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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 31545/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata t [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza emessa il 21 gennaio 2022 su rinvio della Corte di Cassazione, disponeva la conversione della pena detentiva inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in pena pecuniaria, condannandolo alla multa pari a euro 30.000.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia per tre motivi.

3. Con il primo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett b) cod proc pen vizio di violazione di legge in riferimento al calcolo della pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n.28 del 2022, ha sancito l'eccessiva onerosità della misura dell'importo minimo previsto dalla legge, fissato in €.250,00 per ogni giorno di pena detentiva, precisando che il calcolo debba essere effettuato sull'importo previsto dalla normativa in materia di decreto penale di condanna, pari a euro 75,00 ; pertanto, l'importo della pena ricalcolata era pari ad euro

9.000. Con il secondo motivo si deduce ex art. 606, comma 1, lett. e), il contrasto tra motivazione e dispositivo.

La Corte fiorentina aveva affermato, in motivazione, che la pena " risulta sospesa come da precedente decisione del Tribunale, confermata in secondo grado", ma nel dispositivo era stata omessa la relativa statuizione.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

CONSIDERATO :[N DIRITTO

1. Va dichiarata l'estinzione del reato per la sopravvenuta morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] avvenuta il 19 agosto 2022, come risulta dal certificato di morte depositato dal difensore [OSCURATO:PERSONA].

2. La sentenza impugnata, in conseguenza della estinzione del reato per morte del reo, deve essere annullata senza rinvio.

3. Seguono le statuizioni di cui al dispositivo.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imput

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata t [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza emessa il 21 gennaio 2022 su rinvio della Corte di Cassazione, disponeva la conversione della pena detentiva inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in pena pecuniaria, condannandolo alla multa pari a euro 30.000. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia per tre motivi. 3. Con il primo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett b) cod proc pen vizio di violazione di legge in riferimento al calcolo della pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n.28 del 2022, ha sancito l'eccessiva onerosità della misura dell'importo minimo previsto dalla legge, fissato in €.250,00 per ogni giorno di pena detentiva, precisando che il calcolo debba essere effettuato sull'importo previsto dalla normativa in materia di decreto penale di condanna, pari a euro 75,00 ; pertanto, l'importo della pena ricalcolata era pari ad euro 9.000. Con il secondo motivo si deduce ex art. 606, comma 1, lett. e), il contrasto tra motivazione e dispositivo. La Corte fiorentina aveva affermato, in motivazione, che la pena " risulta sospesa come da precedente decisione del Tribunale, confermata in secondo grado", ma nel dispositivo era stata omessa la relativa statuizione. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. CONSIDERATO :[N DIRITTO 1. Va dichiarata l'estinzione del reato per la sopravvenuta morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] avvenuta il 19 agosto 2022, come risulta dal certificato di morte depositato dal difensore [OSCURATO:PERSONA]. 2. La sentenza impugnata, in conseguenza della estinzione del reato per morte del reo, deve essere annullata senza rinvio. 3. Seguono le statuizioni di cui al dispositivo. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imput