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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09586/2025

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 12 settembre 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Pistoia del 24-6-2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole del delitto di ricettazione.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 648 cod.pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato non avendo la corte di appello analizzato le possibili ipotesi alternative favorevoli all’imputata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato ed anche reiterativo di doglianze già compiutamente vagliate e disattese dalla corte di merito, e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, va ricordato come per costante interpretazione di questa Corte di cassazione ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713 – 01).

E sul punto va anche ricordato come secondo l’orientamento delle Sezioni Unite l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009 Ud. (dep. 30/03/2010 ) Rv. 246324 – 01).

L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta proprio dichiarare la manifesta infondatezza dei motivi posto che l’imputata non ha mai indicato le modalità di ricezione del ticket di origine furtiva e che le chiare circostanze di fatto denotano che la stessa ebbe quantomeno ad accettare il rischio della provenienza delittuosa del ticket di vincita al gioco sottratto alla sua titolare.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 12 settembre 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Pistoia del 24-6-2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole del delitto di ricettazione. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 648 cod.pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato non avendo la corte di appello analizzato le possibili ipotesi alternative favorevoli all’imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato ed anche reiterativo di doglianze già compiutamente vagliate e disattese dalla corte di merito, e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, va ricordato come per costante interpretazione di questa Corte di cassazione ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713 – 01). E sul punto va anche ricordato come secondo l’orientamento delle Sezioni Unite l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009 Ud. (dep. 30/03/2010 ) Rv. 246324 – 01). L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta proprio dichiarare la manifesta infondatezza dei motivi posto che l’imputata non ha mai indicato le modalità di ricezione del ticket di origine furtiva e che le chiare circostanze di fatto denotano che la stessa ebbe quantomeno ad accettare il rischio della provenienza delittuosa del ticket di vincita al gioco sottratto alla sua titolare. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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