CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 35313/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA].?,7AT tì,; ' 22 AGO 2023 IL FUt,:',77U,7751".".` t RITENUTO E CONSIDERATO All'udienza in camera di consiglio del 09/03/2023, la Corte di cassazione, relativamente al procedimento N.R.G. 38179/2022, con ordinanza n.21678, ricorrente la società [OSCURATO:SOCIETA], ha qualificato il ricorso come appello cautelare ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., disponeva trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli, Sezione riesame. Su istanza del Presidente, in data 24/05/2023, si richiedeva la correzione dell'errore materiale relativamente al dispositivo del ruolo di udienza, e precisamente chiedendosi che, in luogo di "Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo", debba indicarsi "Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli". All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta ha chiesto che si proceda alla correzione dell'errore materiale. Rilevato che l'ordinanza n.21678 del 2023 reca il dispositivo "Qualificato il ricorso come appello cautelare ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli, Sezione riesame". Rilevato che, per mero errore materiale, il ruolo di udienza del 09/03/2023 indica, quale esito del procedimento "Qualificato il ricorso come appello cautelare ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo, Sezione riesame". Considerato che si debba procedere alla correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo del ruolo relativo alla ordinanza n.21678 del 2023 del 09/03/2023 nel procedimento n.38179/2022 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], e che pertanto, in luogo di "Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo", debba leggersi "Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli". Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale dell'atto. PQM A correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo del ruolo relativo alla ordinanza n.21678 del 2023 del 09/03/2023 nel procedimento n.38179/2022 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], in e luogo di "Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo , preng-~-9:Wor ra a a _ eramo debba leggersi "Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli". Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale dell'atto. Così deciso all'udienza del 8 giugno 2023 Il Consigliere estensore