Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 15362/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35221/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatain ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 79, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente– avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 7490/2018depositata il 22/11/2018 .

R.G.n. 35221/2018 Ad. 03/05/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 03/05/2023 , dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda trae origine da un’istanza di dichiarazione di fallimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che venne rigettata, con liquidazione delle spese in favore del difensore della fallenda, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale iniziò una procedura esecutiva presso terzinei confronti della [OSCURATO:PERSONA] .

Il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione, che venne accolta in primo grado con conferma in appellocon condanna del Longo alle spese. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione , avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 7490 del 22/11/2018,affidato a sei motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA].

La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale il Procuratore generale non ha presentato conclusionie risulta il deposito di memorie da entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso, proposti dal Longo avverso la sentenza d’appello, vertono sull’erronea declaratoria di contumacia in primo grado (violazione dell’art. 291 cod. p roc . c iv .); sulla responsabilità solidale ed illimitata del soggetto che ha speso il nome della società estera non riconosciuta nell’ordinamento interno (violazione dell’art. 2509 bis c od . c iv .); sull’erronea co ndanna per lite temeraria (violazione dell’art. 96 cod. p roc . c iv . ); sulla mancata compensazione delle spese di lite (violazione dell’art. 92 cod. p roc . civ.); sull’erronea conferma della liquidazione delle spese di lite portata dalla sentenza di primo grado (violazione dell’art. 91 cod. proc.c iv . e del DM n. 55 del 2014) e sull’erronea liquidazione delle R.G.n. 35221/2018 Ad. 03/05/2023; estensore: C. Valle spese di lite (violazione dell’art. 91 cod. p roc . c iv . e del DM n. 55 del 2014).

Il terzo pignorato non è stato in alcun modo parte nelle fasi di merito, in quanto non risulta che la lite sia mai stata portata a sua conoscenza.

A tanto consegue che sono state violate le norme processuali in tema di integrità del contraddittorio, posto che (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 - 01) i n tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.

Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, cod.proc. c iv ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, cod. p roc . c iv . (tra le ultime, Cass. n. 6644 del 16/03/2018 Rv. 648481, Cass. n. 4665 del 21/2/2021, Rv. 660603).

La gravata sentenza - con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con un litisconsorte indefettibile – va p ertanto cassata, con rinvio al giudice di primo grado, in persona di diverso giudicante, ai sensi dell’art. 383 terzo comma cod. p roc . c iv ., affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con il terzo pignorato , illegittimamente pretermesso nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell'intero giudizio, alla stregua dell'effettiva condotta di tutte le parti.

R.G.n. 35221/2018 Ad. 03/05/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, cassarsi la sentenza impugnata e rimettersi la causa al Tribunale di Roma , in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorioanche con i l terzo pignorato, illegittimamente pretermess o nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell'intero giudizio, alla stregua dell'effettivacondotta di tutte le parti.

Il ricorso non è stato rigettato, non sussistono quindi i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l . n. 228 dicembre 2012, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M. decidendo sul ricorso cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35221/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatain ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 79, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente– avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 7490/2018depositata il 22/11/2018 . R.G.n. 35221/2018 Ad. 03/05/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 03/05/2023 , dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda trae origine da un’istanza di dichiarazione di fallimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che venne rigettata, con liquidazione delle spese in favore del difensore della fallenda, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale iniziò una procedura esecutiva presso terzinei confronti della [OSCURATO:PERSONA] . Il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione, che venne accolta in primo grado con conferma in appellocon condanna del Longo alle spese. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione , avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 7490 del 22/11/2018,affidato a sei motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale il Procuratore generale non ha presentato conclusionie risulta il deposito di memorie da entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso, proposti dal Longo avverso la sentenza d’appello, vertono sull’erronea declaratoria di contumacia in primo grado (violazione dell’art. 291 cod. p roc . c iv .); sulla responsabilità solidale ed illimitata del soggetto che ha speso il nome della società estera non riconosciuta nell’ordinamento interno (violazione dell’art. 2509 bis c od . c iv .); sull’erronea co ndanna per lite temeraria (violazione dell’art. 96 cod. p roc . c iv . ); sulla mancata compensazione delle spese di lite (violazione dell’art. 92 cod. p roc . civ.); sull’erronea conferma della liquidazione delle spese di lite portata dalla sentenza di primo grado (violazione dell’art. 91 cod. proc.c iv . e del DM n. 55 del 2014) e sull’erronea liquidazione delle R.G.n. 35221/2018 Ad. 03/05/2023; estensore: C. Valle spese di lite (violazione dell’art. 91 cod. p roc . c iv . e del DM n. 55 del 2014). Il terzo pignorato non è stato in alcun modo parte nelle fasi di merito, in quanto non risulta che la lite sia mai stata portata a sua conoscenza. A tanto consegue che sono state violate le norme processuali in tema di integrità del contraddittorio, posto che (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 - 01) i n tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, cod.proc. c iv ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, cod. p roc . c iv . (tra le ultime, Cass. n. 6644 del 16/03/2018 Rv. 648481, Cass. n. 4665 del 21/2/2021, Rv. 660603). La gravata sentenza - con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con un litisconsorte indefettibile – va p ertanto cassata, con rinvio al giudice di primo grado, in persona di diverso giudicante, ai sensi dell’art. 383 terzo comma cod. p roc . c iv ., affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con il terzo pignorato , illegittimamente pretermesso nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell'intero giudizio, alla stregua dell'effettiva condotta di tutte le parti. R.G.n. 35221/2018 Ad. 03/05/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, cassarsi la sentenza impugnata e rimettersi la causa al Tribunale di Roma , in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorioanche con i l terzo pignorato, illegittimamente pretermess o nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell'intero giudizio, alla stregua dell'effettivacondotta di tutte le parti. Il ricorso non è stato rigettato, non sussistono quindi i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l . n. 228 dicembre 2012, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P.Q.M. decidendo sul ricorso cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera d
Sentenza Cassazione n. 15362/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris