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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14473/2026

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 51/2022depositata il 14 febbraio 2022 a definizione del proc. n. 258/2018 R.G.Numero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA], esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Il Comune di Frosolone ricorre contro la sentenza 14 febbraio 2022n. 51 della Corte d’appello di Campobasso che, accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. e respinto l’appello principale del Comune, condannatoaltresì alle spese processuali dei due gradi di giudizio, ha determinatol’integrale soccombenza dell’odierno ricorrente nell’ambito dellacontroversia promossa davanti al Tribunale di Isernia.2.

Nel giudizio di primo grado il Comune di Frosolone aveva propostodomande di adempimento, risarcimento dei danni da inadempimento,rendimento di conti, assegnazione di locali, fondate su due convenzioni (lan. 969 e la n. 970) stipulate il 30 giugno 2004 con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.a regolare la concessione di terreno comunale, concernenti il ripristino e lariattivazione di un campo eolico già esistente (“[OSCURATO:PERSONA]”) el’ampliamento di quel campo con un secondo campo (“[OSCURATO:PERSONA] 2”),e fonte, fra l’altro, dell’obbligazione di facere dedotta in giudizio (progettaregratuitamente un impianto costituito da tre aerogeneratori, o turbineeoliche, garantendone l’allaccio senza alcun onere per il Comune).

Afondamento delle domande vi era anche la convenzione 19 ottobre 2007(un accordo integrativo e modificativo delle concessioni di terreno 30 giugno2004) sottoscritta dal Comune con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la quale peraltro,in relazione alle vicende societarie menzionate in atti, inizialmente citata ingiudizio risulterà priva di legittimazione passiva e sarà estromessa.A fronte di tali domande il Comune, all’esito di istruttoria svolta conl’acquisizione dei documenti prodotti, l’espletamento di C.T.U., l’assunzionedi prove orali, aveva ottenuto dal Tribunale di Isernia unicamente laNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma di euro516.870,75 a titolo di risarcimento del danno «da mancato utile», pari circaa un decimo di quanto richiesto (per tale voce di danno il Comune avevachiesto euro 5.301.000,00).Più in dettaglio si legge nella sentenza della Corte d’appello diCampobasso: «il tribunale, avuto riguardo da una parte alle inadempienzeimputabili al Comune di Frosolone e dall'altra al fatto che la societàconvenuta non aveva prodotto in giudizio il progetto dei tre aerogeneratori,ha ritenuto di dover riconoscere in favore del Comune la somma di €516.870,75, come accertata dal consulente tecnico, nella sua valutazionecosti/benefici dell'impianto per il periodo dal 2010 fino al 2016, ove inipotesi fosse stato realizzato».Per quanto qui rileva, il Tribunale aveva respinto le altre domandeproposte dal Comune contro [OSCURATO:PERSONA], compensando le speseprocessuali tra le parti e ponendo a carico di entrambe il costo della C.T.U.3.

La Corte d’appello di Campobasso ha invece accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] confermando il rigetto delle altre domande del Comune: daqui la soccombenza totale del Comune.4.

Il ricorso per cassazione del Comune di Frosolone è voltoessenzialmente all’accoglimento delle domande risarcitorie formulate avario titolo, essendo fra l’altro emerso già prima dell’instaurazione delgiudizio che, in relazione al mutato quadro normativo rispetto a quellovigente al tempo dei fatti (2004–2011), il Comune non avrebbe più potutorealizzare l’impianto eolico costituito da tre aerogeneratori in vista del qualeera stato convenzionalmente posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.l’obbligo di progettare gratuitamente quell’impianto, per conto del Comune,e di garantirne l’allaccio senza onere alcuno a carico del Comune.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che ha depositato controricorso.6.

E’ stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio.Entrambe le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso del Comune di Frosolone è affidato a sette motivi.2.

E’ necessario, prima di esaminare i motivi di ricorso, richiamarealcuni passaggi della motivazione elaborata dalla Corte d’appello diCampobasso indicativi delle rationes decidendi sottese alla sentenzaimpugnata.In sintesi la Corte molisana ha ritenuto quanto segue:a) le obbligazioni dedotte in giudizio dal Comune trovano la fonte nelleconvenzioni stipulate nel 2004, integrate e modificate nel 2007;b) l’obbligazione principale assunta da [OSCURATO:PERSONA] non era quelladi realizzare, ma solo di progettare gratuitamente i tre aerogeneratori:peraltro, le previsioni contrattuali erano estremamente generiche quantoalla indicazione del «livello della progettazione» e delle modalitàdell’adempimento «non» avendo stabilito «tempi certi per la consegna dellaprogettazione» (v. anche a pag. 7, par. 4.2.: «nelle convenzioni … non vi èalcuna indicazione di un termine per la consegna della progettazione»);c) il Comune era stato a lungo inerte, non avendo nominato un RUP enon avendo inserito l’opera nel piano triennale delle opere pubbliche, cosìprecludendosi la possibilità di deliberare l’esecuzione e la realizzazione deilavori («Non risulta nominato un [OSCURATO:PERSONA] del Procedimento, chepure risulta una figura fondamentale ed indispensabile al correttosvolgimento del procedimento; i compiti fondamentali del RUP sonospecificati all’art. 31, comma 4, del codice degli appalti, per le varie fasi delprocedimento di affidamento; altri compiti assegnati al RUP sono individuatinel Codice in relazione a specifici adempimenti che caratterizzano le fasidell’affidamento e dell’esecuzione del contratto; inoltre, per espressaprevisione dell’art. 31, comma 3, il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990,n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione,Numero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che nonsiano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Va pure datorilievo al fatto che l’opera in questione non risulta inserita nel piano triennaledelle opere pubbliche ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. 163/06 così comemodificato dall’all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture); l’amministrazione non avrebbe potutodeliberare l’esecuzione e la realizzazione dei lavori (di ritenuto importosuperiore a 100.000 Euro) in mancanza di preventiva inserzione nelprogramma triennale»: così a pag. 8 nell’ambito del vasto paragrafo 4.2.).E’ utile, per una migliore comprensione dell’iter argomentativo seguito dallaCorte d’appello, riportare anche ciò che si legge a pagina 6, nel quadro delriepilogo dello svolgimento del giudizio in primo grado: «3.

Con la sentenzaimpugnata il Tribunale ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto dilegittimazione passiva sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] spa, estromettendoladal giudizio, statuizione non oggetto di impugnazione, passata pertanto ingiudicato.

Quanto alla domanda del Comune di risarcimento dei danni perl’inadempimento all’obbligo di progettazione, il Tribunale ha dato atto che ilCTU, oltre ad aver rilevato la mancanza di un termine per la consegna dellaprogettazione, ha accertato l’insussistenza delle condizioni per ladichiarazione di inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. per lamancata adozione da parte del Comune dei provvedimenti propedeutici perla realizzazione dell’opera, consistenti nella mancanza di nomina delresponsabile unico del procedimento, nel mancato inserimento nel pianotriennale delle opere pubbliche ai sensi dell'articolo 128 del decretolegislativo n. 163/06, nella mancata approvazione del detto inserimento daparte dell'amministrazione comunale e nella mancanza del bilanciopreventivo, che deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziatisullo stato di previsione o sul proprio bilancio; il tribunale ha dato atto cheil consulente, sempre in considerazione della mancata adozione deiprovvedimenti propedeutici, ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni perNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026il riconoscimento dei danni derivanti tra la definitiva perdita di chance diedificare gli aerogeneratori; il tribunale, avuto riguardo da una parte alleinadempienze imputabili al Comune di Frosolone e dall'altra al fatto che lasocietà convenuta non aveva prodotto in giudizio il progetto dei treaerogeneratori, ha ritenuto di dover riconoscere in favore del Comune lasomma di € 516.870,75, come accertata dal consulente tecnico, nella suavalutazione costi/benefici dell'impianto per il periodo dal 2010 fino al 2016,ove in ipotesi fosse stato realizzato. […]»;d) «in ogni caso» non essendo previsto un termine per l’adempimentodell’obbligo assunto da [OSCURATO:PERSONA], il Comune avrebbe potuto, maricorre qui la figura dell’onere e dunque avrebbe dovuto, fissare un congruotermine per l’esecuzione ai sensi dell’art. 2224 c.c. trascorso il qualesarebbe stato possibile recedere dalla convenzione e chiedere ilrisarcimento;e) il Comune aveva, per la prima volta, sollecitato la consegna dellaprogettazione solo con lettera 24 maggio 2011;f) con lettera 27 settembre 2011 - successiva ad un incontro avvenutoil 6 settembre 2011 - la società, contestando la richiesta del Comune,rilevava che una copia cartacea del progetto per tre aerogeneratori da 850kW era stata già consegnata il 26 novembre 2010 nell’edificio municipale,presenti l’ing.

Casella di [OSCURATO:PERSONA], il sindaco ei alcuni componentidella giunta comunale e manifestata la sua disponibilità a fornire ulterioricopie del medesimo progetto (v. anche il ricorso per cassazione).

Sul puntoè stata svolta istruttoria e la Corte d’appello ha concluso nel senso che laconsegna era avvenuta («L’Ing.

Cascella, dipendente della terza chiamatain causa, sentito come teste all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato che vifu una riunione informale in data 26/11/2010 presso il Comune di Frosolone,nella quale il dichiarante consegnava al sindaco - Sig. [OSCURATO:PERSONA] - due copiecartacee del progetto e una ulteriore su supporto informatico, e tanto allapresenza dell’accompagnatore ing.

Ragni, e senza redazione di alcunNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026verbale.

