CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23841/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 26.3.2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma, a parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 171 ter L. 633/1941 relativo alla condotta di detenzione per la vendita di cd e dvd contenenti l'abusiva riproduzione di opere musicali e cinematografiche, ma ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. riferito ai medesimi supporti informatici, rideterminando la pena nella misura di sei mesi di reclusione ed C 400,00 di multa. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il ì quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 175 e 133 cod. pen. e al vizio motivazionale, il diniego della non menzione della condanna nel certificato penale a supporto del quale la Corte di appello aveva ritenuto l'opportunità, trattandosi di reati offensivi della fede pubblica, che la pronuncia risultasse esplicitata nel suddetto certificato. Rileva come le suddette argomentazioni fossero in primo luogo in contrasto con il principio dell'emenda sotteso al suddetto beneficio, volto a favorire il recupero sociale del condannato attraverso la valutazione riservata alla discrezionalità del giudice, dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. cui è estraneo ogni riferimento alla natura del reato ed in secondo luogo come del tutto arbitrario risultasse il metro dell'opportunità utilizzato dalla Corte di appello. Rileva in ogni caso come la non menzione mai avrebbe potuto riguardare i reati concernenti la legge sul diritto di autore, contemplati al capo 1) dell'imputazione, i quali erano stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, ma semmai il solo delitto di ricettazione ricompreso nel diverso ambito dei reati contro il patrimonio. Conclude pertanto chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con l'applicazione diretta all'imputato del beneficio richiesto [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato. Ove, infatti, si consideri che il riconoscimento del beneficio ex art. 175 cod. pen. deve essere calibrato esclusivamente sui parametri di cui all'art. 133 cod. pen., deve escludersi che la natura del reato, quali che fossero le ragioni addotte dalla difesa a supporto della richiesta, possa costituire una risposta adeguata ai fini del diniego opposto al riguardo dalla Corte distrettuale, non afferendo né alla valutazione complessiva del fatto né alla personalità dell'imputato. La ratio sottesa al riconoscimento della non menzione non risiede, del resto, nella pubblicità legata alla tipologia del reato al quale è riferita la condanna a tutela dei terzi, bensì nell'agevolazione al reinserimento sociale ad esclusivo beneficio del condannato, così da escludere che le conseguenze del reato possano tradursi in ostacoli al suo percorso lavorativo o alla sua futura affermazione in termini positivi all'interno della collettività, essendosi già il legislatore fatto carico con lo sbarramento riferito alla misura della pena inflittagli in concreto di impedire l'applicazione dell'istituto alle condotte connotate da gravità. Dovendo perciò sulla scorta di tali rilievi ritenersi che per effetto della proposta impugnativa si sia formato un valido rapporto processuale, si impone stante la preliminare verifica delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. ed avuto riguardo al contenuto dello stesso ricorso che non mette in discussone l'affermazione di responsabilità, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuto decorso del termine di prescrizione. Calcolando infatti il termine di otto anni previsto quale massima pena edittale dall'art. 648 cod. pen. maggiorato di due anni, pari ad 1/4 per effetto dell'interruzione ex art. 161 cod. pen. a decorrere dalla data di perfezionamento del reato, risalente al 3.10.2011, la prescrizione risulta essere maturata, non risultando esservi state sospensioni, in data 3.10.2021. Segue, conseguentemente, a tale esito l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto p