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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26562/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.209 previa riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità. tetze) Il primo e il quzatta motivo di ricorso sono inammissibili, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello.

In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivi di ricorso - tesi a contestare la destinazione a uso personale della sostanza stupefacente - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale; la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire al quantitativo di stupefacente detenuto, idoneo al ricavo di 265 dosi medie e da ritenere quindi incompatibile con un uso esclusivamente personale oltre alle modalità di frazionamento dello stupefacente.

Risulta quindi analogamente inammissibile, per diretta derivazione logica, il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta una contraddittorietà tra la conclusione relativa alla destinazione allo spaccio dello stupefacente e l'inquadramento del fatto sotto la specie della lieve entità; così come il terzo motivo, con il quale è stata operata una generica contestazione in ordine alla rilevanza fattuale attribuito al frazionamento della sostanza.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.209 previa riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità. tetze) Il primo e il quzatta motivo di ricorso sono inammissibili, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivi di ricorso - tesi a contestare la destinazione a uso personale della sostanza stupefacente - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale; la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire al quantitativo di stupefacente detenuto, idoneo al ricavo di 265 dosi medie e da ritenere quindi incompatibile con un uso esclusivamente personale oltre alle modalità di frazionamento dello stupefacente. Risulta quindi analogamente inammissibile, per diretta derivazione logica, il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta una contraddittorietà tra la conclusione relativa alla destinazione allo spaccio dello stupefacente e l'inquadramento del fatto sotto la specie della lieve entità; così come il terzo motivo, con il quale è stata operata una generica contestazione in ordine alla rilevanza fattuale attribuito al frazionamento della sostanza. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26562/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris