CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3687-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– avverso la sentenza n. 5200/14/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1725/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento catastale n. CE64903/2017 con cui era stata rettificata la rendita dichiarata con il modello DOCFA per un impianto di produzione di energia elettrica sito nel Comune di Presenzano; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente avanza censure ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2697 c.c. ed ex art.360, co. 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente disatteso le doglianze della contribuente circa la mancata prova, da parte dell’Agenzia delle entrate, dei presupposti per la rettifica del valore proposto dalla ricorrente, avendo fatto riferimento agli elaborati estimativi forniti in precedenza dalla stessa contribuente e ad un precedente provvedimento, già oggetto di contenzioso tributario, senza tener conto dell’assenza di convergenza tra gli elaborati estimativi forniti dalla stessa contribuente e quelli dell’Ufficio, nonché dell’irrilevanza del dedotto giudicato esterno sulla questione per cui è causa; 1.2. con il secondo motivo di ricorso la ricorrenteavanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2909 c.c. e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente ritenuto la sussistenza di un giudicato esterno circa la determinazione della rendita catastale della centrale elettrica; 1.3. con il terzo motivo di ricorso la ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 1, comma 244, L. n. 190/2014 e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente ritenuto corretta la rendita catastale attribuita dall’Ufficio sul presupposto che la perizia tecnica prodotta dalla contribuente e l’utilizzo dell’indice FOI non fossero conformi alla richiamata normativa; 2.1. il primo motivo è infondato; 2.2. nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento secondo il quale «laviolazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata», mentre non sono riconducibili alla previsione in parola del codice di rito le censure che - esattamente al pari di quelle sviluppate della ricorrente -investono « la valutazione che il giudice abbia svolto» circa il merito della prova (Sez. 3, sentenza n. 13395 del 29/05/2018; Sez. 4, sentenza n. 17313 del 19/08/2020; Sez. 3, sentenza n. 15107 del 17/06/2013; Sez. 5, sentenza n. 2935 del 10/02/2006; Sez. 3, sentenza n. 13618 del 22/07/2004; Sez. 5, sentenza n. 6055 del 16/04/2003; Sez. 3, sentenza n. 2155 del 14/02/2001; Sez. 1, sentenza n. 11949 del 02/12/1993); 2.3. emerge, tuttavia, con evidenza che la Commissione tributaria regionale non è incorsa nella denunziata violazione di legge, in quanto sotto nessun profilo ha contravvenuto alla regola della distribuzione dell'onere probatorio; 2.4. la ricorrente censura, invero, la sentenza impugnata per avere erroneamente valutato la correttezza e congruità dei valori attribuiti ai beni in contestazione nell'atto impugnato, sebbene divergenti dai valori indicati nella perizia di parte, obliterando le distinzioni sussistenti tra le diverse tipologie di opere, e per aver valorizzato le risultanze di un precedente provvedimento impositivo, regolato tuttavia da una normativa non più in vigore; 2.5. le censure sviluppate dalla ricorrente non sono, neppure, riconducibili alla previsione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (la cui deduzione nello specifico risulta anche preclusa dall’esistenza cd. di doppia conforme ex art. 348 ter, ultimo comma c.p.c.), in quanto, riproponendo diffusamente le deduzioni formulate col libello introduttivo e con l'appello, si duole sostanzialmente della totale obliterazione degli elementi probatori che avrebbero potuto condurre a una diversa decisione e, segnatamente, dell’errata valutazione dei costi delle opere, censura, piuttosto, il negativo scrutinio dell'appello, operato dalla Commissione tributaria regionale; 2.6. soccorre in proposito il principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui « il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti» (Sez. 1, ordinanza n. 6519 del 06/03/2019; Sez. 6 - 2, ordinanza n. 11603 del 14/05/2018; Sez. 5, sentenza n. 25332 del 28/11/2014; Sez. 6 -5, ordinanza n. 19959 del 22/09/2014); 3.1. con riguardo al secondo ed al terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, va premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie tendenzialmente permanenti in quanto suscettibili di variazione annuale (cfr. Cass.4832/15, secondoCass. n. 12763/14, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici — per soggetti, causa petendi e petitum — ma nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche, v. Cass. n. 20029/11, 5727/18, 26457/17, 14303/17, 20257/15, 21395/17); 3.2. nel caso di specie, tra le stesse parti e per lo stesso immobile è intervenuta la sentenza n. 23317/2011 emessa da questa Corte (su precedente atto attributivo di rendita della centrale elettrica in oggetto), con cui è stato dichiarato legittimo il classamento impugnato, ed è stato ribadito altresì che il concetto di rendita catastale è di ordine economico e implica una valutazione complessiva del bene, comprensiva anche di elementi che, come leturbine, possono in ipotesi anche essere staccate dall'immobile mediante sbullonamento; 3.3. ciò posto, in primo luogo va ribadito che ai sensi dell’art. 2909 c.c., l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato estende i suoi effetti non solo alle parti processuali, ma anche ai loro eredi ed aventi causa, avendo, quindi, il giudicato, riguardo alle parti in senso sostanziale, cioè, oltre a quelle che sono indicate come formalmente tali nella decisione, ai successori a titolo universale (eredi) e quelli a titolo particolare (aventi causa) delle stesse che subentrano nella situazione di diritto sostanziale quando l’accertamento è già stato compiuto, ipotesi ricorrente nel caso in esame, in cui la stessa ricorrente afferma di essere la conferitaria , da parte del precedente proprietario ([OSCURATO:SOCIETA].) dell’impianto elettrico per cui è causa; 3.4. va altresì evidenziato che gli elementi valutati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza passata in giudicato sono, come accertato dalla [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza impugnata, gli stessi posti a base dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, essendo stato escluso che si verta nell’ambito di una variazione sensibile e significativa delle qualità costruttive dell’unità immobiliare che possa giustificare una nuova rendita ; 3.5. con riguardo poi alle opere realizzate rispetto al precedente atto attributivo direndita catastale, va evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la valutazione effettuata dall’Ufficio sul rilievo dell’inutilizzabilità dei prezziari regionali, richiamati nella perizia di parte, a causa delle tecniche di lavorazione (perforazioni) utilizzate a causa della peculiarità geomorfologica del sito , non essendo quindi idonei a definire il costo di scavo delle due gallerie e delle torri piezometriche ; 3.6. la valutazione espressa dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta quindi conforme a quanto disposto dall’art. 1, comma 244, della Legge 29 dicembre 2014, n. 300 (cd. Legge di Stabilità 2015), che richiama il contenuto della Circolare 6/2012 (concernente la Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico estimativi ) dell’Agenzia delle entrate come strumento per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale, atteso che l’utilizzo dei prezziari, al fine di valutare i costi di riferimento da utilizzare per la determinazione del valore dei beni, ha riguardo alle tipologie maggiormente frequenti; 3.7. correttamente, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che con riguardo a costi relativi a tecniche di costruzione con particolari caratteristiche intrinseche ed estrinseche si dovesse prescindere dalle indicazioni riportate nei prezziari regionali; 4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va quindi integralmente respinto; 5. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura pari ad Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis