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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35163/2022

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ente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 5707-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 88, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 274/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. notificò a [OSCURATO:PERSONA] una intimazione di pagamento per riprese concernenti diversi anni di imposta e relative ad II.DD., I.V.A. ed accessori; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Vicenza che, con sentenza n. 602/2016, accolse il ricorso; che VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (nella more succeduta ex lege all'Agente per la riscossione) propose appello innanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 274/2020, depositata il 16/07/2020, rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - (a) congruamente motivata la decisione di prime cure, (b) nulla la l'intimazione impugnata, per essere stata "notificata [al contribuente] unicamente copia degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento, pretermettendo le relative retate di notifica e cartelle" nonché (c) prescritti i crediti portati dalle cartelle sottese all'intimazione, "per scadenza del termine quinquennale non essendo stato prodotto in giudizio alcun titolo definitivo"; che avverso tale decisione VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre Ric. 2021 n. 5705 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -2- IL motivi; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione degli artt. 2719 c.c. e 26 d.P.R. n. 602/1973" (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto non provata la notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto di intimazione; che parte controricorrente ha, tuttavia, depositato istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della

I. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima

I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia a. nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria tributaria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 5707-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 88, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 274/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. notificò a [OSCURATO:PERSONA] una intimazione di pagamento per riprese concernenti diversi anni di imposta e relative ad II.DD., I.V.A. ed accessori; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Vicenza che, con sentenza n. 602/2016, accolse il ricorso; che VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (nella more succeduta ex lege all'Agente per la riscossione) propose appello innanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 274/2020, depositata il 16/07/2020, rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - (a) congruamente motivata la decisione di prime cure, (b) nulla la l'intimazione impugnata, per essere stata "notificata [al contribuente] unicamente copia degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento, pretermettendo le relative retate di notifica e cartelle" nonché (c) prescritti i crediti portati dalle cartelle sottese all'intimazione, "per scadenza del termine quinquennale non essendo stato prodotto in giudizio alcun titolo definitivo"; che avverso tale decisione VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre Ric. 2021 n. 5705 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -2- IL motivi; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione degli artt. 2719 c.c. e 26 d.P.R. n. 602/1973" (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto non provata la notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto di intimazione; che parte controricorrente ha, tuttavia, depositato istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della I. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia a. nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
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