CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22760/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PORTOGHESI n. 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso il decreto cron. 1883/2024 del TRIBUNALE di GROSSETO,depositata in data 11/07/2024;Numero registro generale 18688/2024Numero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 22760/2026Data pubblicazione 06/07/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon la pronuncia impugnata, il Tribunale di Grosseto ha accoltol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 170 del D.P.R.n. 115 del 2002, avverso il provvedimento di revoca della suaammissione al patrocinio a spese dello Stato, riconoscendo al difensoreil compenso di € 3.525,50 oltre accessori e compensando le spese delgiudizio di opposizione.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministerodella Giustizia, affidandosi ad un unico motivo.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazionedell’art. 112, lettera a), del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbeerroneamente ritenuto irrilevante l’omessa comunicazione, da partedel soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato,delle variazioni del suo reddito, affermando che tale mancanza sarebberilevante, ai fini della revoca del beneficio, soltanto qualora lavariazione reddituale fosse rilevante.La censura è fondata.La pronuncia impugnata richiama l’art. 79, lettera d), del D.P.R.n. 115 del 2002, secondo cui la parte è tenuta, tra l’altro, in sede dirichiesta dell’ammissione al patrocinio gratuito, a “… comunicare, finoa che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti diNumero registro generale 18688/2024Numero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 22760/2026Data pubblicazione 06/07/2026reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dallascadenza del termine di un anno, dalla data di presentazionedell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione”.Il giudice dell’opposizione ritiene che il riferimento, operato da dettanorma, alle “variazioni rilevanti” del reddito, si estenda anche all’art.112 del D.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina i casi di revocadell’ammissione al beneficio, anche se questa seconda disposizione noncontiene il riferimento alla rilevanza della variazione reddituale noncomunicata.L’art. 112, primo comma, del T.U. sulle spese di giustizia, soprarichiamato, prevede che “Il magistrato, con decreto motivato, revocal'ammissione: a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1,lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventualivariazioni dei limiti di reddito; …”. Trattasi di potere-dovere ad eserciziovincolato, poiché il legislatore non ha previsto la facoltà del giudice didisporre la revoca dell’ammissione, bensì ha previsto che, nellaricorrenza di talune ipotesi (tra cui quella della lettera a) della normain esame) il beneficio debba essere revocato.Le due disposizioni non sono analoghe, quanto al loro contenuto,e corrispondono a diverse rationes. In sede di ammissione al beneficio,infatti, la parte è tenuta a comunicare le variazioni del suo reddito chesiano “rilevanti”, ovverosia che comportino il superamento della sogliareddituale prevista dal legislatore per l’accesso al patrocinio a spesedello Stato; la ratio della norma va individuata nell’esigenza dellegislatore di limitare il riconoscimento della norma di favore ai solisoggetti che, al momento della pronuncia, si trovino effettivamentenelle condizioni reddituali previste dalla legge. Nel diverso casoprevisto dall’art. 112, primo comma, del D.P.R. n. 115 del 2002,invece, va fatta applicazione del principio affermato da questa Corte,Numero registro generale 18688/2024Numero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 22760/2026Data pubblicazione 06/07/2026secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art.112, lett. a) del D.P.R. n. 115 del 2002, la mancata comunicazionedelle variazioni di reddito comporta in sé e per sé la revoca delbeneficio, a prescindere dalla circostanza che la variazione risulti nondeterminativa del superamento del limite reddituale comportantel'ammissione” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9727 del 25/03/2022,Rv. 664427).Va precisato, sul punto, che la parte è onerata del compito didimostrare che i presupposti per l’ammissione permangano per tuttala durata del giudizio e fino alla liquidazione, ed in tal senso va letta ladisposizione che onera la stessa di indicare, una volta ottenutal’ammissione, le variazioni del suo reddito (cfr. Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15458 del 21/07/2020, Rv. 658734) e chel’eventuale mancanza non può essere superata attraverso l'esercizio diun potere di acquisizione officioso, che è ammesso nel diverso caso incui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità delladichiarazione del beneficiario (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1712 del16/01/2024, Rv. 669979).Poiché dunque nel caso di specie è pacifico che il beneficiario nonaveva comunicato la variazione del proprio reddito intervenuta nelcorso del giudizio, il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare laviolazione dell’art. 112 del D.P.R. n. 115 del 2002, senza procedere aduna lettura della norma in collegamento con l’art. 79 del medesimoD.P.R., poiché quest’ultima norma si applica soltanto in relazione allafase di ammissione al beneficio.Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della decisioneimpugnata e rinvio della causa al Tribunale di Grosseto, in differentecomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 18688/2024Numero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 22760/2026Data pubblicazione 06/07/2026 P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa ladecisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudiziodi legittimità, al Tribunale di Grosseto, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 02 luglio 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci