CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 39039/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato, infine, che la prescrizione del reato di ricettazione non era maturata nel momento in cui è intervenuta la sentenza di appello e che, in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso, non consentendo la corretta instaurazione del rapporto processuale, preclude la possibilità di rilevare la prescrizione in questa sede (Sezioni Unite, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; conformi, Sezioni Unite, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sezioni Unite, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164 e Sezioni Unite, n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re "d