CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 febbraio 2024
Cassazione n. 08721/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 19657-2023 proposto da: C.B.H. Città di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 73 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLO V. DAPRILE, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], GIALO' GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] processo R.G.N.19657/2023 Cron. Rep. Ud.13/02/2024 PU -resistenti con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 8470/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/03/2023 R.G.N. 30652/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per estinzione del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. PREMESSOCHE 1. Con ordinanza del 24 marzo 2023 n. 8470, la Corte Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da C.B.H. Città di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari 21 giugno 2018, di sua condanna al pagamento, in favore dei dipendenti indicati in epigrafe ed altri, degli interessi legali maturati dalla costituzione in mora al soddisfo sulle somme al cui pagamento era stata condannata da quella di primo grado, confermata, in favore degli stessi, in servizio presso la casa di cura “[OSCURATO:PERSONA]” di Bari, delle somme per ciascuno specificate (tra € 5.821,17 e € 10.886,53) a titolo di risarcimento dei danni per la mancata istituzione del servizio mensa o di una modalità alternativa, con ragguaglio ad ogni giorno di effettiva presenza in servizio eccedente le sei ore giornaliere in fascia oraria compresa tra le 12.00 e le 16.00 per il periodo 3 aprile 2003 – 30 settembre 2011. E ciò per avere ad essi riconosciuto il diritto derivante dall'applicazione tra le parti dell'art. 68 [OSCURATO:PERSONA] - ARIS - Fondazione don [OSCURATO:PERSONA] onlus 2002 –2005, sulla base delle risultanze istruttorie comprovanti la mancata istituzione in azienda del servizio mensa e del corretto computo del C.t.u. nominato in primo grado delle somme a ciascun lavoratore spettanti a titolo risarcitorio, in corrispondenza del valore di un buono pasto (pari all'importo giornaliero di € 4,13). 2. La Corte regolatrice ha preliminarmente individuato l’oggetto della controversia nell’interpretazione ed applicazione dell’art.68 [OSCURATO:PERSONA] - ARIS - Fondazione don [OSCURATO:PERSONA] onlus 2002 – 2005 non medico ([OSCURATO:PERSONA]): di previsione dell’obbligo per le strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa, fatte salve le situazioni già esistenti; e, laddove i servizi fossero organizzati con particolari articolazioni di orario, di garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ...), non comunque con indennità monetizzabile. E ne ha dato un’interpretazione coerente con il proprio indirizzo, in condivisione con quella del giudice di merito. 3. In esito ad argomentato ed analitico scrutinio dei dieci motivi, essa ha quindi statuito come sopra indicato. 4. Con atto notificato il 21 settembre 2023, la società ha proposto ricorso per revocazione con un unico motivo; i lavoratori indicati in epigrafe come resistenti hanno conferito procura speciale al medesimo difensore, che si è riservato di partecipare all’udienza di discussione; gli altri lavoratori intimati non hanno svolto attività difensiva; 5. Nelle more dell’odierna udienza i controricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., con la compensazione delle spese di giudizio in data 24 gennaio 2024 e di accettazione dei predetti, sottoscritto dalle parti personalmentee dai loro difensori. 6. Sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c. 7. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, il 13 feb