Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 71/1958
ECLI:IT:COST:1958:71
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con atto 10 novembre 1951 per notar Maccanti il signor [OSCURATO:PERSONA] acquistava dal signor [OSCURATO:PERSONA] quattro poderi
denominati Scopeto, Lughera, Lavalle e Caprareccia siti a Ponsano, in
comune di Volterra, della superficie complessiva di ettari 135.97.20.
Con decreti presidenziali 18 dicembre 1952, n. 3524 ([OSCURATO:PERSONA], 19 gennaio 1953, suppl. ord.) e 28 dicembre 1952, n. 4363
[OSCURATO:PERSONA] 24 gennaio 1953, suppl. ord.) parte di tali terreni,
e precisamente ettari 23.03.52, ivi comprese le quattro case coloniche,
veniva espropriata a carico del Massetani, che ne figurava proprietario
al 15 novembre 1949, e trasferita in proprietà dell'Ente per la
colonizzazione della maremma tosco-laziale.
Nel corso del giudizio per retrocessione dei beni espropriati
promosso dal Sacchini contro l'[OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di
Pisa con atto di citazione 21 luglio 1955, l'attore sollevò questione
di legittimità costituzionale avverso i citati decreti presidenziali
per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione per i seguenti
motivi:
1) l'intera proprietà del Massetani, nella sua consistenza
catastale al 15 novembre 1949, aveva un reddito dominicale considerato
al 1 gennaio 1943 inferiore a L. 30.000, e non era quindi soggetta ad
esproprio ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 21 ottobre
1950, n. 841, e dell'annessa tabella di scorporo.
2) per soli 23 ettari di terreno erano state espropriate tutte e
quattro le case coloniche che servivano 136 ettari di terreni
lasciandone privi ben 113, con ciò esulandosi dal fine del
miglioramento fondiario costituente il limite segnato dall'art. 2 della
citata legge n. 841.
L'Ente convenuto contestava la fondatezza della domanda attrice.
Con sentenza 24 maggio-16 luglio 1956 il Tribunale, ritenuta la
manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, rigettava
la domanda del Sacchini. Contro la predetta sentenza veniva proposta
impugnazione dall'attore soccombente e la Corte di appello di Firenze
con ordinanza del 26 ottobre 1957 rimetteva alla cognizione della Corte
costituzionale la questione di costituzionalità nei termini indicati
dal Sacchini.
Detta ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente
del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle Camere, è
stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] del 25 gennaio 1958.
L'ordinanza della Corte di appello di Firenze pone a fuoco la
questione di legittimità costituzionale nei seguenti termini: "La
questione si riduce nel vedere se, per la norma dell'art. 4 della legge
21 ottobre 1950, n. 841, il reddito dell'intera proprietà deve essere
determinato dall'applicazione delle tariffe di estimo in vigore al 1
gennaio 1943, con riferimento ai dati catastali dei terreni al 15
novembre 1949, così come sostiene il Sacchini, oppure con riferimento
alla titolarità dei beni al 15 novembre 1949 e ai dati catastali
all'epoca dell'esproprio, così come assume l'[OSCURATO:PERSONA]".
Inoltre l'ordinanza stessa ha rimesso alla cognizione della Corte
costituzionale l'altra eccezione di incostituzionalità sollevata dal
Sacchini per l'espropriazione delle quattro case coloniche.
Costituitosi nel presente giudizio, il Sacchini nella sua difesa
prende le mosse dalla sentenza n. 81 del 16 maggio 1957 della Corte
costituzionale.
Nell'atto del 17 gennaio 1958 il Sacchini deduce l'illegittimità
costituzionale dei due decreti presidenziali per eccesso di delega.
In particolare:
a) violazione dell'art. 4 della legge 1950, n. 841, perché il
reddito dominicale della proprietà secondo il catasto al 15 novembre
1949 e con applicazione delle tariffe di estimo vigenti al 1 gennaio
1943 era di L. 4.720,21, cioè inferiore a L. 30.000, così che non
doveva farsi luogo ad espropriazione;
b) violazione dell'art. 2 della legge 1950, n. 841, quanto ai fini
di trasformazione in rapporto alle finalità della riforma fondiaria ed
agraria, perché per i 23 ettari di terreni trasferiti in proprietà
dell'[OSCURATO:PERSONA] erano state espropriate tutte e quattro le case
coloniche, lasciandone privi gli altri 113 ettari.
Nella sua memoria il Sacchini sostiene che dalle sentenze della
Corte costituzionale 67 e 126, rispettivamente del 14 maggio 1957 e del
28 novembre 1957, appare evidente che la Corte costituzionale ha
interpretato l'art. 4 della legge n. 841 nel senso che il reddito della
proprietà, ai fini della determinazione della quota di scorporo, si
ricava dall'applicazione delle tariffe di estimo in vigore al 1 gennaio
1943 con riferimento alla consistenza, cioè al classamento dei terreni
nella situazione stabilizzata al 15 novembre 1949.
La realtà di fatto, cui fa riferimento la sentenza n. 81 del 16
maggio 1957, è quella del 15 novembre 1949. "L'entrata in
conservazione del nuovo catasto a Volterra nel 1951 è un fatto del
tutto irrilevante, essendo quella del 15 novembre 1949 la data fissata
dalla legge per il congelamento sia della estensione che del
classamento della proprietà terriera. L'Ente non doveva adagiarsi sui
dati che il nuovo catasto gli forniva alla data del 1951, e doveva far
ricorso, se credeva, all'art. 6 della legge n. 841".
Sul secondo motivo la memoria ribadisce che la espropriazione di
quattro case coloniche per 23 ettari, lasciandone privi gli altri 113
ettari, concreta non un vizio di merito, ma un autentico eccesso di
potere che redundat in violazione della norma costituzionale.
:
La questione di legittimità costituzionale dei due decreti del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3524, e 28 dicembre
1952, n. 4363, che dispongono l'esproprio di terreni in confronto del
sig. [OSCURATO:PERSONA] ed in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], consiste
nell'interpretazione dell'art. 4, primo comma, della legge 21 ottobre
1950, n. 841.
Questa Corte aveva già, nelle sentenze nn. 65, 67, 81 e 126 del
1957, interpretato l'art. 4 nel senso che, agli effetti dello scorporo,
si debba fare riferimento alla data del 15 novembre 1949 per la
determinazione della consistenza dei terreni soggetti all'esproprio,
sia rispetto alla loro estensione che alla qualità e classe di essi.
Con la sentenza in pari data n. 70, alla quale è sufficiente
rinviare, la Corte ha ribadito questa interpretazione risolvendo la
questione per una fattispecie del tutto identica a quella che ha dato
luogo al presente giudizio.
Tanto premesso, va rilevato che è fuori discussione, in via di
fatto, che i due decreti presidenziali, per i quali è stata proposta
la questione di legittimità costituzionale, hanno fatto riferimento,
ai fini dell'applicazione della tabella di scorporo annessa alla legge
stralcio, ai dati catastali del tempo dell'esproprio e precisamente ai
dati risultanti dal nuovo catasto entrato in conservazione in loco alla
data del 1 settembre 1951, e non ai dati risultanti dal vecchio catasto
alla data del 15 novembre 1949, alla data cioè indicata dall'art. 4
per la determinazione della "consistenza" della proprietà terriera
privata.
È altresì fuori contestazione che il reddito dominicale della
proprietà del [OSCURATO:PERSONA] (dante causa del Sacchini ed
intestatario della proprietà al 15 novembre 1949) a questa data era
complessivamente di L. 4.720,21, e cioè inferiore alla cifra di L.
30.000 stabilita dalla legge come il minimo per lo scorporo.
Deve quindi concludersi, al lume dell'interpretazione data all'art.
4 della legge stralcio del 1950, n. 841, dalla Corte nelle suindicate
sentenze e qui riaffermata, che i due decreti presidenziali in
questione sono viziati da illegittimità costituzionale per eccesso di
delega.
Accolto il motivo principale di contestazione della legittimità
costituzionale dei due decreti del Presidente della Repubblica, non
occorre esaminare il motivo subordinato.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1952, n. 3524, e del 28
dicembre 1952, n. 4363, pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA] della
Repubblica del 19 gennaio 1953, suppl. ord., e del 24 gennaio 1953,
suppl. ord., in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.
841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1958.
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