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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 35182/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17087-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 36, presso gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] - Tritto), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2356 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 285/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/04/2016; R.G.N. 624/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 17087/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall'attuale ricorrente volta a sentir accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo derivante a suo carico dalla pretesa dell'Inps di iscriverla alla Gestione esercenti attività commerciali in quanto "produttore intermediario di III e/o IV gruppo" presso una compagnia assicuratrice, pretesa a fronte della quale la lavoratrice aveva opposto di essersi limitata ad operare quale produttore occasionale di V gruppo nell'interesse della Compagnia e non già di una sua specifica Agenzia territoriale;

2. per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]

3. con il motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, sub-agenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, in combinato disposto con la L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2, attesa la riferibilità delle definizioni di cui agli artt. 5 e 6 del contratto collettivo esclusivamente ai produttori di agenzie assicurative e non ai produttori diretti di compagnie assicurative;

4. il ricorso è da accogliere in continuità con i precedenti di questa Corte (per tutte Cass. n. 24884 del 2019 alla cui motivazione si rinvia; fra le ultime, Cass. n. 6780 del 2020);

5. va, dunque, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma soltanto quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, atteso che, il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

6. si è peraltro precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

7. la sentenza impugnata che non si è attenuta al predetto principio va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con l'accoglimento della domanda di accertamento negativo e la declaratoria di insussistenza dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercio ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2;

8. l'assoluta novità delle questioni trattate all'epoca della proposizione del ricorso, unita alla complessità delle stesse, testimoniata dalla difformità delle soluzioni emerse nella giurisprudenza di merito, determina la compensazione delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la ricorrente non tenuta all'iscrizione nella gestione relativa agli esercenti attività commerciale ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. nella L. n. 326 del 2003.

Dichiara compensate le spese dell'intero processo.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° luglio 2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17087-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 36, presso gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] - Tritto), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2356 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 285/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/04/2016; R.G.N. 624/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 17087/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall'attuale ricorrente volta a sentir accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo derivante a suo carico dalla pretesa dell'Inps di iscriverla alla Gestione esercenti attività commerciali in quanto "produttore intermediario di III e/o IV gruppo" presso una compagnia assicuratrice, pretesa a fronte della quale la lavoratrice aveva opposto di essersi limitata ad operare quale produttore occasionale di V gruppo nell'interesse della Compagnia e non già di una sua specifica Agenzia territoriale; 2. per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 3. con il motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, sub-agenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, in combinato disposto con la L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2, attesa la riferibilità delle definizioni di cui agli artt. 5 e 6 del contratto collettivo esclusivamente ai produttori di agenzie assicurative e non ai produttori diretti di compagnie assicurative; 4. il ricorso è da accogliere in continuità con i precedenti di questa Corte (per tutte Cass. n. 24884 del 2019 alla cui motivazione si rinvia; fra le ultime, Cass. n. 6780 del 2020); 5. va, dunque, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma soltanto quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, atteso che, il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018); 6. si è peraltro precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018); 7. la sentenza impugnata che non si è attenuta al predetto principio va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con l'accoglimento della domanda di accertamento negativo e la declaratoria di insussistenza dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercio ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2; 8. l'assoluta novità delle questioni trattate all'epoca della proposizione del ricorso, unita alla complessità delle stesse, testimoniata dalla difformità delle soluzioni emerse nella giurisprudenza di merito, determina la compensazione delle spese dell'intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la ricorrente non tenuta all'iscrizione nella gestione relativa agli esercenti attività commerciale ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. nella L. n. 326 del 2003. Dichiara compensate le spese dell'intero processo. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° luglio 2021 I
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