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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32137/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile perché il motivo richiede una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

La sentenza impugnata (e in doppia conforme la sentenza del Tribunale) correttamente rileva che sussiste oltre alla mancanza del contrassegno SIAE anche la abusiva riproduzione dei supporti - CD e DVD - desunta dalle copertine fotocopiate - facin.Lmar-clzhtjAEI e dalle modalità di detenzione (Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014 - ,dep. 04/11/2014, Hamoudi, Rv. 26086501).

Si configura quindi il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. per la detenzione, dei supporti contraffatti, per la vendita: "Integra il reato di ricettazione la ricezione di "compact-disc" (CD) musicali 1:utelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno2 (Sez. 2, n. 5228 del 07/11/2012 - dep. 01/02/2013, Mbaye, Rv. 25504501).

Il ricorrente esprime dei dubbi soggettivi (non si può escludere che i supporti fossero stati autoprodotti e non ricettati) peraltro in maniera solo eutg.b- (MelilLytz' senza riferirsi ad elementi oggettivi del processo.

La decisioneGY'') evidenzia come dalla natura stessa delle opere riprodotte (opere musicali e cinematografiche, giochi per consolle e software vari) si deve desumere<re stesse fossero state realizzate "da organizzazioni criminali che poi si affidano agli ambulanti solo per la distribuzione al dettaglio".

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile perché il motivo richiede una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata (e in doppia conforme la sentenza del Tribunale) correttamente rileva che sussiste oltre alla mancanza del contrassegno SIAE anche la abusiva riproduzione dei supporti - CD e DVD - desunta dalle copertine fotocopiate - facin.Lmar-clzhtjAEI e dalle modalità di detenzione (Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014 - ,dep. 04/11/2014, Hamoudi, Rv. 26086501). Si configura quindi il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. per la detenzione, dei supporti contraffatti, per la vendita: "Integra il reato di ricettazione la ricezione di "compact-disc" (CD) musicali 1:utelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno2 (Sez. 2, n. 5228 del 07/11/2012 - dep. 01/02/2013, Mbaye, Rv. 25504501). Il ricorrente esprime dei dubbi soggettivi (non si può escludere che i supporti fossero stati autoprodotti e non ricettati) peraltro in maniera solo eutg.b- (MelilLytz' senza riferirsi ad elementi oggettivi del processo. La decisioneGY'') evidenzia come dalla natura stessa delle opere riprodotte (opere musicali e cinematografiche, giochi per consolle e software vari) si deve desumere<re stesse fossero state realizzate "da organizzazioni criminali che poi si affidano agli ambulanti solo per la distribuzione al dettaglio". Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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