Il teste di parte attrice Trillo ha confermato di aver partecipato adetta riunione e che effettivamente fu consegnata detta documentazione; ilteste ha riferito che si trattava di una bozza e non di un progetto esecutivo;erano allegate cartografie, ma mancavano i computi metrici, per cuil’elaborato non fu consegnato all’Ufficio tecnico.

Per quanto sopra espostodeve pervenirsi alla conclusione che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia dato la provadi aver consegnato un elaborato progettuale al Comune, sulla base del qualequest’ultimo avrebbe [potuto, n.d.r.] quantomeno procedere alla nominadel RUP e procedere all’inserimento dell’opera nel piano triennale delleopere pubbliche.

Deve essere condiviso quanto già rilevato dal consulentein ordine al fatto che le convenzioni stipulate con [OSCURATO:PERSONA] spa inrelazione alla progettazione dei tre aerogeneratori erano estremamentegeneriche, non stabilendo tempi certi per la consegna della progettazione,né il livello della progettazione»: così alle pagine 7-8);g) «in ogni caso» il danno da mancata progettazione avrebbe potutoessere parametrato sui costi necessari a effettuare la progettazione o aremunerare terzi incaricati di effettuarla, ma non certo sui vantaggi che ilComune, peraltro solo dopo aver sostenuto i relativi costi, avrebbeconseguito se l’opera fosse stata realizzata e messa in funzione, poiché larealizzazione dell’impianto era a carico del Comune;h) il Comune, una volta promosso il giudizio, non aveva correttamenteallegato e delimitato il danno da mancata progettazione, ma neppure loaveva provato: il che vuol dire, esplicitando l’argomento esposto dalla Corted’appello, che il Comune, ricevuto l’elaborato progettuale, dettagliato omeno che fosse, consegnatogli il 26 novembre 2010, non si era attivato inalcun modo perché potessero crearsi le condizioni necessarie a consentirela realizzazione dei tre aerogeneratori prima dell’insorgere degli ostacolilegislativi cui si fa cenno in atti.

Come si legge a pagina 8, secondo la Corted’appello: «4.3.

In ogni caso, ed a prescindere dalle considerazioni sopraeffettuate, va rilevato che l’obbligazione dedotta in giudizio è unicamenteNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026quella della progettazione; in relazione all'inadempimento all'obbligo diprogettazione, il Comune bene avrebbe potuto fissare un congruo termineper l’esecuzione ex art. 2224 cc, e, trascorso tale termine, avrebbe potutorecedere, con richiesta di risarcimento; il risarcimento del danno per lamancata progettazione, in ogni caso, potrebbe essere riferito ai costinecessari per l’effettuazione di detta attività o per la necessità di rivolgersiad altri, e non al danno allegato dall’attrice, derivante dalla mancatarealizzazione e utilizzazione dell’opera (realizzazione che era a carico dellastessa parte committente); l’onere della prova della sussistenza del danno,gravante in capo all'attore asseritamente danneggiato, non è stato inquesta sede assolto; "in tema di responsabilità contrattuale, comeextracontrattuale, incombe al danneggiato l'onere di provare il danno delquale domanda la riparazione.

Detta prova costituisce il presuppostoindispensabile anche per poter procedere a liquidazioni di tipo equitativo"(Cass. sentenza del 24.5.01, n. 7093 e Cass. Civ. Sez.

I, 15.2.08, n.3794)»;i) la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro516.870,75 (a fronte di una domanda di condanna al risarcimentoquantificato dal Comune in euro 5.301.000,00) pronunciata dal Tribunale sifonda su un ragionamento contraddittorio e non può essere confermata inappello, poiché la somma determinata dal CTU considerava l’eventuale utileche il Comune avrebbe conseguito una volta realizzata e messa in funzionel’opera, quando invece al più a [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto esserecontestata l’omessa consegna della progettazione, il che equivale a dire cheil danno risarcito con quella condanna non era legato da nesso causaleall’eventuale inadempimento di [OSCURATO:PERSONA].

Questo è ciò che si ricavadalla analisi della motivazione della sentenza impugnata, da leggereunitamente a quanto la Corte aveva già esposto nel riepilogo dellosvolgimento del giudizio di primo grado: «4.

L’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,con unico articolato motivo di appello, ha contestato che il tribunale, purNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026avendo evidenziato che il CTU aveva accertato che le carenze imputabili alComune di Frosolone non consentivano di effettuare alcun riconoscimentodei danni per la mancata progettazione, aveva ritenutocontraddittoriamente che per il mancato deposito della progettazione, laconvenuta doveva essere condannata al pagamento della somma di euro516.870,75, quale importo derivante dalla valutazione ipotetica costibenefici dell'impianto dal 2010 al 2016; inoltre l’appellante ha contestatoche la prova della presentazione nel progetto era stata fornita, siasettembre 2011, sia con la deposizione testimoniale dell'ingegner Cascella,resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il motivo è fondato.

4.1. Dalla citazioneintroduttiva di primo grado risulta che il Comune sulla base di due contratti(convenzioni regolanti la concessione di terreno) del giugno 2004, per ilripristino e la riattivazione di un campo eolico esistente denominato “AcquaSpruzza”, ed il suo ampliamento con un secondo campo denominato “AcquaSpruzza 2”, e di una ulteriore convenzione dell’ottobre 2007 (accordointegrativo e modificativo delle predette concessioni di terreno) stipulatinell’ambito di un campo eolico già esistente, aveva rilevato che tra le altreclausole vi era l’obbligo della società di progettare gratuitamente treaerogeneratori per conto del Comune, da realizzare a cura del Comune; ilComune ha dedotto l’inadempimento all’obbligo di progettazione,evidenziando che nel 2012, epoca dell’introduzione dei giudizio, per ilmutamento delle normative, il Comune non poteva più realizzare tali opere;il Comune ha chiesto il danno per mancato utile, consistente nel fatto che ilcomune avrebbe potuto edificare i tre aerogeneratori sin dal 2007, condanno stimato sino al 2012 pari a € 5.301.000; il Comune ha pure fattovalere il danno per la perdita di chances di edificare per le sopravvenutenormative, quantificando tale danno in € 2.000.000, senza alcunamotivazione in ordine al tipo danno da considerare e al criterio di calcolo»:così si legge a pagina

7. «[…] Ne consegue che del tuttoNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026contraddittoriamente il Tribunale ha riconosciuto il danno nella misura di €516.870,75, avuto riguardo al fatto che tale somma è relativa al calcolo deicosti/benefici, relativi al nuovo impianto eolico di tre aereogeneratori, chel’Enel avrebbe dovuto progettare, e che il Comune di Frosolone avrebbe poidovuto realizzare, per il periodo dal 2010 (anno in cui sarebbe statopossibile avviare la produzione di energia elettrica) ad oggi; tale sommariguarda l’utile che l’amministrazione avrebbe potuto ricavare dallarealizzazione dell’opera, fatto del tutto diverso dal costo della progettazionedell’opera, e non ricollegabile direttamente all’inadempimento dellaprogettazione, secondo quanto sopra motivato.

Ne consegue che lastatuizione impugnata deve essere riformata e che la domanda dirisarcimento del danno per l’inadempimento all’obbligo di progettazionedeve essere rigettata, in mancanza di prova del danno specifico derivantedal solo inadempimento all’obbligo di progettazione»: così si legge allepagine 8 - 9;l) su tali premesse vanno respinti i primi due motivi dell’appelloincidentale del Comune, volti ad ottenere un risarcimento del danno dainadempimento nella misura di euro 5.301.000,00 (nelle conclusioniformulate in grado di appello il Comune aveva chiesto in via principale, sublettera b), la condanna dell’appellante principale «al risarcimento dei dannitutti arrecati al Comune di Frosolone a causa dell’inadempimentocontrattuale e in ragione del mancato utile e della definitiva perdita dichance che si quantificano in € 7.301.000,00 oltre interessi e rivalutazionemonetaria»), poiché nel giudizio di primo grado il Comune non avevaassolto l’onere di allegazione e prova del lamentato danno dainadempimento dell’obbligo di progettazione (pag. 9: «5.

Con il primo esecondo motivo di appello incidentale, relativi al dedotto inadempimentoall’obbligo di progettazione, il Comune assume che la società non ha datoprova di aver adempiuto, motivo per cui i danni dovrebbero esserequantificati come in domanda; deduce l’erroneità della sentenza nella parteNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026in cui imputa parte dell'inadempimento al comune, in quanto non oggettodi eccezione da parte della società; gli inadempimenti rilevati dal CTU eranoestranei ai quesiti formulati.

Osserva la Corte che i motivi sono infondati.Secondo quanto già motivato in relazione all’appello principale, l’unicodanno che poteva essere configurato è quello relativo al costo necessarioper la progettazione, in relazione al quale non è stata effettuata alcunadeduzione e non è stato offerto, né richiesto, alcun elemento di prova; ildanno allegato in citazione indicato nella somma di € 5.301.000,00 èrelativo agli utili che il Comune afferma che avrebbe potuto conseguiredall’opera realizzata per il periodo dal 2007 e sino al 2012, danno che nonè riconoscibile proprio perché l’unico inadempimento è quello relativo allaprogettazione; in ogni caso va dato atto che dalla consulenza tecnica risultache il calcolo eseguito dal Comune è anche errato in quanto tale calcolo nonha tenuto conto né dei tempi di realizzazione delle opere, né dei costinecessari per la realizzazione, né dei costi di manutenzione delle opere.

Perquanto sopra esposto deve pure essere confermata l’ordinanza di rigettodell’istanza di rinnovazione della CTU, essendo le contestazioni dei quesiticome formulate del tutto irrilevanti ai fini decisori»);m) del pari, non può essere accolta la domanda di risarcimento deldanno da perdita di chance, quantificato dal Comune in euro 2.000.000,00,e ciò per una pluralità di ragioni:m’) per assoluto mancato assolvimento dell’onere di allegazione nelgiudizio di primo grado;m’’) perché con l’atto di citazione il danno da mancato utile era statochiesto solo fino al 2012 (dunque, alla data della domanda giudiziale) e ogniulteriore richiesta mirante a prolungare il periodo di riferimento,traducendosi nella proposizione di domanda (in parte) nuova, è preclusadal divieto dei nova in appello (art. 345 c.p.c.);m’’’) per mancato assolvimento dell’onere della prova, su piano delleprobabilità, di cui è gravato chi chiede il risarcimento da perdita di chance;Numero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026m’’’’) infine, e si tratta di un profilo assorbente, poiché l’inerzia delComune, rilevante ai fini dell’art. 1227, comma 2, c.c., ha spezzato ogninesso causale tra l’ipotetico inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], gravatounicamente dall’obbligo di progettazione, e il danno da perdita di chance (ocomunque da mancato guadagno), dovendosi ritenere che quantomeno giàin «epoca antecedente il [mese, n.d.r.] di settembre 2011», mutato ilquadro normativo, il Comune non fosse più in tempo per deliberarelegittimamente l’approvazione di un progetto e la realizzazione dell’opera.Si richiama quanto afferma la Corte d’appello, pagina 9-10: «6.1.Preliminarmente va rilevato che il Comune in citazione si è limitato adedurre la sussistenza di tale danno derivante dall’“inasprimento dellanormativa di settore”, quantificando tale danno in € 2.000.000,00 [chesommato al lamentato danno «da mancato utile» portava ad una richiestadi euro 7.301.000,00, pari a euro 5.301.000,00 più euro 2.000.000,00,come da già ricordate conclusioni in via principale, sub lettera b), n.d.r.],senza null’altro dedurre o allegare circa il tipo di danno richiesto e lemodalità di calcolo della somma richiesta.

Con l’appello incidentale vienerichiesto che tale danno sia quantificato in relazione al mancato utilerapportato a tutta la vita nominale degli aerogeneratori, pari a venti anni,quantificato dal CTU in €

3.500.000. […] Orbene, nella fattispecie, varilevato che, come sopra già motivato, il Comune, in mancanza di previsionedi un termine certo per la consegna della progettazione ben avrebbe potutoevitare il danno in questione attivandosi ex art. 1224 cc, assegnando untermine congruo, recedendo dal contratto e affidando la progettazione aterzi; dalle stesse allegazioni di parte attrice risulta che il Comune hasollecitato l’adempimento per la prima volta solo con la raccomandata del24/5/2011; l’ENEL con la missiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA], segnalavaall’amministrazione, con riguardo alla possibilità di poter installare i treaerogeneratori di cui sopra, che, “come già ribadito in occasione di tutti gliincontri tenuti il territorio di Frosolone e, in particolare, la zona interessataNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026dall’impianto, è gravata da vincoli di carattere ambientale e paesaggisticoche impediscono la realizzazione dell’impianto”, fatto allegato pure dalComune nella citazione introduttiva del giudizio, cosicché già da epocaantecedente il settembre del 2011 deve ritenersi che il Comune non potesseprocedere all’approvazione e alla realizzazione dell’impianto per cui è causa.Ne consegue che deve essere confermata la statuizione di rigetto del dannoda perdita di chances, in quanto ove il Comune si fosse attivatotempestivamente mediante il rimedio di cui all’art. 1224 cc, avrebbe benpotuto evitare la lesione allegata»;n) è infondata anche la «domanda di cessione dei locali».3.

La gran parte dei motivi attiene al tema del danno da inadempimentocontrattuale.3.1.

Col primo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360,comma 1, numeri 3 e

5. c.p.c., si deduce: «Nullità della sentenza per difettoe/o carente e/o illogica motivazione, ex art. 132 cod. proc. civ., comma 2°,n. 4 e art. 111 Cost., comma 6° - Mancata valorizzazione di fatti statiaffermati dalla controparte con modalità sufficientemente specificate, chese considerati avrebbero consentito, secondo parametri di elevataprobabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gliestremi della fattispecie rivendicata».Il mezzo come illustrato alle pagine 11-16 è genericamente formulatocon mescolanza di motivi, sollecita una diversa valutazione dei fatti,presenta come carente o illogica una motivazione non condivisa e pertantoè inammissibile.Vi è in ogni caso un profilo di inammissibilità di carattere radicale eassorbente poiché col motivo di ricorso ora in esame e così formulato ilricorrente non si confronta con una delle rationes decidendi sottese allasentenza impugnata e in particolare con quella che, sul piano logico-giuridico, riveste una posizione di priorità.Numero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026Tale ratio decidendi può essere così illustrata: premesso che leconvenzioni del 2004 – 2007 non indicavano il «tempo dell’adempimento»(artt. 1183 e ss. c.c.) e che solo con lettera 24 maggio 2011 il Comuneaveva sollecitato, e per la prima volta formalmente richiesto, la consegnadella progettazione (si noti che anche questi punti della motivazione nonsono stati attinti dal motivo di ricorso, con ciò che ne consegue), «in ognicaso» anche a ravvisare la violazione dell’obbligo di progettazionedell’impianto eolico, e dunque a ritenere provato l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] per omessa consegna del progetto, l’unico danno risarcibileche possa ipotizzarsi, in quanto conseguenza immediata e direttadell’inadempimento (art. 1223 c.c.), sarebbe quello «riferito ai costinecessari per l’effettuazione di detta attività o per la necessità di rivolgersiad altri, e non al danno allegato dall’attrice, derivante dalla mancatarealizzazione e utilizzazione dell’opera (realizzazione che era a carico dellastessa parte committente)» (pag. 8 della sentenza, par. 4.3.).Da tale affermazione, non censurata dal motivo in esame, la Corted’appello di Campobasso, richiamati alcuni precedenti di legittimità (Cass.,sez.

I, 15 febbraio 2008, n. 3794; Cass., sez. lav., 24 maggio 2001, n.7093), ha tratto, correttamente, la conclusione secondo cui non avendo ilComune assolto l’onere della prova («certa e concreta», dice Cass. n.3794/2008) della sussistenza del danno da mancata consegna del progetto,con riguardo al pregiudizio economico sofferto e alla sua derivazione causaledall’inadempimento (danno conseguenza), allora la domanda dirisarcimento del danno contrattuale va integralmente respinta e dunque, inriforma della sentenza di primo grado (che pure, ma sulla base di un diversoragionamento ossia in relazione all’inerzia del Comune, aveva ritenutoinsussistente l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e infondata la domandadi risarcimento del danno da perdita di chance), non può essere riconosciutocome pregiudizio risarcibile neppure quello, quantificato in euroNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026516.870,75, ravvisato dal C.T.U. in relazione al «calcolo dei costi/benefici»con valutazione fatta propria dal Tribunale di Isernia.Netto sul punto è il dispositivo della sentenza impugnata:«- in accoglimento dell’appello principale ed a parziale modifica dellasentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dal Comune dirisarcimento del danno per il dedotto inadempimento all’obbligo diprogettazione;- rigetta l’appello incidentale;- conferma per il resto la sentenza impugnata».Il ragionamento svolto dalla Corte d’appello è conforme al costanteorientamento di legittimità.

Per riprendere uno dei precedenti menzionatinella sentenza impugnata, «in una causa in cui non è stata formulata unadomanda di condanna generica al risarcimento dei danni, bensì di condannaal risarcimento di danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio,l'onere dell'attore non si esaurisce nell'allegare e nel dimostrare l'esistenzadi una mera potenzialità di danno subito, ma postula che sia fornita la provacerta e concreta di tale danno, così da consentirne la liquidazione, oltre chela prova del nesso causale tra il danno stesso ed i comportamenti illegittimiaddebitati alla controparte» (Cass., sez.

I, 15 febbraio 2008, n. 3794).Il motivo in esame, però, prima ancora che infondato è radicalmenteinammissibile perché non censura in alcun modo la ratio decidendi oraanalizzata, posta a base non solo dell’accoglimento dell’appello dell’odiernacontroricorrente ma anche, e specularmente, del rigetto dei primi duemotivi dell’appello incidentale del Comune (v. il paragrafo 5 della sentenzaimpugnata; v. anche supra, par. 2, lettera l)), e che concerne la questionedella sussistenza o meno di un danno contrattuale risarcibile e la statuizionedi rigetto della corrispondente domanda sulla quale si è formato il giudicato(v., fra le tante, Cass., sez.

III, ord. 6 aprile 2025, n. 9059; Cass., sez.

I,ord. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass., sez.

III, 13 luglio 2005, n. 14740;Numero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026sul giudicato interno, Cass., sez.

I, ord. 16 giugno 2025, n. 16034; Cass.,sez.

I, ord. 7 maggio 2024, n. 12362).3.2.

Il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma, 1,n. 3 e n. 5, c.p.c., deduce «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1176, 1366, 1375, 1218, 1460, 1183 e 2697 cod. civile.

Omessa e/oinsufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso edecisivo del giudizio».Il motivo è inammissibile perché del tutto generico quanto al profilodella asserita violazione di norma di legge e volto, per la restante parte, asollecitare una diversa valutazione delle risultanze probatorie preclusa algiudice di legittimità e, comunque, perché, svolgendo considerazioni variesul tema della prova dell’inadempimento dell’obbligo di consegnare un«progetto definitivo, corredato di computi metrici e della necessitatavalutazione di impatto ambientale», non si confronta con la ratio decidendiinerente al mancato assolvimento dell’onere della prova in ordine al dannorisarcibile.3.3.

Per la stessa ragione è radicalmente inammissibile il terzo motivo,rubricato «Art 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. - Violazione dell'art 116 cod.proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ. - Omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio, riguardante la circostanza e/oaccadimento dichiarato in un documento non sufficientemente valutato;nonché nella parte in cui male veniva esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova», col quale in realtà si lamenta l’insufficiente oillogica valutazione o il non prudente apprezzamento di documenti (lalettera 27 settembre 2011 inviata da Enel GreenPower, il sollecito 10ottobre 2011 inviato dall’amministrazione comunale) e col quale in ognicaso non si censura la ratio decidendi sopra illustrata, desumibile inparticolare dai paragrafi

4.3. e 5 nei quali la Corte d’appello spiega perchénel caso di specie non può essere accolta una domanda di risarcimento deldanno da inadempimento contrattuale.Numero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/20263.4.

Del pari sono inammissibili gli altri motivi relativi alle domanderisarcitorie:- il quarto motivo, col quale si deduce «Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – Art.360 n. 5 cod. proc. civ.» è, in realtà, volto a lamentare gli «errori divalutazione» asseritamente commessi dalla Corte d’appello nell’esame dellalettera 27 settembre 2011 e delle deposizioni dei testi ing. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima, ad avviso del ricorrente, deltutto trascurata;- il quinto motivo («Art. 360 comma 1, n. 3 – Violazione e falsaapplicazione Artt. 271 e 272 [OSCURATO:PERSONA] (nomina RUP; inserimentoprogetto piano triennale opere pubbliche); nonché Art. 2697 cod. civ.(mancanza allegati al progetto: computi metrici e valutazione di impattoambientale)»), è rivolto ad un passaggio della motivazione privo didecisività;- il sesto motivo («Art. 360 c.p.c. primo comma n. 3 – Violazione efalsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 112 - 99 e 183, sestocomma, cod. prc. civ. - Modifica e/o ampliamento oggetto della domanda,correttezza della motivazione»), è apparentemente volto a censurare ilparagrafo

4.3. della sentenza impugnata, ma manca di perspicuità perchéviene dedotto un error in procedendo (pag. 36) quando si prospetta, colrichiamo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., un non meglio identificato viziodi giudizio, confondendo altresì la piana applicazione della regola dell’oneredella prova gravante sull’attore col tema delle eccezioni in senso stretto odel vizio di ultrapetizione o delle mere difese formulate dal convenuto, alpunto da risultare incomprensibile o comunque non attinente alle questionitrattate nella sentenza impugnata;- il settimo motivo («Art. 360 n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. - Violazione efalsa applicazione Art. 194 cod. proc. civ.; Art. 1176, 1218 e 2697 cod. civ.;Nullità della sentenza per violazione dell'Art. 132, secondo comma n. 4 cod.Numero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026proc. civ .

Danno da perdita di Chance; Mancata cessione dei locali»), èapparentemente volto a censurare il paragrafo 5 della sentenza impugnata(sul rigetto dei primi due motivi di appello incidentale), ma in realtà è fuoribersaglio, poiché nelle pagine 41-47, oltre ad essere ripetitivo laddoverichiama il sesto motivo, si sofferma inutilmente sui quesiti assegnati alC.T.U., sulle valutazioni del C.T.U., sui rilievi critici svolti dal C.T.P. delComune o sul tema della quantificazione dei danni o sull’inottemperanza diEnel a un’ordinanza ex art. 210 c.p.c. del giudice di primo grado (questioneche peraltro non risulta essere stata posta in appello), quando invece èchiaro che secondo la Corte d’appello, attese le ragioni a fondamento delrigetto di tutte le domande risarcitorie del Comune, l’espletata C.T.U. si èrivelata superflua; mentre nelle pagine 48-51 accenna solo genericamenteall’art. 2224 c.c. senza svolgere una argomentata e puntuale critica sotto ilprofilo della denunciata violazione di norma, formula considerazionidiscussione, ossia l’essere sopravvenute condizioni ostative allarealizzazione e installazione di nuovi impianti eolici, senza peraltro megliocircostanziare, anche quanto alla cronologia, gli eventi evocati né spiegarequale fosse il termine per l’adempimento dell’obbligazione gravante sullacontroparte;- motivi tutti, questi, che ancora una volta non attingono la ratiodecidendi e che sono, anche solo sotto questo comune profilo, inammissibili.4.

Una menzione a parte va fatta a quanto illustrato alle pagine 51-54sempre all’interno del settimo motivo (così rubricato: «Art. 360 n. 3, 4 e 5cod. proc. civ. - Violazione e falsa applicazione Art. 194 cod. proc. civ.; Art.1176, 1218 e 2697 cod. civ.; Nullità della sentenza per violazione dell'Art.132, secondo comma n. 4 cod. proc. civ .

Danno da perdita di Chance;Mancata cessione dei locali»), laddove il ricorso mira a censurare il mancatorigetto della domanda cosiddetta «di cessione dei locali» (paragrafo 6.2.della sentenza impugnata).Numero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026Deduce il ricorrente che le convenzioni n. 969 e n. 970 del 2004prevedevano, all’ultimo comma dell’art. 4, tra le obbligazioni di Enel GreenPower, anche la seguente: «[OSCURATO:PERSONA] si impegna a cederegratuitamente e immediatamente la parte dei locali siti in località AcquaSpruzza non utilizzati per la gestione del campo prova e, al terminedell’iniziativa dell’allaccio alla nuova A.T., i restanti locali».La Corte d’appello, dopo aver premesso che «Quanto all’erroneo rigettodella domanda di cessione dei locali, l’appellante ha ribadito che leconvenzioni n. 969 e 970, all’ultimo comma dell’art. 4, prevedevanol’impegno della società a cedere gratuitamente ed immediatamente la partedei locati siti in località [OSCURATO:PERSONA] non utilizzati per la gestione delcampo prova e successivamente all’allaccio all’AT, dei restanti locali;nessuna ulteriore specificazione del motivo di appello è stata effettuata» edopo aver dunque evidenziato una certa genericità del motivo di appello,ha comunque deciso nel merito confermando il rigetto della domanda giàpronunciato in primo grado.Secondo la Corte d’appello, la generica previsione di cui all’art. 4, u.c.delle convenzioni era indeterminata e avrebbe richiesto una ulteriorespecificazione che invece è mancata per fatto del Comune.In effetti, la previsione contrattuale sopra riportata non descrive conprecisione quali fossero i locali da cedere «immediatamente», mentrequanto ai «restanti locali» la cessione era subordinata a una condizione cheneppure l’odierno ricorrente afferma essersi verificata.Ad ogni modo, la motivazione resa dalla Corte d’appello muove da unainterpretazione del testo contrattuale, ne rileva la indeterminatezza quantoall’oggetto e - sulla base delle allegazioni di parte e del risultato delle provetestimoniali - prosegue con una valutazione di fatto, relativa a un accordotra le parti preso in occasione della riunione del 6 ottobre 2010 e a quantoaccaduto successivamente.Questo l’iter argomentativo seguito:Numero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026«Il motivo deve essere rigettato.Parte convenuta in comparsa di costituzione in primo grado hacontestato che nella riunione del 6 settembre 2011 fu concordato tra le partiche un rappresentante del Comune avrebbe dovuto contattare Enel GreenPower per definire catastalmente i confini della proprietà da trasferire; taleimpegno era stato disatteso dal Comune; detta allegazione non è stata maispecificamente contestata dalla parte attrice; i testi di parte convenutahanno confermato che nella riunione del 6 settembre 2011 furono presiaccordi per la cessione dei locali ai quali il Comune non dette seguito.Ne consegue che, in mancanza di qualsiasi prova circa l’esattaidentificazione (anche catastale) degli immobili in contestazione, deveessere confermata la statuizione relativa al rigetto della domanda».Sostiene il ricorrente che la prova dell’adempimento era a carico di [OSCURATO:SOCIETA]; che l’unico testimone esaminato sul punto era stato l’ing.[OSCURATO:PERSONA], il quale dichiarò: «ricordo che la riunione venne indetta perdeliberare la cessione dell’area, ma non ricordo se si discusse di aspetticatastali.

Non so se il tecnico del comune provvide a contattare Enel»; chela Corte d’appello «ha male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, censura consentita ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.»; che la motivazione era assente o apparente, manifestamente eirriducibilmente contraddittoria, perplessa, incomprensibile e tale da violarel’art. 132, n. 5, c.p.c. e l’art. 115 c.p.c.Premesso che la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., le cui ragionisono imprecisate, è del tutto fuori luogo e che la Corte d’appello hasinteticamente, ma in modo chiaro ed esaustivo motivato la propriadecisione, il motivo è inammissibile in primo luogo perché non attacca inalcun modo la ratio decidendi della statuizione, non certo imperniata sultema dell’adempimento e della relativa prova, ma su quello delladeterminazione, mancata, dell’oggetto del contratto, rilevante già sul pianodella validità dell’accordo, prima ancora che su quello della relativaNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026esecuzione; in secondo luogo, perché si limita a lamentare l’erroneità delladecisione senza spiegare quale sarebbe il vizio (di giudizio o di attività)rilevante ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, con ciò nonassolvendo l’onere di specificità posto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.;in terzo luogo, perché non indica quali criteri la Corte d’appello avrebbe inipotesi violato nell’interpretare il contratto sul punto relativo alla cessionedei locali; in quarto luogo perché incontra la preclusione derivante dalla c.d.doppia conforme, essendo pacifico che la Corte d’appello ha confermato ladecisione del Tribunale, mentre il ricorrente non ha compiutamente assoltol’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, nonché didimostrare che quelle ragioni sono tra loro diverse.5.

In conclusione il ricorso è inammissibile.6.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.7.

Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 30.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il27 novembre 2025.Il PresidenteNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026Marco Marulli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 51/2022depositata il 14 febbraio 2022 a definizione del proc. n. 258/2018 R.G.Numero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA], esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il Comune di Frosolone ricorre contro la sentenza 14 febbraio 2022n. 51 della Corte d’appello di Campobasso che, accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. e respinto l’appello principale del Comune, condannatoaltresì alle spese processuali dei due gradi di giudizio, ha determinatol’integrale soccombenza dell’odierno ricorrente nell’ambito dellacontroversia promossa davanti al Tribunale di Isernia.2. Nel giudizio di primo grado il Comune di Frosolone aveva propostodomande di adempimento, risarcimento dei danni da inadempimento,rendimento di conti, assegnazione di locali, fondate su due convenzioni (lan. 969 e la n. 970) stipulate il 30 giugno 2004 con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.a regolare la concessione di terreno comunale, concernenti il ripristino e lariattivazione di un campo eolico già esistente (“[OSCURATO:PERSONA]”) el’ampliamento di quel campo con un secondo campo (“[OSCURATO:PERSONA] 2”),e fonte, fra l’altro, dell’obbligazione di facere dedotta in giudizio (progettaregratuitamente un impianto costituito da tre aerogeneratori, o turbineeoliche, garantendone l’allaccio senza alcun onere per il Comune). Afondamento delle domande vi era anche la convenzione 19 ottobre 2007(un accordo integrativo e modificativo delle concessioni di terreno 30 giugno2004) sottoscritta dal Comune con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la quale peraltro,in relazione alle vicende societarie menzionate in atti, inizialmente citata ingiudizio risulterà priva di legittimazione passiva e sarà estromessa.A fronte di tali domande il Comune, all’esito di istruttoria svolta conl’acquisizione dei documenti prodotti, l’espletamento di C.T.U., l’assunzionedi prove orali, aveva ottenuto dal Tribunale di Isernia unicamente laNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma di euro516.870,75 a titolo di risarcimento del danno «da mancato utile», pari circaa un decimo di quanto richiesto (per tale voce di danno il Comune avevachiesto euro 5.301.000,00).Più in dettaglio si legge nella sentenza della Corte d’appello diCampobasso: «il tribunale, avuto riguardo da una parte alle inadempienzeimputabili al Comune di Frosolone e dall'altra al fatto che la societàconvenuta non aveva prodotto in giudizio il progetto dei tre aerogeneratori,ha ritenuto di dover riconoscere in favore del Comune la somma di €516.870,75, come accertata dal consulente tecnico, nella sua valutazionecosti/benefici dell'impianto per il periodo dal 2010 fino al 2016, ove inipotesi fosse stato realizzato».Per quanto qui rileva, il Tribunale aveva respinto le altre domandeproposte dal Comune contro [OSCURATO:PERSONA], compensando le speseprocessuali tra le parti e ponendo a carico di entrambe il costo della C.T.U.3. La Corte d’appello di Campobasso ha invece accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] confermando il rigetto delle altre domande del Comune: daqui la soccombenza totale del Comune.4. Il ricorso per cassazione del Comune di Frosolone è voltoessenzialmente all’accoglimento delle domande risarcitorie formulate avario titolo, essendo fra l’altro emerso già prima dell’instaurazione delgiudizio che, in relazione al mutato quadro normativo rispetto a quellovigente al tempo dei fatti (2004–2011), il Comune non avrebbe più potutorealizzare l’impianto eolico costituito da tre aerogeneratori in vista del qualeera stato convenzionalmente posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.l’obbligo di progettare gratuitamente quell’impianto, per conto del Comune,e di garantirne l’allaccio senza onere alcuno a carico del Comune.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che ha depositato controricorso.6. E’ stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio.Entrambe le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso del Comune di Frosolone è affidato a sette motivi.2. E’ necessario, prima di esaminare i motivi di ricorso, richiamarealcuni passaggi della motivazione elaborata dalla Corte d’appello diCampobasso indicativi delle rationes decidendi sottese alla sentenzaimpugnata.In sintesi la Corte molisana ha ritenuto quanto segue:a) le obbligazioni dedotte in giudizio dal Comune trovano la fonte nelleconvenzioni stipulate nel 2004, integrate e modificate nel 2007;b) l’obbligazione principale assunta da [OSCURATO:PERSONA] non era quelladi realizzare, ma solo di progettare gratuitamente i tre aerogeneratori:peraltro, le previsioni contrattuali erano estremamente generiche quantoalla indicazione del «livello della progettazione» e delle modalitàdell’adempimento «non» avendo stabilito «tempi certi per la consegna dellaprogettazione» (v. anche a pag. 7, par. 4.2.: «nelle convenzioni … non vi èalcuna indicazione di un termine per la consegna della progettazione»);c) il Comune era stato a lungo inerte, non avendo nominato un RUP enon avendo inserito l’opera nel piano triennale delle opere pubbliche, cosìprecludendosi la possibilità di deliberare l’esecuzione e la realizzazione deilavori («Non risulta nominato un [OSCURATO:PERSONA] del Procedimento, chepure risulta una figura fondamentale ed indispensabile al correttosvolgimento del procedimento; i compiti fondamentali del RUP sonospecificati all’art. 31, comma 4, del codice degli appalti, per le varie fasi delprocedimento di affidamento; altri compiti assegnati al RUP sono individuatinel Codice in relazione a specifici adempimenti che caratterizzano le fasidell’affidamento e dell’esecuzione del contratto; inoltre, per espressaprevisione dell’art. 31, comma 3, il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990,n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione,Numero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che nonsiano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Va pure datorilievo al fatto che l’opera in questione non risulta inserita nel piano triennaledelle opere pubbliche ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. 163/06 così comemodificato dall’all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture); l’amministrazione non avrebbe potutodeliberare l’esecuzione e la realizzazione dei lavori (di ritenuto importosuperiore a 100.000 Euro) in mancanza di preventiva inserzione nelprogramma triennale»: così a pag. 8 nell’ambito del vasto paragrafo 4.2.).E’ utile, per una migliore comprensione dell’iter argomentativo seguito dallaCorte d’appello, riportare anche ciò che si legge a pagina 6, nel quadro delriepilogo dello svolgimento del giudizio in primo grado: «3. Con la sentenzaimpugnata il Tribunale ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto dilegittimazione passiva sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] spa, estromettendoladal giudizio, statuizione non oggetto di impugnazione, passata pertanto ingiudicato. Quanto alla domanda del Comune di risarcimento dei danni perl’inadempimento all’obbligo di progettazione, il Tribunale ha dato atto che ilCTU, oltre ad aver rilevato la mancanza di un termine per la consegna dellaprogettazione, ha accertato l’insussistenza delle condizioni per ladichiarazione di inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. per lamancata adozione da parte del Comune dei provvedimenti propedeutici perla realizzazione dell’opera, consistenti nella mancanza di nomina delresponsabile unico del procedimento, nel mancato inserimento nel pianotriennale delle opere pubbliche ai sensi dell'articolo 128 del decretolegislativo n. 163/06, nella mancata approvazione del detto inserimento daparte dell'amministrazione comunale e nella mancanza del bilanciopreventivo, che deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziatisullo stato di previsione o sul proprio bilancio; il tribunale ha dato atto cheil consulente, sempre in considerazione della mancata adozione deiprovvedimenti propedeutici, ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni perNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026il riconoscimento dei danni derivanti tra la definitiva perdita di chance diedificare gli aerogeneratori; il tribunale, avuto riguardo da una parte alleinadempienze imputabili al Comune di Frosolone e dall'altra al fatto che lasocietà convenuta non aveva prodotto in giudizio il progetto dei treaerogeneratori, ha ritenuto di dover riconoscere in favore del Comune lasomma di € 516.870,75, come accertata dal consulente tecnico, nella suavalutazione costi/benefici dell'impianto per il periodo dal 2010 fino al 2016,ove in ipotesi fosse stato realizzato. […]»;d) «in ogni caso» non essendo previsto un termine per l’adempimentodell’obbligo assunto da [OSCURATO:PERSONA], il Comune avrebbe potuto, maricorre qui la figura dell’onere e dunque avrebbe dovuto, fissare un congruotermine per l’esecuzione ai sensi dell’art. 2224 c.c. trascorso il qualesarebbe stato possibile recedere dalla convenzione e chiedere ilrisarcimento;e) il Comune aveva, per la prima volta, sollecitato la consegna dellaprogettazione solo con lettera 24 maggio 2011;f) con lettera 27 settembre 2011 - successiva ad un incontro avvenutoil 6 settembre 2011 - la società, contestando la richiesta del Comune,rilevava che una copia cartacea del progetto per tre aerogeneratori da 850kW era stata già consegnata il 26 novembre 2010 nell’edificio municipale,presenti l’ing. Casella di [OSCURATO:PERSONA], il sindaco ei alcuni componentidella giunta comunale e manifestata la sua disponibilità a fornire ulterioricopie del medesimo progetto (v. anche il ricorso per cassazione). Sul puntoè stata svolta istruttoria e la Corte d’appello ha concluso nel senso che laconsegna era avvenuta («L’Ing. Cascella, dipendente della terza chiamatain causa, sentito come teste all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato che vifu una riunione informale in data 26/11/2010 presso il Comune di Frosolone,nella quale il dichiarante consegnava al sindaco - Sig. [OSCURATO:PERSONA] - due copiecartacee del progetto e una ulteriore su supporto informatico, e tanto allapresenza dell’accompagnatore ing. Ragni, e senza redazione di alcunNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026verbale. Il teste di parte attrice Trillo ha confermato di aver partecipato adetta riunione e che effettivamente fu consegnata detta documentazione; ilteste ha riferito che si trattava di una bozza e non di un progetto esecutivo;erano allegate cartografie, ma mancavano i computi metrici, per cuil’elaborato non fu consegnato all’Ufficio tecnico. Per quanto sopra espostodeve pervenirsi alla conclusione che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia dato la provadi aver consegnato un elaborato progettuale al Comune, sulla base del qualequest’ultimo avrebbe [potuto, n.d.r.] quantomeno procedere alla nominadel RUP e procedere all’inserimento dell’opera nel piano triennale delleopere pubbliche. Deve essere condiviso quanto già rilevato dal consulentein ordine al fatto che le convenzioni stipulate con [OSCURATO:PERSONA] spa inrelazione alla progettazione dei tre aerogeneratori erano estremamentegeneriche, non stabilendo tempi certi per la consegna della progettazione,né il livello della progettazione»: così alle pagine 7-8);g) «in ogni caso» il danno da mancata progettazione avrebbe potutoessere parametrato sui costi necessari a effettuare la progettazione o aremunerare terzi incaricati di effettuarla, ma non certo sui vantaggi che ilComune, peraltro solo dopo aver sostenuto i relativi costi, avrebbeconseguito se l’opera fosse stata realizzata e messa in funzione, poiché larealizzazione dell’impianto era a carico del Comune;h) il Comune, una volta promosso il giudizio, non aveva correttamenteallegato e delimitato il danno da mancata progettazione, ma neppure loaveva provato: il che vuol dire, esplicitando l’argomento esposto dalla Corted’appello, che il Comune, ricevuto l’elaborato progettuale, dettagliato omeno che fosse, consegnatogli il 26 novembre 2010, non si era attivato inalcun modo perché potessero crearsi le condizioni necessarie a consentirela realizzazione dei tre aerogeneratori prima dell’insorgere degli ostacolilegislativi cui si fa cenno in atti. Come si legge a pagina 8, secondo la Corted’appello: «4.3. In ogni caso, ed a prescindere dalle considerazioni sopraeffettuate, va rilevato che l’obbligazione dedotta in giudizio è unicamenteNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026quella della progettazione; in relazione all'inadempimento all'obbligo diprogettazione, il Comune bene avrebbe potuto fissare un congruo termineper l’esecuzione ex art. 2224 cc, e, trascorso tale termine, avrebbe potutorecedere, con richiesta di risarcimento; il risarcimento del danno per lamancata progettazione, in ogni caso, potrebbe essere riferito ai costinecessari per l’effettuazione di detta attività o per la necessità di rivolgersiad altri, e non al danno allegato dall’attrice, derivante dalla mancatarealizzazione e utilizzazione dell’opera (realizzazione che era a carico dellastessa parte committente); l’onere della prova della sussistenza del danno,gravante in capo all'attore asseritamente danneggiato, non è stato inquesta sede assolto; "in tema di responsabilità contrattuale, comeextracontrattuale, incombe al danneggiato l'onere di provare il danno delquale domanda la riparazione. Detta prova costituisce il presuppostoindispensabile anche per poter procedere a liquidazioni di tipo equitativo"(Cass. sentenza del 24.5.01, n. 7093 e Cass. Civ. Sez. I, 15.2.08, n.3794)»;i) la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro516.870,75 (a fronte di una domanda di condanna al risarcimentoquantificato dal Comune in euro 5.301.000,00) pronunciata dal Tribunale sifonda su un ragionamento contraddittorio e non può essere confermata inappello, poiché la somma determinata dal CTU considerava l’eventuale utileche il Comune avrebbe conseguito una volta realizzata e messa in funzionel’opera, quando invece al più a [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto esserecontestata l’omessa consegna della progettazione, il che equivale a dire cheil danno risarcito con quella condanna non era legato da nesso causaleall’eventuale inadempimento di [OSCURATO:PERSONA]. Questo è ciò che si ricavadalla analisi della motivazione della sentenza impugnata, da leggereunitamente a quanto la Corte aveva già esposto nel riepilogo dellosvolgimento del giudizio di primo grado: «4. L’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,con unico articolato motivo di appello, ha contestato che il tribunale, purNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026avendo evidenziato che il CTU aveva accertato che le carenze imputabili alComune di Frosolone non consentivano di effettuare alcun riconoscimentodei danni per la mancata progettazione, aveva ritenutocontraddittoriamente che per il mancato deposito della progettazione, laconvenuta doveva essere condannata al pagamento della somma di euro516.870,75, quale importo derivante dalla valutazione ipotetica costibenefici dell'impianto dal 2010 al 2016; inoltre l’appellante ha contestatoche la prova della presentazione nel progetto era stata fornita, siasettembre 2011, sia con la deposizione testimoniale dell'ingegner Cascella,resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il motivo è fondato. 4.1. Dalla citazioneintroduttiva di primo grado risulta che il Comune sulla base di due contratti(convenzioni regolanti la concessione di terreno) del giugno 2004, per ilripristino e la riattivazione di un campo eolico esistente denominato “AcquaSpruzza”, ed il suo ampliamento con un secondo campo denominato “AcquaSpruzza 2”, e di una ulteriore convenzione dell’ottobre 2007 (accordointegrativo e modificativo delle predette concessioni di terreno) stipulatinell’ambito di un campo eolico già esistente, aveva rilevato che tra le altreclausole vi era l’obbligo della società di progettare gratuitamente treaerogeneratori per conto del Comune, da realizzare a cura del Comune; ilComune ha dedotto l’inadempimento all’obbligo di progettazione,evidenziando che nel 2012, epoca dell’introduzione dei giudizio, per ilmutamento delle normative, il Comune non poteva più realizzare tali opere;il Comune ha chiesto il danno per mancato utile, consistente nel fatto che ilcomune avrebbe potuto edificare i tre aerogeneratori sin dal 2007, condanno stimato sino al 2012 pari a € 5.301.000; il Comune ha pure fattovalere il danno per la perdita di chances di edificare per le sopravvenutenormative, quantificando tale danno in € 2.000.000, senza alcunamotivazione in ordine al tipo danno da considerare e al criterio di calcolo»:così si legge a pagina 7. «[…] Ne consegue che del tuttoNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026contraddittoriamente il Tribunale ha riconosciuto il danno nella misura di €516.870,75, avuto riguardo al fatto che tale somma è relativa al calcolo deicosti/benefici, relativi al nuovo impianto eolico di tre aereogeneratori, chel’Enel avrebbe dovuto progettare, e che il Comune di Frosolone avrebbe poidovuto realizzare, per il periodo dal 2010 (anno in cui sarebbe statopossibile avviare la produzione di energia elettrica) ad oggi; tale sommariguarda l’utile che l’amministrazione avrebbe potuto ricavare dallarealizzazione dell’opera, fatto del tutto diverso dal costo della progettazionedell’opera, e non ricollegabile direttamente all’inadempimento dellaprogettazione, secondo quanto sopra motivato. Ne consegue che lastatuizione impugnata deve essere riformata e che la domanda dirisarcimento del danno per l’inadempimento all’obbligo di progettazionedeve essere rigettata, in mancanza di prova del danno specifico derivantedal solo inadempimento all’obbligo di progettazione»: così si legge allepagine 8 - 9;l) su tali premesse vanno respinti i primi due motivi dell’appelloincidentale del Comune, volti ad ottenere un risarcimento del danno dainadempimento nella misura di euro 5.301.000,00 (nelle conclusioniformulate in grado di appello il Comune aveva chiesto in via principale, sublettera b), la condanna dell’appellante principale «al risarcimento dei dannitutti arrecati al Comune di Frosolone a causa dell’inadempimentocontrattuale e in ragione del mancato utile e della definitiva perdita dichance che si quantificano in € 7.301.000,00 oltre interessi e rivalutazionemonetaria»), poiché nel giudizio di primo grado il Comune non avevaassolto l’onere di allegazione e prova del lamentato danno dainadempimento dell’obbligo di progettazione (pag. 9: «5. Con il primo esecondo motivo di appello incidentale, relativi al dedotto inadempimentoall’obbligo di progettazione, il Comune assume che la società non ha datoprova di aver adempiuto, motivo per cui i danni dovrebbero esserequantificati come in domanda; deduce l’erroneità della sentenza nella parteNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026in cui imputa parte dell'inadempimento al comune, in quanto non oggettodi eccezione da parte della società; gli inadempimenti rilevati dal CTU eranoestranei ai quesiti formulati. Osserva la Corte che i motivi sono infondati.Secondo quanto già motivato in relazione all’appello principale, l’unicodanno che poteva essere configurato è quello relativo al costo necessarioper la progettazione, in relazione al quale non è stata effettuata alcunadeduzione e non è stato offerto, né richiesto, alcun elemento di prova; ildanno allegato in citazione indicato nella somma di € 5.301.000,00 èrelativo agli utili che il Comune afferma che avrebbe potuto conseguiredall’opera realizzata per il periodo dal 2007 e sino al 2012, danno che nonè riconoscibile proprio perché l’unico inadempimento è quello relativo allaprogettazione; in ogni caso va dato atto che dalla consulenza tecnica risultache il calcolo eseguito dal Comune è anche errato in quanto tale calcolo nonha tenuto conto né dei tempi di realizzazione delle opere, né dei costinecessari per la realizzazione, né dei costi di manutenzione delle opere. Perquanto sopra esposto deve pure essere confermata l’ordinanza di rigettodell’istanza di rinnovazione della CTU, essendo le contestazioni dei quesiticome formulate del tutto irrilevanti ai fini decisori»);m) del pari, non può essere accolta la domanda di risarcimento deldanno da perdita di chance, quantificato dal Comune in euro 2.000.000,00,e ciò per una pluralità di ragioni:m’) per assoluto mancato assolvimento dell’onere di allegazione nelgiudizio di primo grado;m’’) perché con l’atto di citazione il danno da mancato utile era statochiesto solo fino al 2012 (dunque, alla data della domanda giudiziale) e ogniulteriore richiesta mirante a prolungare il periodo di riferimento,traducendosi nella proposizione di domanda (in parte) nuova, è preclusadal divieto dei nova in appello (art. 345 c.p.c.);m’’’) per mancato assolvimento dell’onere della prova, su piano delleprobabilità, di cui è gravato chi chiede il risarcimento da perdita di chance;Numero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026m’’’’) infine, e si tratta di un profilo assorbente, poiché l’inerzia delComune, rilevante ai fini dell’art. 1227, comma 2, c.c., ha spezzato ogninesso causale tra l’ipotetico inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], gravatounicamente dall’obbligo di progettazione, e il danno da perdita di chance (ocomunque da mancato guadagno), dovendosi ritenere che quantomeno giàin «epoca antecedente il [mese, n.d.r.] di settembre 2011», mutato ilquadro normativo, il Comune non fosse più in tempo per deliberarelegittimamente l’approvazione di un progetto e la realizzazione dell’opera.Si richiama quanto afferma la Corte d’appello, pagina 9-10: «6.1.Preliminarmente va rilevato che il Comune in citazione si è limitato adedurre la sussistenza di tale danno derivante dall’“inasprimento dellanormativa di settore”, quantificando tale danno in € 2.000.000,00 [chesommato al lamentato danno «da mancato utile» portava ad una richiestadi euro 7.301.000,00, pari a euro 5.301.000,00 più euro 2.000.000,00,come da già ricordate conclusioni in via principale, sub lettera b), n.d.r.],senza null’altro dedurre o allegare circa il tipo di danno richiesto e lemodalità di calcolo della somma richiesta. Con l’appello incidentale vienerichiesto che tale danno sia quantificato in relazione al mancato utilerapportato a tutta la vita nominale degli aerogeneratori, pari a venti anni,quantificato dal CTU in € 3.500.000. […] Orbene, nella fattispecie, varilevato che, come sopra già motivato, il Comune, in mancanza di previsionedi un termine certo per la consegna della progettazione ben avrebbe potutoevitare il danno in questione attivandosi ex art. 1224 cc, assegnando untermine congruo, recedendo dal contratto e affidando la progettazione aterzi; dalle stesse allegazioni di parte attrice risulta che il Comune hasollecitato l’adempimento per la prima volta solo con la raccomandata del24/5/2011; l’ENEL con la missiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA], segnalavaall’amministrazione, con riguardo alla possibilità di poter installare i treaerogeneratori di cui sopra, che, “come già ribadito in occasione di tutti gliincontri tenuti il territorio di Frosolone e, in particolare, la zona interessataNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026dall’impianto, è gravata da vincoli di carattere ambientale e paesaggisticoche impediscono la realizzazione dell’impianto”, fatto allegato pure dalComune nella citazione introduttiva del giudizio, cosicché già da epocaantecedente il settembre del 2011 deve ritenersi che il Comune non potesseprocedere all’approvazione e alla realizzazione dell’impianto per cui è causa.Ne consegue che deve essere confermata la statuizione di rigetto del dannoda perdita di chances, in quanto ove il Comune si fosse attivatotempestivamente mediante il rimedio di cui all’art. 1224 cc, avrebbe benpotuto evitare la lesione allegata»;n) è infondata anche la «domanda di cessione dei locali».3. La gran parte dei motivi attiene al tema del danno da inadempimentocontrattuale.3.1. Col primo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360,comma 1, numeri 3 e 5. c.p.c., si deduce: «Nullità della sentenza per difettoe/o carente e/o illogica motivazione, ex art. 132 cod. proc. civ., comma 2°,n. 4 e art. 111 Cost., comma 6° - Mancata valorizzazione di fatti statiaffermati dalla controparte con modalità sufficientemente specificate, chese considerati avrebbero consentito, secondo parametri di elevataprobabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gliestremi della fattispecie rivendicata».Il mezzo come illustrato alle pagine 11-16 è genericamente formulatocon mescolanza di motivi, sollecita una diversa valutazione dei fatti,presenta come carente o illogica una motivazione non condivisa e pertantoè inammissibile.Vi è in ogni caso un profilo di inammissibilità di carattere radicale eassorbente poiché col motivo di ricorso ora in esame e così formulato ilricorrente non si confronta con una delle rationes decidendi sottese allasentenza impugnata e in particolare con quella che, sul piano logico-giuridico, riveste una posizione di priorità.Numero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026Tale ratio decidendi può essere così illustrata: premesso che leconvenzioni del 2004 – 2007 non indicavano il «tempo dell’adempimento»(artt. 1183 e ss. c.c.) e che solo con lettera 24 maggio 2011 il Comuneaveva sollecitato, e per la prima volta formalmente richiesto, la consegnadella progettazione (si noti che anche questi punti della motivazione nonsono stati attinti dal motivo di ricorso, con ciò che ne consegue), «in ognicaso» anche a ravvisare la violazione dell’obbligo di progettazionedell’impianto eolico, e dunque a ritenere provato l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] per omessa consegna del progetto, l’unico danno risarcibileche possa ipotizzarsi, in quanto conseguenza immediata e direttadell’inadempimento (art. 1223 c.c.), sarebbe quello «riferito ai costinecessari per l’effettuazione di detta attività o per la necessità di rivolgersiad altri, e non al danno allegato dall’attrice, derivante dalla mancatarealizzazione e utilizzazione dell’opera (realizzazione che era a carico dellastessa parte committente)» (pag. 8 della sentenza, par. 4.3.).Da tale affermazione, non censurata dal motivo in esame, la Corted’appello di Campobasso, richiamati alcuni precedenti di legittimità (Cass.,sez. I, 15 febbraio 2008, n. 3794; Cass., sez. lav., 24 maggio 2001, n.7093), ha tratto, correttamente, la conclusione secondo cui non avendo ilComune assolto l’onere della prova («certa e concreta», dice Cass. n.3794/2008) della sussistenza del danno da mancata consegna del progetto,con riguardo al pregiudizio economico sofferto e alla sua derivazione causaledall’inadempimento (danno conseguenza), allora la domanda dirisarcimento del danno contrattuale va integralmente respinta e dunque, inriforma della sentenza di primo grado (che pure, ma sulla base di un diversoragionamento ossia in relazione all’inerzia del Comune, aveva ritenutoinsussistente l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e infondata la domandadi risarcimento del danno da perdita di chance), non può essere riconosciutocome pregiudizio risarcibile neppure quello, quantificato in euroNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026516.870,75, ravvisato dal C.T.U. in relazione al «calcolo dei costi/benefici»con valutazione fatta propria dal Tribunale di Isernia.Netto sul punto è il dispositivo della sentenza impugnata:«- in accoglimento dell’appello principale ed a parziale modifica dellasentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dal Comune dirisarcimento del danno per il dedotto inadempimento all’obbligo diprogettazione;- rigetta l’appello incidentale;- conferma per il resto la sentenza impugnata».Il ragionamento svolto dalla Corte d’appello è conforme al costanteorientamento di legittimità. Per riprendere uno dei precedenti menzionatinella sentenza impugnata, «in una causa in cui non è stata formulata unadomanda di condanna generica al risarcimento dei danni, bensì di condannaal risarcimento di danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio,l'onere dell'attore non si esaurisce nell'allegare e nel dimostrare l'esistenzadi una mera potenzialità di danno subito, ma postula che sia fornita la provacerta e concreta di tale danno, così da consentirne la liquidazione, oltre chela prova del nesso causale tra il danno stesso ed i comportamenti illegittimiaddebitati alla controparte» (Cass., sez. I, 15 febbraio 2008, n. 3794).Il motivo in esame, però, prima ancora che infondato è radicalmenteinammissibile perché non censura in alcun modo la ratio decidendi oraanalizzata, posta a base non solo dell’accoglimento dell’appello dell’odiernacontroricorrente ma anche, e specularmente, del rigetto dei primi duemotivi dell’appello incidentale del Comune (v. il paragrafo 5 della sentenzaimpugnata; v. anche supra, par. 2, lettera l)), e che concerne la questionedella sussistenza o meno di un danno contrattuale risarcibile e la statuizionedi rigetto della corrispondente domanda sulla quale si è formato il giudicato(v., fra le tante, Cass., sez. III, ord. 6 aprile 2025, n. 9059; Cass., sez. I,ord. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass., sez. III, 13 luglio 2005, n. 14740;Numero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026sul giudicato interno, Cass., sez. I, ord. 16 giugno 2025, n. 16034; Cass.,sez. I, ord. 7 maggio 2024, n. 12362).3.2. Il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma, 1,n. 3 e n. 5, c.p.c., deduce «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1176, 1366, 1375, 1218, 1460, 1183 e 2697 cod. civile. Omessa e/oinsufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso edecisivo del giudizio».Il motivo è inammissibile perché del tutto generico quanto al profilodella asserita violazione di norma di legge e volto, per la restante parte, asollecitare una diversa valutazione delle risultanze probatorie preclusa algiudice di legittimità e, comunque, perché, svolgendo considerazioni variesul tema della prova dell’inadempimento dell’obbligo di consegnare un«progetto definitivo, corredato di computi metrici e della necessitatavalutazione di impatto ambientale», non si confronta con la ratio decidendiinerente al mancato assolvimento dell’onere della prova in ordine al dannorisarcibile.3.3. Per la stessa ragione è radicalmente inammissibile il terzo motivo,rubricato «Art 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. - Violazione dell'art 116 cod.proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ. - Omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio, riguardante la circostanza e/oaccadimento dichiarato in un documento non sufficientemente valutato;nonché nella parte in cui male veniva esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova», col quale in realtà si lamenta l’insufficiente oillogica valutazione o il non prudente apprezzamento di documenti (lalettera 27 settembre 2011 inviata da Enel GreenPower, il sollecito 10ottobre 2011 inviato dall’amministrazione comunale) e col quale in ognicaso non si censura la ratio decidendi sopra illustrata, desumibile inparticolare dai paragrafi 4.3. e 5 nei quali la Corte d’appello spiega perchénel caso di specie non può essere accolta una domanda di risarcimento deldanno da inadempimento contrattuale.Numero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/20263.4. Del pari sono inammissibili gli altri motivi relativi alle domanderisarcitorie:- il quarto motivo, col quale si deduce «Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – Art.360 n. 5 cod. proc. civ.» è, in realtà, volto a lamentare gli «errori divalutazione» asseritamente commessi dalla Corte d’appello nell’esame dellalettera 27 settembre 2011 e delle deposizioni dei testi ing. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima, ad avviso del ricorrente, deltutto trascurata;- il quinto motivo («Art. 360 comma 1, n. 3 – Violazione e falsaapplicazione Artt. 271 e 272 [OSCURATO:PERSONA] (nomina RUP; inserimentoprogetto piano triennale opere pubbliche); nonché Art. 2697 cod. civ.(mancanza allegati al progetto: computi metrici e valutazione di impattoambientale)»), è rivolto ad un passaggio della motivazione privo didecisività;- il sesto motivo («Art. 360 c.p.c. primo comma n. 3 – Violazione efalsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 112 - 99 e 183, sestocomma, cod. prc. civ. - Modifica e/o ampliamento oggetto della domanda,correttezza della motivazione»), è apparentemente volto a censurare ilparagrafo 4.3. della sentenza impugnata, ma manca di perspicuità perchéviene dedotto un error in procedendo (pag. 36) quando si prospetta, colrichiamo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., un non meglio identificato viziodi giudizio, confondendo altresì la piana applicazione della regola dell’oneredella prova gravante sull’attore col tema delle eccezioni in senso stretto odel vizio di ultrapetizione o delle mere difese formulate dal convenuto, alpunto da risultare incomprensibile o comunque non attinente alle questionitrattate nella sentenza impugnata;- il settimo motivo («Art. 360 n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. - Violazione efalsa applicazione Art. 194 cod. proc. civ.; Art. 1176, 1218 e 2697 cod. civ.;Nullità della sentenza per violazione dell'Art. 132, secondo comma n. 4 cod.Numero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026proc. civ . Danno da perdita di Chance; Mancata cessione dei locali»), èapparentemente volto a censurare il paragrafo 5 della sentenza impugnata(sul rigetto dei primi due motivi di appello incidentale), ma in realtà è fuoribersaglio, poiché nelle pagine 41-47, oltre ad essere ripetitivo laddoverichiama il sesto motivo, si sofferma inutilmente sui quesiti assegnati alC.T.U., sulle valutazioni del C.T.U., sui rilievi critici svolti dal C.T.P. delComune o sul tema della quantificazione dei danni o sull’inottemperanza diEnel a un’ordinanza ex art. 210 c.p.c. del giudice di primo grado (questioneche peraltro non risulta essere stata posta in appello), quando invece èchiaro che secondo la Corte d’appello, attese le ragioni a fondamento delrigetto di tutte le domande risarcitorie del Comune, l’espletata C.T.U. si èrivelata superflua; mentre nelle pagine 48-51 accenna solo genericamenteall’art. 2224 c.c. senza svolgere una argomentata e puntuale critica sotto ilprofilo della denunciata violazione di norma, formula considerazionidiscussione, ossia l’essere sopravvenute condizioni ostative allarealizzazione e installazione di nuovi impianti eolici, senza peraltro megliocircostanziare, anche quanto alla cronologia, gli eventi evocati né spiegarequale fosse il termine per l’adempimento dell’obbligazione gravante sullacontroparte;- motivi tutti, questi, che ancora una volta non attingono la ratiodecidendi e che sono, anche solo sotto questo comune profilo, inammissibili.4. Una menzione a parte va fatta a quanto illustrato alle pagine 51-54sempre all’interno del settimo motivo (così rubricato: «Art. 360 n. 3, 4 e 5cod. proc. civ. - Violazione e falsa applicazione Art. 194 cod. proc. civ.; Art.1176, 1218 e 2697 cod. civ.; Nullità della sentenza per violazione dell'Art.132, secondo comma n. 4 cod. proc. civ . Danno da perdita di Chance;Mancata cessione dei locali»), laddove il ricorso mira a censurare il mancatorigetto della domanda cosiddetta «di cessione dei locali» (paragrafo 6.2.della sentenza impugnata).Numero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026Deduce il ricorrente che le convenzioni n. 969 e n. 970 del 2004prevedevano, all’ultimo comma dell’art. 4, tra le obbligazioni di Enel GreenPower, anche la seguente: «[OSCURATO:PERSONA] si impegna a cederegratuitamente e immediatamente la parte dei locali siti in località AcquaSpruzza non utilizzati per la gestione del campo prova e, al terminedell’iniziativa dell’allaccio alla nuova A.T., i restanti locali».La Corte d’appello, dopo aver premesso che «Quanto all’erroneo rigettodella domanda di cessione dei locali, l’appellante ha ribadito che leconvenzioni n. 969 e 970, all’ultimo comma dell’art. 4, prevedevanol’impegno della società a cedere gratuitamente ed immediatamente la partedei locati siti in località [OSCURATO:PERSONA] non utilizzati per la gestione delcampo prova e successivamente all’allaccio all’AT, dei restanti locali;nessuna ulteriore specificazione del motivo di appello è stata effettuata» edopo aver dunque evidenziato una certa genericità del motivo di appello,ha comunque deciso nel merito confermando il rigetto della domanda giàpronunciato in primo grado.Secondo la Corte d’appello, la generica previsione di cui all’art. 4, u.c.delle convenzioni era indeterminata e avrebbe richiesto una ulteriorespecificazione che invece è mancata per fatto del Comune.In effetti, la previsione contrattuale sopra riportata non descrive conprecisione quali fossero i locali da cedere «immediatamente», mentrequanto ai «restanti locali» la cessione era subordinata a una condizione cheneppure l’odierno ricorrente afferma essersi verificata.Ad ogni modo, la motivazione resa dalla Corte d’appello muove da unainterpretazione del testo contrattuale, ne rileva la indeterminatezza quantoall’oggetto e - sulla base delle allegazioni di parte e del risultato delle provetestimoniali - prosegue con una valutazione di fatto, relativa a un accordotra le parti preso in occasione della riunione del 6 ottobre 2010 e a quantoaccaduto successivamente.Questo l’iter argomentativo seguito:Numero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026«Il motivo deve essere rigettato.Parte convenuta in comparsa di costituzione in primo grado hacontestato che nella riunione del 6 settembre 2011 fu concordato tra le partiche un rappresentante del Comune avrebbe dovuto contattare Enel GreenPower per definire catastalmente i confini della proprietà da trasferire; taleimpegno era stato disatteso dal Comune; detta allegazione non è stata maispecificamente contestata dalla parte attrice; i testi di parte convenutahanno confermato che nella riunione del 6 settembre 2011 furono presiaccordi per la cessione dei locali ai quali il Comune non dette seguito.Ne consegue che, in mancanza di qualsiasi prova circa l’esattaidentificazione (anche catastale) degli immobili in contestazione, deveessere confermata la statuizione relativa al rigetto della domanda».Sostiene il ricorrente che la prova dell’adempimento era a carico di [OSCURATO:SOCIETA]; che l’unico testimone esaminato sul punto era stato l’ing.[OSCURATO:PERSONA], il quale dichiarò: «ricordo che la riunione venne indetta perdeliberare la cessione dell’area, ma non ricordo se si discusse di aspetticatastali. Non so se il tecnico del comune provvide a contattare Enel»; chela Corte d’appello «ha male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, censura consentita ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.»; che la motivazione era assente o apparente, manifestamente eirriducibilmente contraddittoria, perplessa, incomprensibile e tale da violarel’art. 132, n. 5, c.p.c. e l’art. 115 c.p.c.Premesso che la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., le cui ragionisono imprecisate, è del tutto fuori luogo e che la Corte d’appello hasinteticamente, ma in modo chiaro ed esaustivo motivato la propriadecisione, il motivo è inammissibile in primo luogo perché non attacca inalcun modo la ratio decidendi della statuizione, non certo imperniata sultema dell’adempimento e della relativa prova, ma su quello delladeterminazione, mancata, dell’oggetto del contratto, rilevante già sul pianodella validità dell’accordo, prima ancora che su quello della relativaNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026esecuzione; in secondo luogo, perché si limita a lamentare l’erroneità delladecisione senza spiegare quale sarebbe il vizio (di giudizio o di attività)rilevante ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, con ciò nonassolvendo l’onere di specificità posto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.;in terzo luogo, perché non indica quali criteri la Corte d’appello avrebbe inipotesi violato nell’interpretare il contratto sul punto relativo alla cessionedei locali; in quarto luogo perché incontra la preclusione derivante dalla c.d.doppia conforme, essendo pacifico che la Corte d’appello ha confermato ladecisione del Tribunale, mentre il ricorrente non ha compiutamente assoltol’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, nonché didimostrare che quelle ragioni sono tra loro diverse.5. In conclusione il ricorso è inammissibile.6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.7. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 30.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il27 novembre 2025.Il PresidenteNumero registro generale 15696/2022Numero sezionale 4180/2025Numero di raccolta generale 14473/2026Data pubblicazione 15/05/2026Marco Marulli
Sentenza Cassazione n. 14473/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris