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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08584/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16885/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Alba (CN), con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- e Oggetto: alluvione Piemonte 20– 16885 - 2017 – 1 5 /03 /2023 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29 -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, Torino,n. 1600/03/2016 , pronunciata il 05 ottobre 2016 e depositata il 27 dicembre 2016,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15marzo 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO

1. La società contribuente, che esercitava la sua attività in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali occorsi nelnovembre 1996, impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso, avente ad oggetto il 90% degli importi versati a titolo di contributi SSN per il quarto trimestre 1994 ed il triennio 1995-1997, presentata in data 7.10.2010 sia all’INPS, sia all’Agenzia delle Entrate.

2. I due gradi di giudizio esitavano in favore dell’Ufficio: sia la CTP sia la CTR ritenevano l’istanza tardiva, qualificando le somme richieste a rimborso come imposte, pertanto soggette al termine decadenziale biennale di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.

In particolare, affermava no che il dies a quo ai fini del computo del termine di presentazione dell’istanza doveva essere identificato nella data di entrate in vigore dell’art. 4, co. 90, L. n. 350/2003, con conseguente tardività dell’istanza.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente che svolge tre motivi di ricorso, cui resistono con tempestivi controricorsi l’INPS e l’Amministrazione finanziaria.

CONSIDERATO 20– 16885 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF 1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 (e/o dell’art. 21, co. 2, d.lgs. n. 546/92 in relazione allo ius superveniens integrato dalla decisione della Commissione UE n. 14.08.2015 C(2015) 5549 e dall’art. 108 (già 88), terzo comma TFUE e dall’art. 1, co. 665, L. n. 190/2014 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 1.1 In sostanza critica la sentenza nella parte in cui individua nella data di entrate in vigore dell’art. 4, co. 90, L. n. 350/2003 il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la presentazione dell’istanza giacché, trattandosi di indebito oggettivo, il diritto al rimborso avrebbe potuto essere fatto valere soltanto a seguito della decisione della CommissioneUE, poiché solo a partire dalla posizione espressa in sede europea la società avrebbe potuto far valere il proprio diritto ad un aiuto di Stato ritenuto compatibile con il mercato interno e nei limiti di esso.

2. Il motivo è infondato.

Invero «le questioni prospettate dalla ricorrente sono state già affrontate e risolte da questa Corte; quanto al termine decadenziale, entro cui presentare la richiesta di rimborso ex art. 4, co.90 della

I. n. 350 del 2003, con varie pronunce (cfr., per tutte, Cass. n. 20740 del2018), si sono riconosciute come tardive e non ammissibili quelle presentate dopo il 31.07.2007 (termine così prorogato dal d.l. n. 300 del 2006, art. 3 quater conv. in I. n. 17 del 2007); questa Corte ha affermato che il termine di presentazione delle domande costituisce un termine decadenziale di ordine pubblico, sotteso all'interesse alla certezza delle agevolazioni gravanti sul bilancio degli enti previdenziali, come tale perentorio e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di legittimità; si è nel contempo esclusa dall'applicazione al caso in esame delle disposizioni concernenti la prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., ritenendo che, in mancanza di tempestiva presentazione della domanda di 20– 16885 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF regolarizzazione, non possa configurarsi un pagamento indebito, essendo la domanda amministrativa condizione necessaria per lo stesso sorgere del diritto al beneficio; » (cfr. Cass., Sez.

L, n. 37794/2022; Cass..

V, n. 28350/2019).

3. La CTR ha fatto buon governo dei suestesi principi essendo incontroverso tra le parti che la domanda di rimborso è stata presentata oltre il termine decadenziale del 31.07.2007 pur nella diversità di date indicate (il ricorrente e l’Avvocatura dello Stato indicano la stessa data del 7.10.2010, mentre INPS e la sentenza impugnata indicano la data del 14-20.06.2010).

4. Con il secondo motivo la contribuente denunzia la violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – CEDU (resa esecutiva in Italia con la legge n. 848/1955) in riferimento all’art. 6 § 1 (diritto a un equo processo e principio di sicurezza nei rapporti giuridici), all’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU (diritto al rispetto dei beni) quest’ultimo letto congiuntamente all’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione) in rapporto all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. e per profili di illegittimità costituzionale. 4.1 In sostanza la ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte che, a suo dire, avrebbe riconosciuto i contributi a favore delle imprese piemontesi colpite dall'alluvione senza subordinare la concessione dell'agevolazione alla presentazione di una domanda entro il termine di decadenza del 31.07.2007; chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte europea e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale in riferimento alle norme sul termine di decadenza sì come riferite alle imprese piemontesi vittime dell'alluvione del 1994.

5. Il motivo è infondatoe va disatteso.

Questa Corte è già intervenuta anche in ordine a detti profili, affermando che «per quanto concerne il dubbio di conformità dell'interpretazione qui ribadita alle previsioni dell'art. 6 CEDU in relazione al diritto all'accesso a un giudice, prospettato nelsecondo motivo di ricorso, questa Corte ha già avuto modo di precisare come 20– 16885 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF il fondamento di tale disposizione non sta nel possibile verificarsi di situazioni decadenziali, ma piuttosto nell'evitare il cd.

"effetto sorpresa" laddove, a seguito di mutamenti di giurisprudenza, si individuino decadenze che, sulla base del medesimo quadro normativo, in precedenza non erano state riconosciute esistenti; su tali premesse questa Corte ha già avuto modo di rilevare come, in assenza di un orientamento consolidato circa il termine di decadenza, anteriormente all'arresto Cass. n. 12603 del 2016, esistevano in giurisprudenza soltanto obiter dicta (Cass. n. 6685 e 6686 del 2015) i quali non avrebbero, pertanto, potuto fondare un affidamento da parte del privato; le osservazioni sin qui svolte valgono altresì a confutare i dubbi di violazione dell'art. 1 protocollo 1 e dell'art. 14 CEDU respingendo l'istanza di rinvio pregiudiziale avanzata dalla ricorrente, non ravvisandosi nuovi ulteriori profili di contrasto rispetto aquelli già oggetto di decisione da parte di questa Corte; non residuano, infine, ulteriori profili di illegittimità costituzionale, avendo questa Corte già opportunamente evidenziato come proprio l'attribuzione, nel silenzio del legislatore, della medesima rilevanza alla posizione previdenziale delle imprese piemontesi alluvionate ammesse a pagare il solo 10% del dovuto così come di quelle tenute ad ottenere il rimborso del 90% di quanto versato, giustificata dalla natura unitaria dell'agevolazione, scongiura il rischio che l'esclusione delle ultime determini un insanabile contrasto con il principio costituzionale per il quale si ritengono viziate da irragionevolezza le disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo, al contempo, l'irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio (Cass. n. 19032 del 2017); va ricordato, infine, che -come questa Corte ha ben chiarito- l'accertamento dei presuppost i di fatto ai fini dell'applicabilità del beneficio -se, cioè, l'aiuto individuale rientri nei limiti del Regolamento UE "de minimis" (n. 1407 del 2013) ovvero 20– 16885 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF possa beneficiare della deroga contemplata dall'art.107, par. 2, del T.F.U.E. -spetta al giudice del merito (in tal senso, si veda Cass. n. 19032 del 2017), sempre che la domanda di riconoscimento del beneficio non sia tardiva» (cfr. Cass., Sez.

L, n. 37794/2022).

Il motivo va pertanto disatteso.

6. La carenza di legittimazione passiva dell’Ente previdenziale, statuita da entrambi i collegi di merito,non risulta oggetto di censura nel presente ricorso che, per l’effetto, è inammissibile nei confronti dell’INPS e tale va dichiarato.

7. In conclusione,il ricorso va rigettato nei confronti dell’ Agenzia delle entrate, mentre va dichiarato inammissibile nei confronti dell’INPS; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in virtù del consolidarsi, in tempi recenti, dell'orientamento delle Corti.

PQM La Corte rigettail ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, lo dichiara inammissibile nei confronti dell’INPS e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16885/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Alba (CN), con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- e Oggetto: alluvione Piemonte 20– 16885 - 2017 – 1 5 /03 /2023 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29 -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, Torino,n. 1600/03/2016 , pronunciata il 05 ottobre 2016 e depositata il 27 dicembre 2016,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15marzo 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. La società contribuente, che esercitava la sua attività in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali occorsi nelnovembre 1996, impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso, avente ad oggetto il 90% degli importi versati a titolo di contributi SSN per il quarto trimestre 1994 ed il triennio 1995-1997, presentata in data 7.10.2010 sia all’INPS, sia all’Agenzia delle Entrate. 2. I due gradi di giudizio esitavano in favore dell’Ufficio: sia la CTP sia la CTR ritenevano l’istanza tardiva, qualificando le somme richieste a rimborso come imposte, pertanto soggette al termine decadenziale biennale di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. In particolare, affermava no che il dies a quo ai fini del computo del termine di presentazione dell’istanza doveva essere identificato nella data di entrate in vigore dell’art. 4, co. 90, L. n. 350/2003, con conseguente tardività dell’istanza. 3. Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente che svolge tre motivi di ricorso, cui resistono con tempestivi controricorsi l’INPS e l’Amministrazione finanziaria. CONSIDERATO 20– 16885 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF 1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 (e/o dell’art. 21, co. 2, d.lgs. n. 546/92 in relazione allo ius superveniens integrato dalla decisione della Commissione UE n. 14.08.2015 C(2015) 5549 e dall’art. 108 (già 88), terzo comma TFUE e dall’art. 1, co. 665, L. n. 190/2014 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 1.1 In sostanza critica la sentenza nella parte in cui individua nella data di entrate in vigore dell’art. 4, co. 90, L. n. 350/2003 il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la presentazione dell’istanza giacché, trattandosi di indebito oggettivo, il diritto al rimborso avrebbe potuto essere fatto valere soltanto a seguito della decisione della CommissioneUE, poiché solo a partire dalla posizione espressa in sede europea la società avrebbe potuto far valere il proprio diritto ad un aiuto di Stato ritenuto compatibile con il mercato interno e nei limiti di esso. 2. Il motivo è infondato. Invero «le questioni prospettate dalla ricorrente sono state già affrontate e risolte da questa Corte; quanto al termine decadenziale, entro cui presentare la richiesta di rimborso ex art. 4, co.90 della I. n. 350 del 2003, con varie pronunce (cfr., per tutte, Cass. n. 20740 del2018), si sono riconosciute come tardive e non ammissibili quelle presentate dopo il 31.07.2007 (termine così prorogato dal d.l. n. 300 del 2006, art. 3 quater conv. in I. n. 17 del 2007); questa Corte ha affermato che il termine di presentazione delle domande costituisce un termine decadenziale di ordine pubblico, sotteso all'interesse alla certezza delle agevolazioni gravanti sul bilancio degli enti previdenziali, come tale perentorio e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di legittimità; si è nel contempo esclusa dall'applicazione al caso in esame delle disposizioni concernenti la prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., ritenendo che, in mancanza di tempestiva presentazione della domanda di 20– 16885 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF regolarizzazione, non possa configurarsi un pagamento indebito, essendo la domanda amministrativa condizione necessaria per lo stesso sorgere del diritto al beneficio; » (cfr. Cass., Sez. L, n. 37794/2022; Cass.. V, n. 28350/2019). 3. La CTR ha fatto buon governo dei suestesi principi essendo incontroverso tra le parti che la domanda di rimborso è stata presentata oltre il termine decadenziale del 31.07.2007 pur nella diversità di date indicate (il ricorrente e l’Avvocatura dello Stato indicano la stessa data del 7.10.2010, mentre INPS e la sentenza impugnata indicano la data del 14-20.06.2010). 4. Con il secondo motivo la contribuente denunzia la violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – CEDU (resa esecutiva in Italia con la legge n. 848/1955) in riferimento all’art. 6 § 1 (diritto a un equo processo e principio di sicurezza nei rapporti giuridici), all’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU (diritto al rispetto dei beni) quest’ultimo letto congiuntamente all’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione) in rapporto all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. e per profili di illegittimità costituzionale. 4.1 In sostanza la ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte che, a suo dire, avrebbe riconosciuto i contributi a favore delle imprese piemontesi colpite dall'alluvione senza subordinare la concessione dell'agevolazione alla presentazione di una domanda entro il termine di decadenza del 31.07.2007; chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte europea e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale in riferimento alle norme sul termine di decadenza sì come riferite alle imprese piemontesi vittime dell'alluvione del 1994. 5. Il motivo è infondatoe va disatteso. Questa Corte è già intervenuta anche in ordine a detti profili, affermando che «per quanto concerne il dubbio di conformità dell'interpretazione qui ribadita alle previsioni dell'art. 6 CEDU in relazione al diritto all'accesso a un giudice, prospettato nelsecondo motivo di ricorso, questa Corte ha già avuto modo di precisare come 20– 16885 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF il fondamento di tale disposizione non sta nel possibile verificarsi di situazioni decadenziali, ma piuttosto nell'evitare il cd. "effetto sorpresa" laddove, a seguito di mutamenti di giurisprudenza, si individuino decadenze che, sulla base del medesimo quadro normativo, in precedenza non erano state riconosciute esistenti; su tali premesse questa Corte ha già avuto modo di rilevare come, in assenza di un orientamento consolidato circa il termine di decadenza, anteriormente all'arresto Cass. n. 12603 del 2016, esistevano in giurisprudenza soltanto obiter dicta (Cass. n. 6685 e 6686 del 2015) i quali non avrebbero, pertanto, potuto fondare un affidamento da parte del privato; le osservazioni sin qui svolte valgono altresì a confutare i dubbi di violazione dell'art. 1 protocollo 1 e dell'art. 14 CEDU respingendo l'istanza di rinvio pregiudiziale avanzata dalla ricorrente, non ravvisandosi nuovi ulteriori profili di contrasto rispetto aquelli già oggetto di decisione da parte di questa Corte; non residuano, infine, ulteriori profili di illegittimità costituzionale, avendo questa Corte già opportunamente evidenziato come proprio l'attribuzione, nel silenzio del legislatore, della medesima rilevanza alla posizione previdenziale delle imprese piemontesi alluvionate ammesse a pagare il solo 10% del dovuto così come di quelle tenute ad ottenere il rimborso del 90% di quanto versato, giustificata dalla natura unitaria dell'agevolazione, scongiura il rischio che l'esclusione delle ultime determini un insanabile contrasto con il principio costituzionale per il quale si ritengono viziate da irragionevolezza le disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo, al contempo, l'irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio (Cass. n. 19032 del 2017); va ricordato, infine, che -come questa Corte ha ben chiarito- l'accertamento dei presuppost i di fatto ai fini dell'applicabilità del beneficio -se, cioè, l'aiuto individuale rientri nei limiti del Regolamento UE "de minimis" (n. 1407 del 2013) ovvero 20– 16885 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF possa beneficiare della deroga contemplata dall'art.107, par. 2, del T.F.U.E. -spetta al giudice del merito (in tal senso, si veda Cass. n. 19032 del 2017), sempre che la domanda di riconoscimento del beneficio non sia tardiva» (cfr. Cass., Sez. L, n. 37794/2022). Il motivo va pertanto disatteso. 6. La carenza di legittimazione passiva dell’Ente previdenziale, statuita da entrambi i collegi di merito,non risulta oggetto di censura nel presente ricorso che, per l’effetto, è inammissibile nei confronti dell’INPS e tale va dichiarato. 7. In conclusione,il ricorso va rigettato nei confronti dell’ Agenzia delle entrate, mentre va dichiarato inammissibile nei confronti dell’INPS; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in virtù del consolidarsi, in tempi recenti, dell'orientamento delle Corti. PQM La Corte rigettail ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, lo dichiara inammissibile nei confronti dell’INPS e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore im
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