipo concesso dalla [OSCURATO:PERSONA], e successivamente, in data 30 ottobre 1998, la somma di FRF 32 606,03, pari a ECU 4 913,81.
32 Tuttavia, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] avesse inviato una lettera l'11 luglio 1997, annunciando alla [OSCURATO:PERSONA] il rimborso dell'anticipo e auspicando che il rimborso avvenisse senza penalità, e una il 9 giugno 1999, spiegando che l'anticipo era stato rimborsato in conto capitale, non è possibile dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] ha pagato integralmente il proprio debito di capitale.
33 L'art. 1254 del codice civile francese dispone infatti:
«Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages or intérêts: le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts» («Il debitore di una somma che produce interessi o arretrati non può imputare il pagamento effettuato sul capitale con preferenza agli arretrati o agli interessi, salvo il consenso del creditore: il pagamento effettuato sul capitale e sugli interessi, ma non integrale,va imputato in primo luogo agli interessi»).
34 Orbene, dall'esame del fascicolo emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non ha accettato che le somme rimborsate fossero imputate prioritariamente al debito di capitale.
35 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto alla lettera dell'11 giugno 1997 del [OSCURATO:PERSONA], alla quale si sarebbe potuto rispondere anche accettando l'imputazione prioritaria al capitale.
36 In secondo luogo, risulta chiaramente dalle spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue risposte scritte ai quesiti della Corte che il contabile di tale istituzione ha imputato la somma di ECU 83 928, versata il 23 ottobre 1998 dal [OSCURATO:PERSONA] a un ordine di recupero che precisava solo il debito di capitale, aggiungendo la semplice indicazione «+ interessi». Tuttavia, questa operazione puramente interna di imputazione a un ordine di recupero, il cui dettato si spiega con il fatto che il debito di interessi non era specificato al momento dell'emissione dell'ordine, non può considerarsi come accoglimento della domanda di imputazione prioritaria al capitale di un pagamento parziale.
37 Infine, è vero che nel corrigendum alle sue osservazioni sul presente ricorso in opposizione la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito indicazioni che lasciavano pensare che avrebbe accettato un'imputazione prioritaria al capitale delle somme rimborsate. Tuttavia, nelle sue risposte scritte ai quesiti della Corte la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato con chiarezza la sua posizione iniziale di un'imputazione prioritaria del versamento parziale al debito di interessi anziché al debito di capitale.
38 Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] non ha reagito a questa presa di posizione finale della [OSCURATO:PERSONA].
39 Di conseguenza, le posizioni espresse nel corrigendum debbono essere considerate come il risultato di un semplice errore e non come l'espressione di un accordo.
40 Occorre pertanto dichiarare che, con i versamenti effettuati il 23 e il 30 ottobre 1998, il [OSCURATO:PERSONA] ha rimborsato in primo luogo gli interessi maturati a tali date e, solo in subordine, il debito di capitale e che la quota eventualmente non rimborsata del capitale continua a produrre interessi sino alla completa estinzione del debito.
41 Per quanto riguarda gli interessi maturati alla data dei versamenti effettuati dal [OSCURATO:PERSONA], il ricorso in opposizione non presenta alcun elemento che porti a riconsiderare la valutazione compiuta ai punti 22-26 della sentenza impugnata riguardo al calcolo degli interessi convenzionali a partire dal 31 maggio 1991.
42 Il [OSCURATO:PERSONA] sostiene in merito che gli interessi in questione dovrebbero decorrere solo dal momento in cui il progetto della microcentrale è stato definitivamente abbandonato, ossia dall'11 giugno 1997.
43 [OSCURATO:PERSONA] sostiene invece che l'espressione «giorno della fine o dell'interruzione dei lavori», indicato all'art. 9 del contratto, fa riferimento a una situazione oggettiva la cui determinazione non può essere lasciata alla valutazione unilaterale di una delle parti. A suo giudizio, inoltre, poiché la Corte ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] a pagare gli interessi convenzionali sino alla completa estinzione del debito e poiché quest'ultimo è stato rimborsato solo in parte, gli interessi continuano ad accumularsi.
44 [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata la Corte ha dichiarato che, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del contratto, gli interessi convenzionali richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA] hanno cominciato a decorrere non dal momento in cui il contraente ha ricevuto l'anticipo, bensì dal momento in cui il contraente ha interrotto i lavori. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato nel ricorso che i suddetti lavori erano proseguiti sino al 31 maggio 1991, la Corte ha giudicato che essa aveva diritto agli interessi previsti dall'art. 9, terzo comma, del contratto solo a partire da tale data.
45 Contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], l'espressione «giorno [...] dell'interruzione dei lavori», contenuta all'art. 9, terzo comma, del contratto, si riferisce al momento in cui i lavori sono effettivamente terminati. Poiché, nel caso di specie, è pacifico che i lavori non sono proseguiti oltre il 31 maggio 1991, l'opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA], nella parte relativa alla data dalla quale decorrono gli interessi convenzionali, dev'essere respinta.
46 Il 23 ottobre 1998 il [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi un debito di ECU 83 928 (capitale) + ECU 40 347,64 (interessi). Tenuto conto del versamento di ECU 83 928, imputato in primo luogo agli interessi maturati, il debito del [OSCURATO:PERSONA] residuo ammontava a ECU 40 347,64 di capitale. Fino al 30 ottobre 1998, data del secondo versamento da parte del [OSCURATO:PERSONA], questo capitale ha prodotto, al tasso del 4%, non contestato dal ricorrente, interessi pari a ECU 30,95. A tale data, il debito complessivo era pari quindi a ECU 40 378,59, somma da cui occorre dedurre il versamento di ECU 4 973,81, imputato prioritariamente agli interessi. Dopo tale versamento il debito ammontava pertanto ancora a ECU 35 404,78 in capitale, produttivo di interessi.
47 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), il riferimento all'ECU è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ECU.
48 Occorre pertanto annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Réalisation e condannare in solido il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]Réalisation a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] l'importo di 35 404,78 euro, maggiorata degli interessi convenzionali calcolati dal 30 ottobre 1998 e fino al completo pagamento del debito.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
49 Ai sensi dell'art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
50 Per quanto riguarda, in primo luogo, la condanna in solido del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]Réalisation al pagamento delle spese nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Réalisation, la Corte non ritiene necessario riconsiderare questo punto del dispositivo della suddetta sentenza. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] è stata indotta a proporre un ricorso dinanzi alla Corte a causa del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]Réalisation persistevano nel non rimborsare l'anticipo concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa. Il fatto che, nel corso del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] abbia rimborsato una parte della somma dovuta alla [OSCURATO:PERSONA] non ha alcun rilievo al riguardo.
51 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il presente procedimento su opposizione, la Corte rileva che esso deriva in gran misura dal fatto che quest'ultima informazione non le è stata fatta pervenire in tempo utile, per cui essa non ha potuto tenerne conto nella sua sentenza. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] appaiono ugualmente responsabili di tale situazione, la Corte ritiene che sia fatta un'equa valutazione delle circostanze decidendo che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
(Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il punto 1 del dispositivo della sentenza contumaciale 10 giugno 1999, causa C-172/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Réalisations (Racc. pag. I-3363), è annullato.
2) Il [OSCURATO:PERSONA] du plan d'eau de la Vallée du Lot, altrimenti denominato [OSCURATO:PERSONA] du pays d'accueil de la Vallée du Lot, e la [OSCURATO:PERSONA]Réalisations SARL sono condannate in solido a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee l'importo di 35 404,78 euro, maggiorato degli interessi convenzionali calcolati dal 30 ottobre 1998 e fino al completo pagamento del debito.
3) L'opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] du plan d'eau de la Vallée du Lot, altrimenti denominato [OSCURATO:PERSONA] du pays d'accueil de la Vallée du Lot, è respinta per il resto.
4) Il [OSCURATO:PERSONA] du plan d'eau de la Vallée du Lot, altrimenti denominato [OSCURATO:PERSONA] du pays d'accueil de la Vallée du Lot, e la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporteranno ciascuno le proprie spese nel presente procedimento.