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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 00027/2026

Testo disponibile della fonte

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A sul ricorso iscritto al n. 30329/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore in carica, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 4003/09/21, depositata in data 3 maggio 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, l’avviso di accertamento n.

TY303K101554/2013, notificato, in relazione all’anno d’imposta 2010, a titolo di maggiori ricavi per imposte dirette e Irap per l’importo di euro Oggetto: Avviso di accertamento fondato su studi di settore -Ricorso per cassazione proposto dall'ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate -Ammissibilità – Esclusione . 303.872,00, a valere anche per l’Iva quale maggiore volume d’affari, in conseguenza del rilevato discostamento tra i ricavi dichiarati e quelli calcolati attraverso l’applicazione dello studio di settore VM01U di cui all’art. 62-bis d.l. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 427/1993.

A sostegno del ricorso la società contribuente deduceva la carente motivazione dell’atto, l’omessa valutazione di un precedente giudicato a proprio favore inerente all’anno 2004 e l’infondatezza nel merito della pretesa tributaria, atteso che il discostamento del reddito dichiarato dal risultato dello studio di settore era stato determinato dalla improvvisa crisi congiunturale che aveva colpito lo specifico settore economico in cui operava la contribuente.

La CTP accoglieva il ricorso, censurando l’operato dell’Ufficio per avere motivato l’accertamento solo attraverso l’applicazione dello studio di settore e per non aver valutato gli elementi giustificativi già forniti dalla società contribuente in sede di contraddittorio preventivo.

2. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, deducendo che la contribuente non aveva offerto alcuna prova giustificativa delle numerose anomalie rilevate dallo studio di settore.

La CTR rigettava l’appello, evidenziando la natura di presunzione semplice della stima di maggiori ricavi elaborata dallo studio di settore, che non poteva essere utilizzato automaticamente a pena di violare il principio dell’effettiva capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate –Direzione regionale della Sicilia, affidandosi ad un unico motivo.

La società contribuente è rimasta intimata.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del 20/11/2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si deduce la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis e 62 sexies del d.l. 331/1993, in combinato con gli articoli 39, comma 1, lett. d), nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co 1 n. 3 c.p.c.» per non aver la CTR considerato che il calcolo basato sullo studio di settore, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idoneo ad integrare presunzioni qualificate, e non semplici, in grado di assicurare valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il destinatario, di fornire la prova contraria sia in fase procedimentale che in sede contenziosa.

Tale prova, relativa all’asserito contesto di antieconomicità della gestione imprenditoriale, non è stata fornita, atteso che la società contribuente già da diversi anni stava conseguendo un risultato di esercizio caratterizzato da un utile bassissimo e da una perdita fiscale, lasciando così presumere che la stessa abbia attinto negli anni a risorse finanziarie non dichiarate.

Peraltro, sul piano quantitativo, lo scostamento tra ricavi dichiarati e stimati è estremamente rilevante, essendo pari al 25%, ed integra, quindi, una grave presunzione idonea a sorreggere l’accertamento dei maggiori ricavi.

2. Preliminarmente occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto proposto dalla Direzione regionale della Sicilia dell’Agenzia delle entrate. 2.1 In tema di processo tributario, questa Corte ha statuito che il ricorso per cassazione proposto dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate è insanabilmente nullo, poiché proposto da un ufficio periferico, privo di soggettività a rilevanza esterna, la cui legittimazione è limitata ai gradi di merito, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546/1992 (Cass.04/12/2023, n. 33798).

Invero, se da una parte il processo tributario, ai sensi di tali ultime disposizioni normative, attribuisce la capacità di stare in giudizio agli uffici che hanno emesso l'atto impugnato e tale capacità è assunta dagli uffici periferici delle Agenzie fiscali - sicché tale capacità deve intendersi conferita in modo concorrente e alternativo, secondo un modello assimilabile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 c.c., ed anche gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate devono essere quindi considerati, essendo l'ente il destinatario dell'atto, come organi dello stesso, i quali, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza in giudizio (in tal senso, Cass. 14/01/2015, n. 441, in motiv.) -, va tuttavia, nel contempo, evidenziato, con riguardo alla difesa nella fase di legittimità da parte dell'Agenzia stessa, che, sebbene debbano comunque cooperare nell'attività di predisposizione della difesa tecnica dell'Agenzia nel giudizio di cassazione, gli uffici periferici emettono l'atto impugnato e curano il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie, ma solo quello centrale è destinato a costituirsi dinanzi al giudice di legittimità.

3. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

4. Nulla per le spese, atteso che la contribuente è rimasta intimata e non ha svolto attività difensiva.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso iscritto al n. 30329/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore in carica, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 4003/09/21, depositata in data 3 maggio 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, l’avviso di accertamento n. TY303K101554/2013, notificato, in relazione all’anno d’imposta 2010, a titolo di maggiori ricavi per imposte dirette e Irap per l’importo di euro Oggetto: Avviso di accertamento fondato su studi di settore -Ricorso per cassazione proposto dall'ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate -Ammissibilità – Esclusione . 303.872,00, a valere anche per l’Iva quale maggiore volume d’affari, in conseguenza del rilevato discostamento tra i ricavi dichiarati e quelli calcolati attraverso l’applicazione dello studio di settore VM01U di cui all’art. 62-bis d.l. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 427/1993. A sostegno del ricorso la società contribuente deduceva la carente motivazione dell’atto, l’omessa valutazione di un precedente giudicato a proprio favore inerente all’anno 2004 e l’infondatezza nel merito della pretesa tributaria, atteso che il discostamento del reddito dichiarato dal risultato dello studio di settore era stato determinato dalla improvvisa crisi congiunturale che aveva colpito lo specifico settore economico in cui operava la contribuente. La CTP accoglieva il ricorso, censurando l’operato dell’Ufficio per avere motivato l’accertamento solo attraverso l’applicazione dello studio di settore e per non aver valutato gli elementi giustificativi già forniti dalla società contribuente in sede di contraddittorio preventivo. 2. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, deducendo che la contribuente non aveva offerto alcuna prova giustificativa delle numerose anomalie rilevate dallo studio di settore. La CTR rigettava l’appello, evidenziando la natura di presunzione semplice della stima di maggiori ricavi elaborata dallo studio di settore, che non poteva essere utilizzato automaticamente a pena di violare il principio dell’effettiva capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate –Direzione regionale della Sicilia, affidandosi ad un unico motivo. La società contribuente è rimasta intimata. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del 20/11/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis e 62 sexies del d.l. 331/1993, in combinato con gli articoli 39, comma 1, lett. d), nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co 1 n. 3 c.p.c.» per non aver la CTR considerato che il calcolo basato sullo studio di settore, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idoneo ad integrare presunzioni qualificate, e non semplici, in grado di assicurare valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il destinatario, di fornire la prova contraria sia in fase procedimentale che in sede contenziosa. Tale prova, relativa all’asserito contesto di antieconomicità della gestione imprenditoriale, non è stata fornita, atteso che la società contribuente già da diversi anni stava conseguendo un risultato di esercizio caratterizzato da un utile bassissimo e da una perdita fiscale, lasciando così presumere che la stessa abbia attinto negli anni a risorse finanziarie non dichiarate. Peraltro, sul piano quantitativo, lo scostamento tra ricavi dichiarati e stimati è estremamente rilevante, essendo pari al 25%, ed integra, quindi, una grave presunzione idonea a sorreggere l’accertamento dei maggiori ricavi. 2. Preliminarmente occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto proposto dalla Direzione regionale della Sicilia dell’Agenzia delle entrate. 2.1 In tema di processo tributario, questa Corte ha statuito che il ricorso per cassazione proposto dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate è insanabilmente nullo, poiché proposto da un ufficio periferico, privo di soggettività a rilevanza esterna, la cui legittimazione è limitata ai gradi di merito, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546/1992 (Cass.04/12/2023, n. 33798). Invero, se da una parte il processo tributario, ai sensi di tali ultime disposizioni normative, attribuisce la capacità di stare in giudizio agli uffici che hanno emesso l'atto impugnato e tale capacità è assunta dagli uffici periferici delle Agenzie fiscali - sicché tale capacità deve intendersi conferita in modo concorrente e alternativo, secondo un modello assimilabile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 c.c., ed anche gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate devono essere quindi considerati, essendo l'ente il destinatario dell'atto, come organi dello stesso, i quali, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza in giudizio (in tal senso, Cass. 14/01/2015, n. 441, in motiv.) -, va tuttavia, nel contempo, evidenziato, con riguardo alla difesa nella fase di legittimità da parte dell'Agenzia stessa, che, sebbene debbano comunque cooperare nell'attività di predisposizione della difesa tecnica dell'Agenzia nel giudizio di cassazione, gli uffici periferici emettono l'atto impugnato e curano il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie, ma solo quello centrale è destinato a costituirsi dinanzi al giudice di legittimità. 3. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. 4. Nulla per le spese, atteso che la contribuente è rimasta intimata e non ha svolto attività difensiva. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso
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