CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già GNATYSHYN) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] (già Gnatyshyn) [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo ulteriore illustrazione relativa, in particolare, al primo motivo di ricorso, ha chiesto che sia fissata la discussione della causa in pubblica udienza; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 20/04/2021 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] (già Gnatyshyn) alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 124 cod. pen. e il vizio motivazionale, con riferimento all'art. 529 cod. proc. pen., con riguardo al rigetto dell'eccezione di tardività della querela, non è consentito in sede di legittimità poiché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di adeguati argomenti giuridici: si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata in ordine alla tempestività della presentazione della querela, il cui dies a quo che è stato fatto correttamente decorrere dal completamento dell'incarico da parte della società di investigazione grazie a cui la querelante ha preso piena conoscenza dell'illecito, in ossequio all'art.124 cod. pen.; talché il motivo, oltre a essere reiterativo, risulta essere anche manifestamente infondato poiché afferente a supposta violazione di norme di legge smentita dai dati emergenti dagli atti processuali e dal dato normativo; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 642 cod. pen. ed il vizio motivazionale per manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata: si vedano, sul punto, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata in merito al «granitico» compendio probatorio a carico della ricorrente, fondato sulle acquisizioni documentali e sull'escussione dei testi che hanno comprovato pienamente l'assunto accusatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom