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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 09459/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso \udito il difenso]re [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Piacenza, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], con la quale il predetto, in esito al rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di omicidio colposo (art. 589 commi 1 e 2 cod. pen.) in danno di [OSCURATO:PERSONA] in Vigolzone - [OSCURATO:PERSONA] di Sotto (PC) il 18 marzo 2013.

La dinamica dell'incidente stradale è stata ricostruita nelle sentenze di merito, conformi, nei termini di seguito indicati.

Il giorno 18 marzo 2013 alle ore 19.50, l'imputato alla guida della autovettura Audi modello TTS Coupè, procedendo sulla SP 654R con asfalto bagnato/ con direzione di marcia Vigolzone-Ponte dell'Olio, giunto in prossimità della progressiva chilometrica 14+300 nel centro abitato di Borgo di Sotto nei pressi della intersezione T posta a destra e regolarmente segnalata, in un tratto di strada rettilineo con illuminazione pubblica presente e funzionale, aveva investito il pedone [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva iniziato da circa due secondi l'attraversamento da sinistra verso destra: Ballotta era stato caricato sul cofano e successivamente, mentre l'auto aveva proseguito nella direzione di marcia e si era arrestata a circa 66 metri dal punto d'urto, era stato proiettato per circa 13 metri sul margine sinistro della carreggiata ed era così deceduto sul colpo a causa di lesioni cranioencefaliche e viscerali- toraciche.

I profili di colpa addebitati all'imputato sono stati la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia e la violazione delle norme della disciplina sulla circolazione stradale e segnatamente dell'art. 141 commi 1, 2 e 3 D.Igs 30 aprile 1992 n. 285 per aver tenuto una velocità di circa 96 km/h a fronte del limite vigente indicato in apposita segnaletica verticale di 50 km/h i 'ti comunque non adeguata alle condizioni della strada; dell'art. 190 comma 2 C.d.S. per non aver consentito a [OSCURATO:PERSONA], pedone che aveva già iniziato l'attraversamento di quel tratto di strada da sinistra verso destra con impegno della carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando tre motivi. 2.1 Con il primo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità sotto il profilo della sussistenza del nesso di causa.

Il difensore lamenta che i giudici di merito avrebbero dovuto individuare il punto in cui si era trovata l'autovettura nel momento in cui il pedone aveva iniziato l'attraversamento e stabilire di conseguenza se il pedone fosse o meno visibile e verificare, altresì, se il rispetto delle regole cautelari violate avrebbe potuto impedire l'evento.

In particolare il ricorrente evidenzia che: - i giudici erano partiti dall'assunto che il limite di velocità presente in loco fosse di 50 km/h, quando invece lo stesso [OSCURATO:PERSONA] del Pubblico Ministero davanti al Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che in quel punto poteva essere di 90 km/h. - i giudici non avevano individuato con precisione la velocità a cui marciava l'auto dell'imputato, se non sulla base di dati congetturali, quale quello dei metri percorsi dopo l'urto e della distanza a cui il corpo dell'investito era stato proiettato.

La sentenza non si era confrontata con le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] della difesa, che, attraverso specifici calcoli e utilizzando metodiche rispettose delle regole della più moderna letteratura scientifica al riguardo, aveva ritenuto che la velocità di marcia dell'auto fosse di 50 km/h. - i giudici non avevano individuato quale sarebbe stata la velocità di marcia alla quale l'evento sarebbe stato evitato; sarebbe stato necessario stabilire il tempo di percorrenza da parte del pedone della semicarreggiata di sinistra per poi valutare, considerato il tempo psicotecnico di reazione dell'automobilista, se la velocità tenuta avrebbe consentito l'utile arresto.

Sotto tale profilo i giudici non avevano considerato che la teste Bergonzi, che seguiva a 15 metri di distanza l'auto dell'imputato, aveva riferito di essersi accorta solo che tale auto aveva urtato una sagoma e non avevano considerato, altresì, che secondo il [OSCURATO:PERSONA] della difesa nel punto in cui il pedone aveva iniziato l'attraversamento non vi erano lampioni.

Nonostante tali dati rilevanti, la Corte era giunta alla conclusione che il pedone fosse visibile e che l'urto fosse evitabile, utilizzando un argomento meramente ipotetico e congetturale, quale quello per cui, essendo il pedone una persona anziana, necessariamente aveva proceduto con andatura lenta.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo ed al giudizio di prevedibilità ed evitabilità.

Il difensore osserva che nella sentenza impugnata non era stato adeguatamente affrontato il tema della evitabilità dell'evento e che la inadeguatezza della velocità di andatura dell'imputato era stata desunta in maniera illogica dal fatto che l'imputato non aveva posto in essere manovre di emergenza, in tal modo invertendo i termini del ragionamento probatorio.

Ancora unevolta il ricorrente sottolinea che i giudici avrebbero dovuto indicare quale fosse la velocità adeguata capace di evitare l'urto nelle condizioni date e poi rilevare la mancata tenuta del comportamento rispettoso della regola cautelare.2.3.

Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.

Il difensore osserva che la Corte avrebbe motivato in ordine alla graduazione della sanzione con un mero richiamo alla gravità del fatto, utilizzata anche per motivare in ordine alla determinazione della pena: lo stesso parametro, dunque, aveva portato ad individuare una pena- base pari ad un settimo del massimo edittale ed una sanzione accessoria pari ad un terzo del massimo previsto, sicché mancava qualsiasi proporzione tra le due sanzioni irrogate,.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l' inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo ,~ ed il secondo motivo, attinenti alla individuazione del nesso di causa e della colpa in capo all'imputato/ sono infondati. 2.1.0ccorre dare atto che nel censurare la sentenza impugnata sotto tali specifici profili, il ricorrente contesta anche alcuni dati di fatto che i giudici di merito hanno invece ritenuto come provati.

In particolare la Corte ha osservato: - che dalla documentazione fotografica era emersa la presenza di numerosi lampioni funzionanti e dislocati in maniera tale da illuminare adeguatamente la strada e che l'azionamento dei fari anabbaglianti aveva permesso a Bernazzani di avere una buona visuale; - che l'asfalto era bagnato e pertanto scivoloso ed il tratto di strada interessato dall'incidente era in prossimità di abitazioni, sicché il conducente pi(fe;a4 avrebbe dovuto adeguare la velocità in relazione a tali condizioni e0.:1».0 notturna; in loco era vigente il limite di velocità di 50 km/h segnalato da un cartello ben visibile; - che la vittima aveva attraversato in un punto in cui non vi era apposita segnaleticaii,ba aveva proceduto da sinistra verso destra, ossia partendo dalla semicarreggiata opposta rispetto a quella di percorrenza dell'automobilista, con un'andatura che, data l'età e la stazza, doveva ritenersi non sostenuta, sicché il conducente dell'auto era stato nelle condizioni di avvedersi della sua presenza già nel momento dell'inizio dell'attraversamento.

E' principio consolidato quello per cui sono estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Nel caso di specie la motivazione della Corte di Appello, in continuità con quella di primo grado, appare coerente con i dati di fatto riportati e esente da profili di illogicità.

Di contro le censure del ricorrente sono generiche e volte a sollecitare la Corte di legittimità ad una rilettura del compendio probatorio, inammissibile. 2.2.Anche sotto il profilo giuridico la sentenza impugnata, nella individuazione del nesso di causalità e nella affermazione della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, non si presta a censure. 2.2.1 In linea generale si ribadisce che in tema di delitti colposi, per stabilire la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e l'evento, occorre verificare la sussistenza non solo della causalità della condotta (ossia la dipendenza dell'evento dalla condotta, quale condicio sine qua non in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili), ma altresì la sussistenza della causalità della colpa, intesa come introduzione da parte del soggetto agente del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio (Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Scalise, Rv. 266645).

Non ogni evento verificatosi può essere ricondotto alla condotta colposa del soggetto agente, ma solo quello che sia collegato causalmente alla violazione della specifica regola cautelare (Sez

4. n. 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv273870).

Il giudice, dunque, non può limitarsi ad accertate il nesso di casualità materiale tra condotta ed evento dato, ma deve anche accertare quale sia il rischio che la norma cautelare violata è intesa a scongiurare, o, in altri termini, se la regola cautelare violata era volta a scongiurare un evento del tipo di quello verificatosi ed ancora se il rispetto della regola cautelare, ovvero il comportamento alternativo lecito, sarebbe valso ad evitare l'evento con un giudizio di alta probabilità logica (c.d. giudizio controfattuale) secondo il dictunn delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105 e delle Sezioni Unite n.30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138.

Quanto alla individuazione delle regole di cautela si è sostenuto che il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'art. 141 cod. strada. (Sez. 4, n. 7093 del 27/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280549 Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a velocità moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, di tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo il pedone ed arrestare il mezzo).

La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi e, muovendo dalle premesse richiamate, ha ritenuto che l'imputato avesse violato l'art. 141 CdS, per aver proceduto ad una velocità sostenuta e comunque non adeguata alle condizioni dei luoghi e tale da consentire di compiere le manovre necessarie in condizioni di sicurezza e l'art. 191 CdS, per non aver consentito al pedone, che aveva già iniziato l'attraversamento, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

I giudici hanno spiegato che, anche a volere ammettere che l'imputato avesse rispettato il limite di velocità esistente, in ogni caso l' andatura non era stata adeguata alle condizioni dei luoghi, giacché l'asfalto era bagnato e pertanto scivoloso, era ormai sera e nel tratto di strada erano presenti abitazioni.

I giudici hanno adeguatamente vagliato anche il tema della causalità della colpa, rilevando che le regole violate erano volte a prevenire eventi quale quello verificatosi e che il rispetto di dette regole avrebbe consentito l'avvistamento del pedone in tempo utile ad arrestare la marcia.

2.2.2. La Corte ha trattato anche il tema della prevedibilità dell'evento in modo coerente con il contenuto del c.d. principio di affidamento come maturato in ambito di circolazione stradale, ove la diffusività del pericolo impone un ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti.

Ed invero, "In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità" (ex plurinnis Sez.4 n. 24414 del 06/05/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281399; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 6 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223).

Nel caso in esame la Corte, pur dando atto del profilo di colpa concorrente della vittima, che aveva attraversato in un punto privo di segnaletica pedonale e senza prestare attenzione al sopraggiungere dei veicoli, ha rilevato che tale condotta non era comunque una causa eccezionale ed atipica, non prevista ed imprevedibile, in quanto l'incidente si era verificato in un centro abitato e in un orario (ovvero quello del rientro a casa) in cui la presenza di persone ai margini della carreggiata poteva essere considerata usuale.

3. Il terzo motivo, attinente alla quantificazione della sanzione amministrativa, è infondato.

Invero come la graduazione della pena, anche la graduazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

Con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 CdS, il giudice assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto di aver impiegato i criteri di cui all'art. 218 comma 2 CdS, ovvero una valutazione "in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare».

Inoltre questa Corte ha già avuto modo di specificare che non esiste alcuna correlazione indefettibile di proporzionalità tra la statuizione relativa alla pena in senso stretto e la statuizione relativa alla sanzione amministrativa, che sono rivolte a diverse finalità.

Le motivazioni relative alla misura della sanzione penale, in ragione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e di quella amministrativa, in ragione dei criteri di cui all'art. 218 CdS, restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4 - , n. 4740 del 18/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393; Sez. 4, n. 55130 del 08/11/2017, Fiorini, Rv. 271661) La Corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi e, con una motivazione coerente e non illogica, ha ritenuto che la determinazione della pena andasse confermata in ragione della pericolosità della condotta di guida dell'imputato, imprudente e distratta e connotata da più profili di colpa, e che anche la misura della sanzione accessoria fosse proporzionata alla gravità del fatto.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso \udito il difenso]re [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Piacenza, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], con la quale il predetto, in esito al rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di omicidio colposo (art. 589 commi 1 e 2 cod. pen.) in danno di [OSCURATO:PERSONA] in Vigolzone - [OSCURATO:PERSONA] di Sotto (PC) il 18 marzo 2013. La dinamica dell'incidente stradale è stata ricostruita nelle sentenze di merito, conformi, nei termini di seguito indicati. Il giorno 18 marzo 2013 alle ore 19.50, l'imputato alla guida della autovettura Audi modello TTS Coupè, procedendo sulla SP 654R con asfalto bagnato/ con direzione di marcia Vigolzone-Ponte dell'Olio, giunto in prossimità della progressiva chilometrica 14+300 nel centro abitato di Borgo di Sotto nei pressi della intersezione T posta a destra e regolarmente segnalata, in un tratto di strada rettilineo con illuminazione pubblica presente e funzionale, aveva investito il pedone [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva iniziato da circa due secondi l'attraversamento da sinistra verso destra: Ballotta era stato caricato sul cofano e successivamente, mentre l'auto aveva proseguito nella direzione di marcia e si era arrestata a circa 66 metri dal punto d'urto, era stato proiettato per circa 13 metri sul margine sinistro della carreggiata ed era così deceduto sul colpo a causa di lesioni cranioencefaliche e viscerali- toraciche. I profili di colpa addebitati all'imputato sono stati la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia e la violazione delle norme della disciplina sulla circolazione stradale e segnatamente dell'art. 141 commi 1, 2 e 3 D.Igs 30 aprile 1992 n. 285 per aver tenuto una velocità di circa 96 km/h a fronte del limite vigente indicato in apposita segnaletica verticale di 50 km/h i 'ti comunque non adeguata alle condizioni della strada; dell'art. 190 comma 2 C.d.S. per non aver consentito a [OSCURATO:PERSONA], pedone che aveva già iniziato l'attraversamento di quel tratto di strada da sinistra verso destra con impegno della carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando tre motivi. 2.1 Con il primo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità sotto il profilo della sussistenza del nesso di causa. Il difensore lamenta che i giudici di merito avrebbero dovuto individuare il punto in cui si era trovata l'autovettura nel momento in cui il pedone aveva iniziato l'attraversamento e stabilire di conseguenza se il pedone fosse o meno visibile e verificare, altresì, se il rispetto delle regole cautelari violate avrebbe potuto impedire l'evento. In particolare il ricorrente evidenzia che: - i giudici erano partiti dall'assunto che il limite di velocità presente in loco fosse di 50 km/h, quando invece lo stesso [OSCURATO:PERSONA] del Pubblico Ministero davanti al Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che in quel punto poteva essere di 90 km/h. - i giudici non avevano individuato con precisione la velocità a cui marciava l'auto dell'imputato, se non sulla base di dati congetturali, quale quello dei metri percorsi dopo l'urto e della distanza a cui il corpo dell'investito era stato proiettato. La sentenza non si era confrontata con le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] della difesa, che, attraverso specifici calcoli e utilizzando metodiche rispettose delle regole della più moderna letteratura scientifica al riguardo, aveva ritenuto che la velocità di marcia dell'auto fosse di 50 km/h. - i giudici non avevano individuato quale sarebbe stata la velocità di marcia alla quale l'evento sarebbe stato evitato; sarebbe stato necessario stabilire il tempo di percorrenza da parte del pedone della semicarreggiata di sinistra per poi valutare, considerato il tempo psicotecnico di reazione dell'automobilista, se la velocità tenuta avrebbe consentito l'utile arresto. Sotto tale profilo i giudici non avevano considerato che la teste Bergonzi, che seguiva a 15 metri di distanza l'auto dell'imputato, aveva riferito di essersi accorta solo che tale auto aveva urtato una sagoma e non avevano considerato, altresì, che secondo il [OSCURATO:PERSONA] della difesa nel punto in cui il pedone aveva iniziato l'attraversamento non vi erano lampioni. Nonostante tali dati rilevanti, la Corte era giunta alla conclusione che il pedone fosse visibile e che l'urto fosse evitabile, utilizzando un argomento meramente ipotetico e congetturale, quale quello per cui, essendo il pedone una persona anziana, necessariamente aveva proceduto con andatura lenta. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo ed al giudizio di prevedibilità ed evitabilità. Il difensore osserva che nella sentenza impugnata non era stato adeguatamente affrontato il tema della evitabilità dell'evento e che la inadeguatezza della velocità di andatura dell'imputato era stata desunta in maniera illogica dal fatto che l'imputato non aveva posto in essere manovre di emergenza, in tal modo invertendo i termini del ragionamento probatorio. Ancora unevolta il ricorrente sottolinea che i giudici avrebbero dovuto indicare quale fosse la velocità adeguata capace di evitare l'urto nelle condizioni date e poi rilevare la mancata tenuta del comportamento rispettoso della regola cautelare.2.3. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Il difensore osserva che la Corte avrebbe motivato in ordine alla graduazione della sanzione con un mero richiamo alla gravità del fatto, utilizzata anche per motivare in ordine alla determinazione della pena: lo stesso parametro, dunque, aveva portato ad individuare una pena- base pari ad un settimo del massimo edittale ed una sanzione accessoria pari ad un terzo del massimo previsto, sicché mancava qualsiasi proporzione tra le due sanzioni irrogate,. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l' inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo ,~ ed il secondo motivo, attinenti alla individuazione del nesso di causa e della colpa in capo all'imputato/ sono infondati. 2.1.0ccorre dare atto che nel censurare la sentenza impugnata sotto tali specifici profili, il ricorrente contesta anche alcuni dati di fatto che i giudici di merito hanno invece ritenuto come provati. In particolare la Corte ha osservato: - che dalla documentazione fotografica era emersa la presenza di numerosi lampioni funzionanti e dislocati in maniera tale da illuminare adeguatamente la strada e che l'azionamento dei fari anabbaglianti aveva permesso a Bernazzani di avere una buona visuale; - che l'asfalto era bagnato e pertanto scivoloso ed il tratto di strada interessato dall'incidente era in prossimità di abitazioni, sicché il conducente pi(fe;a4 avrebbe dovuto adeguare la velocità in relazione a tali condizioni e0.:1».0 notturna; in loco era vigente il limite di velocità di 50 km/h segnalato da un cartello ben visibile; - che la vittima aveva attraversato in un punto in cui non vi era apposita segnaleticaii,ba aveva proceduto da sinistra verso destra, ossia partendo dalla semicarreggiata opposta rispetto a quella di percorrenza dell'automobilista, con un'andatura che, data l'età e la stazza, doveva ritenersi non sostenuta, sicché il conducente dell'auto era stato nelle condizioni di avvedersi della sua presenza già nel momento dell'inizio dell'attraversamento. E' principio consolidato quello per cui sono estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nel caso di specie la motivazione della Corte di Appello, in continuità con quella di primo grado, appare coerente con i dati di fatto riportati e esente da profili di illogicità. Di contro le censure del ricorrente sono generiche e volte a sollecitare la Corte di legittimità ad una rilettura del compendio probatorio, inammissibile. 2.2.Anche sotto il profilo giuridico la sentenza impugnata, nella individuazione del nesso di causalità e nella affermazione della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, non si presta a censure. 2.2.1 In linea generale si ribadisce che in tema di delitti colposi, per stabilire la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e l'evento, occorre verificare la sussistenza non solo della causalità della condotta (ossia la dipendenza dell'evento dalla condotta, quale condicio sine qua non in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili), ma altresì la sussistenza della causalità della colpa, intesa come introduzione da parte del soggetto agente del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio (Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Scalise, Rv. 266645). Non ogni evento verificatosi può essere ricondotto alla condotta colposa del soggetto agente, ma solo quello che sia collegato causalmente alla violazione della specifica regola cautelare (Sez 4. n. 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv273870). Il giudice, dunque, non può limitarsi ad accertate il nesso di casualità materiale tra condotta ed evento dato, ma deve anche accertare quale sia il rischio che la norma cautelare violata è intesa a scongiurare, o, in altri termini, se la regola cautelare violata era volta a scongiurare un evento del tipo di quello verificatosi ed ancora se il rispetto della regola cautelare, ovvero il comportamento alternativo lecito, sarebbe valso ad evitare l'evento con un giudizio di alta probabilità logica (c.d. giudizio controfattuale) secondo il dictunn delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105 e delle Sezioni Unite n.30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138. Quanto alla individuazione delle regole di cautela si è sostenuto che il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'art. 141 cod. strada. (Sez. 4, n. 7093 del 27/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280549 Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a velocità moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, di tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo il pedone ed arrestare il mezzo). La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi e, muovendo dalle premesse richiamate, ha ritenuto che l'imputato avesse violato l'art. 141 CdS, per aver proceduto ad una velocità sostenuta e comunque non adeguata alle condizioni dei luoghi e tale da consentire di compiere le manovre necessarie in condizioni di sicurezza e l'art. 191 CdS, per non aver consentito al pedone, che aveva già iniziato l'attraversamento, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. I giudici hanno spiegato che, anche a volere ammettere che l'imputato avesse rispettato il limite di velocità esistente, in ogni caso l' andatura non era stata adeguata alle condizioni dei luoghi, giacché l'asfalto era bagnato e pertanto scivoloso, era ormai sera e nel tratto di strada erano presenti abitazioni. I giudici hanno adeguatamente vagliato anche il tema della causalità della colpa, rilevando che le regole violate erano volte a prevenire eventi quale quello verificatosi e che il rispetto di dette regole avrebbe consentito l'avvistamento del pedone in tempo utile ad arrestare la marcia. 2.2.2. La Corte ha trattato anche il tema della prevedibilità dell'evento in modo coerente con il contenuto del c.d. principio di affidamento come maturato in ambito di circolazione stradale, ove la diffusività del pericolo impone un ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti. Ed invero, "In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità" (ex plurinnis Sez.4 n. 24414 del 06/05/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281399; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 6 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223). Nel caso in esame la Corte, pur dando atto del profilo di colpa concorrente della vittima, che aveva attraversato in un punto privo di segnaletica pedonale e senza prestare attenzione al sopraggiungere dei veicoli, ha rilevato che tale condotta non era comunque una causa eccezionale ed atipica, non prevista ed imprevedibile, in quanto l'incidente si era verificato in un centro abitato e in un orario (ovvero quello del rientro a casa) in cui la presenza di persone ai margini della carreggiata poteva essere considerata usuale. 3. Il terzo motivo, attinente alla quantificazione della sanzione amministrativa, è infondato. Invero come la graduazione della pena, anche la graduazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 CdS, il giudice assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto di aver impiegato i criteri di cui all'art. 218 comma 2 CdS, ovvero una valutazione "in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare». Inoltre questa Corte ha già avuto modo di specificare che non esiste alcuna correlazione indefettibile di proporzionalità tra la statuizione relativa alla pena in senso stretto e la statuizione relativa alla sanzione amministrativa, che sono rivolte a diverse finalità. Le motivazioni relative alla misura della sanzione penale, in ragione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e di quella amministrativa, in ragione dei criteri di cui all'art. 218 CdS, restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4 - , n. 4740 del 18/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393; Sez. 4, n. 55130 del 08/11/2017, Fiorini, Rv. 271661) La Corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi e, con una motivazione coerente e non illogica, ha ritenuto che la determinazione della pena andasse confermata in ragione della pericolosità della condotta di guida dell'imputato, imprudente e distratta e connotata da più profili di colpa, e che anche la misura della sanzione accessoria fosse proporzionata alla gravità del fatto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a
Sentenza Cassazione n. 09459/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris