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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 01123/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito fondate sul verbale di arresto, di perquisizione e sequestro, nonché dal verbale di pronto soccorso e dal fascicolo fotografico riproducente i danni dell'auto derivanti dalla condotta dell'imputato; ritenuto che in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito fondate sul verbale di arresto, di perquisizione e sequestro, nonché dal verbale di pronto soccorso e dal fascicolo fotografico riproducente i danni dell'auto derivanti dalla condotta dell'imputato; ritenuto che in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 01123/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris