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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 22446/2026

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e di sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 21 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Romarigettava la richiesta di affidamento in prova formulata dall’odierno ricorrente, osservandoche, la personalità dell'istante proclive al crimine, la recente commissione di reati, l’assenzadi revisione critica e di proposte risocializzanti, non consentivano di concedere la misuraalternativa di massimo respiro.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrenteformulando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc. pen.Osserva che l ’ istanza proposta al Tribunale di sorveglianza che, ai f inidell’autosufficienza, allega al ricorso unitamente alla prova del deposito e della iscrizione nelrelativo registro, aveva ad oggetto sia l’istanza di affidamento in prova, sia quella disemilibertà e che il Tribunale di sorveglianza ha totalmente omesso di pronunciarsi su taleseconda domanda, sia pure implicitamente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso.

Ha osservato che l’ammissione al regime della semilibertà di cui all’art. 50, comma 1legge n. 354 del 1975, quando non ricorrano i presupposti per l’affidamento in prova aiservizi sociali, presuppone che la pena detentiva residua da espiare non sia superiore amesi sei, mentre nel caso in esame, residua una pena da espiare di anni tre e mesi tre direclusione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Questa Corte ha affermato che «In tema di ricorso per cassazione, lamancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparenteintegrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3,cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto,Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a penadi nullità» (Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771-01).3.

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha del tutto omesso dimotivare sulla domanda avente ad oggetto la misura alternativa alla detenzionedella semilibertà, avendo esaminato solo quella proposta in via principale diaffidamento in prova.Né, d’altro canto, può ritenersi che l’insussistenza dei presupposti per lamisura alternativa possa consentire una totale assenza di argomentazione sulpunto.4.

Per i motivi esposti, deve disporsi l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla misura alternativa dellasemilibertà con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Romaperché riesamini l’istanza colmando le lacune motivazionali evidenziate.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla misura alternativadella semilibertà con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di RomaCosì è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 21 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Romarigettava la richiesta di affidamento in prova formulata dall’odierno ricorrente, osservandoche, la personalità dell'istante proclive al crimine, la recente commissione di reati, l’assenzadi revisione critica e di proposte risocializzanti, non consentivano di concedere la misuraalternativa di massimo respiro.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrenteformulando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc. pen.Osserva che l ’ istanza proposta al Tribunale di sorveglianza che, ai f inidell’autosufficienza, allega al ricorso unitamente alla prova del deposito e della iscrizione nelrelativo registro, aveva ad oggetto sia l’istanza di affidamento in prova, sia quella disemilibertà e che il Tribunale di sorveglianza ha totalmente omesso di pronunciarsi su taleseconda domanda, sia pure implicitamente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso. Ha osservato che l’ammissione al regime della semilibertà di cui all’art. 50, comma 1legge n. 354 del 1975, quando non ricorrano i presupposti per l’affidamento in prova aiservizi sociali, presuppone che la pena detentiva residua da espiare non sia superiore amesi sei, mentre nel caso in esame, residua una pena da espiare di anni tre e mesi tre direclusione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Questa Corte ha affermato che «In tema di ricorso per cassazione, lamancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparenteintegrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3,cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto,Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a penadi nullità» (Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771-01).3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha del tutto omesso dimotivare sulla domanda avente ad oggetto la misura alternativa alla detenzionedella semilibertà, avendo esaminato solo quella proposta in via principale diaffidamento in prova.Né, d’altro canto, può ritenersi che l’insussistenza dei presupposti per lamisura alternativa possa consentire una totale assenza di argomentazione sulpunto.4. Per i motivi esposti, deve disporsi l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla misura alternativa dellasemilibertà con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Romaperché riesamini l’istanza colmando le lacune motivazionali evidenziate. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla misura alternativadella semilibertà con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di RomaCosì è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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