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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13666/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto di numerose sentenze nonché della fungibilità della pena inflittagli, con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Parma del 6 giugno 1991, per il reato di cui all'art. 80 d.P.R. 15 giugno 1959. n. 393 (vecchio Codice della strada), successivamente depenalizzato.

2. Il ricorrente ha articolato due motivi.

2.1. Con il primo denunzia vizio di motivazione in ordine ai presupposti per l'applicazione della disciplina del reato continuato.

La Corte di appello ha escluso l'unitarietà del disegno criminoso non prendendo in considerazione gli elementi dedotti dall'istante e valorizzando erroneamente gli indici della distanza temporale e della disomogeneità delle condotte.

Quanto alle condanne pronunciate dalla Corte di appello di Bologna in data 28 gennaio 1992 e 15 ottobre 1993 nonché dal Tribunale di Parma in data 27 febbraio 1996, ha considerato eccessiva la distanza temporale tra le violazioni della normativa sugli stupefacenti.

Ha, però, trascurato che il giudice della cognizione, nella sentenza del 15 ottobre 1993, aveva unificato sotto il vincolo della continuazione episodi illeciti commessi a distanza maggiore di quella che separa gli episodi oggetto delle altre due pronunce, attribuendo decisiva rilevanza alla loro consumazione nell'ambito di un'attività illecita unitaria, iniziata molto prima della data di consumazione del primo reato oggetto della richiesta di unificazione e protrattasi negli anni successivi.

In tal senso, d'altra parte, depongono le convergenti dichiarazioni rese da più testimoni, ampiamente richiamate nel ricorso.

Non rileva in senso contrario la diversità delle sostanze stupefacenti detenute e commercializzate, la diversa identità dei concorrenti e la varietà dei luoghi di approvvigionamento e spaccio, peraltro non correttamente individuati nel corpo dell'ordinanza.

Quanto alle condanne emesse dalla Corte di appello di Bologna in data 10 agosto 1988, 13 ottobre 1998, 16 giugno 2016 e dal Pretore di Modena in data 17 ottobre 1995 e 16 ottobre 1998 ha ritenuto decisiva l'eterogeneità dei reati.

Ha, però, trascurato i pregnanti elementi di collegamento rappresentati dalla coincidenza dei concorrenti e la minima distanza temporale.

In un caso, addirittura, una violazione, la resistenza a pubblico ufficiale, è stata commessa lo stesso giorno, il 19 settembre 1991, di un'altra separatamente giudicata, la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

Quanto alla sentenza del G.I.P. di Parma del 6 giugno 1991, sia pure nell'esaminare la richiesta di fungibilità della pena, da atto di non aver potuto consultarla perché non presente nel fascicolo.

Ne segue che la valutazione espressa per negare la continuazione tra i reati oggetto di tale pronuncia e gli altri non risulta fondata sulle concrete modalità esecutive dei fatti accertati in sede di cognizione.

2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 666, comma 5, cod. proc. pen. e 186 disp att. cod. proc. pen.La difesa ha prodotto tutte le sentenze per le quali ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione.

Cionondimeno l'ordinanza impugnata ha erroneamente fondato il rigetto della richiesta di fungibilità della pena oggetto della sentenza del G.I.P. di Parma del 6 giugno 1991 sull'impossibilità di individuare la pena espiata per il reato successivamente depenalizzato a causa del mancato rinvenimento di copia della sentenza.

Solo l'omesso esame della sentenza ha impedito l'accoglimento della richiesta che invece, doveva essere accolta sussistendone i presupposti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1 II provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che, nonostante omogeneità dei titoli di reato, osta al riconoscimento della continuazione tra le violazioni oggetto delle condanne emesse dalla Corte di appello di Bologna in data 28 gennaio 1992 (cessione di stupefacenti e ricettazione commessi a Langhirano nel settembre 1985) e 15 ottobre 1993 (gestione in forma collettiva di detenzione e spaccio di hashish, commessa da gennaio a novembre 1986) nonché dal Tribunale di Parma in data 27 febbraio 1996 (spaccio in concorso con un partecipe diverso di quantitativi di eroina nel comune di Parma nel luglio 1987), con rilievo decisivo, non solo il notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti (superiore, per quelli commessi in epoca più prossima, a quattro mesi), ma anche le diverse modalità esecutive (talora in forma collettiva alte volte in forma individuale), la varietà delle sostanze stupefacenti trattate e la non coincidenza dei luoghi di consumazione.

Si tratta di argomentazione persuasiva che non confligge con principio affermato da questa Corte secondo cui «il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (da ultimo Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271903).La Corte di appello ha, infatti, verificato che gli episodi delittuosi, oltre ad essere stati commessi in periodi contigui ma non coincidenti, presentano caratteristiche così diverse da non costituire espressione di una deliberazione criminosa unitaria bensì di una scelta di vita protrattasi per oltre un ventennio, periodo in cui il condannato aveva costantemente attinto dal mercato illecito degli stupefacenti le risorse necessarie al suo sostentamento. 1.2 Parimenti non è né illogico né erroneo sul piano giuridico l'iter argomentativo seguito per escludere l'unitarietà del disegno criminoso tra i reati giudicati con le sentenze della Corte di appello di Bologna in data 10 agosto 1988, 13 ottobre 1998, 16 giugno 2016 e dal Pretore di Modena in data 17 ottobre 1995 e 16 ottobre 1998.

L'ordinanza ha, infatti, nuovamente valorizzato il rilevante lasso temporale, superiore all'anno, oltre all'eterogeneità dei beni giuridici lesi dai reati (il patrimonio, la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico) e con riferimento a quelli commessi in epoca più ravvicinata, come la resistenza a pubblico ufficiale e la violazione dell'art. 9

I. 27 dicembre 1956, n. 1423 commesse il 19 settembre 1991, il loro carattere tendenzialmente estemporaneo strettamente correlato dall'adesione del condannato ad un stile di vita improntato all'illegalità.

D'altra parte l'identità del disegno criminoso, a differenza del generico programma criminale, aperto alla commissione di qualsiasi reato (situazione questa che comporta l'applicazione di ben altri istituti quali la recidiva e l'abitualità nel reato) postula che tutti gli specifici reati commessi siano stati oggetto di rappresentazione e deliberazione unitaria, sia pure di massima ma pur sempre comprensiva delle singole concrete violazioni. 1.3 Le censure del ricorrente, solo formalmente denunziano violazione di legge e vizi motivazionali, nella sostanza sollecitano, per di più in termini generici, una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. 1.4 Con riferimento all'elemento cronologico, va rammentato che neppure l'inciso «anche in tempi diversi» consente infatti di negare logicamente rilevanza, al fine dell'apprezzamento dell'esistenza di un unico disegno originario, all'aspetto del tempo di commissione dei reati.

Sicché, come la vicinanza temporale può apparire sintomo dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, pur non costituendo di per sé "indizio necessario" dello stesso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, formidabile indizio negativo, specie se rapportato alla natura istantanea dei reati e alla loro realizzazione secondo modalità che non denotano alcuna forma di preordinazione.

Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione antidoverosa, riducono sensibilmente le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione.

E da tanto deriva che il dato della distanza cronologica tra i reati del tutto correttamente può essere apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute.

E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.

2. Il secondo motivo è generico.

Il ricorrente si duole del mancato esame della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Parma del 6 giugno 1991, presente tra gli atti di causa, ma non prospetta di avere effettivamente espiato la porzione di pena inflitta per la contravvenzione depenalizzata in relazione alla quale ha chiesto applicarsi i principi in materia di fungibilità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto di numerose sentenze nonché della fungibilità della pena inflittagli, con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Parma del 6 giugno 1991, per il reato di cui all'art. 80 d.P.R. 15 giugno 1959. n. 393 (vecchio Codice della strada), successivamente depenalizzato. 2. Il ricorrente ha articolato due motivi. 2.1. Con il primo denunzia vizio di motivazione in ordine ai presupposti per l'applicazione della disciplina del reato continuato. La Corte di appello ha escluso l'unitarietà del disegno criminoso non prendendo in considerazione gli elementi dedotti dall'istante e valorizzando erroneamente gli indici della distanza temporale e della disomogeneità delle condotte. Quanto alle condanne pronunciate dalla Corte di appello di Bologna in data 28 gennaio 1992 e 15 ottobre 1993 nonché dal Tribunale di Parma in data 27 febbraio 1996, ha considerato eccessiva la distanza temporale tra le violazioni della normativa sugli stupefacenti. Ha, però, trascurato che il giudice della cognizione, nella sentenza del 15 ottobre 1993, aveva unificato sotto il vincolo della continuazione episodi illeciti commessi a distanza maggiore di quella che separa gli episodi oggetto delle altre due pronunce, attribuendo decisiva rilevanza alla loro consumazione nell'ambito di un'attività illecita unitaria, iniziata molto prima della data di consumazione del primo reato oggetto della richiesta di unificazione e protrattasi negli anni successivi. In tal senso, d'altra parte, depongono le convergenti dichiarazioni rese da più testimoni, ampiamente richiamate nel ricorso. Non rileva in senso contrario la diversità delle sostanze stupefacenti detenute e commercializzate, la diversa identità dei concorrenti e la varietà dei luoghi di approvvigionamento e spaccio, peraltro non correttamente individuati nel corpo dell'ordinanza. Quanto alle condanne emesse dalla Corte di appello di Bologna in data 10 agosto 1988, 13 ottobre 1998, 16 giugno 2016 e dal Pretore di Modena in data 17 ottobre 1995 e 16 ottobre 1998 ha ritenuto decisiva l'eterogeneità dei reati. Ha, però, trascurato i pregnanti elementi di collegamento rappresentati dalla coincidenza dei concorrenti e la minima distanza temporale. In un caso, addirittura, una violazione, la resistenza a pubblico ufficiale, è stata commessa lo stesso giorno, il 19 settembre 1991, di un'altra separatamente giudicata, la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Quanto alla sentenza del G.I.P. di Parma del 6 giugno 1991, sia pure nell'esaminare la richiesta di fungibilità della pena, da atto di non aver potuto consultarla perché non presente nel fascicolo. Ne segue che la valutazione espressa per negare la continuazione tra i reati oggetto di tale pronuncia e gli altri non risulta fondata sulle concrete modalità esecutive dei fatti accertati in sede di cognizione. 2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 666, comma 5, cod. proc. pen. e 186 disp att. cod. proc. pen.La difesa ha prodotto tutte le sentenze per le quali ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione. Cionondimeno l'ordinanza impugnata ha erroneamente fondato il rigetto della richiesta di fungibilità della pena oggetto della sentenza del G.I.P. di Parma del 6 giugno 1991 sull'impossibilità di individuare la pena espiata per il reato successivamente depenalizzato a causa del mancato rinvenimento di copia della sentenza. Solo l'omesso esame della sentenza ha impedito l'accoglimento della richiesta che invece, doveva essere accolta sussistendone i presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1 II provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che, nonostante omogeneità dei titoli di reato, osta al riconoscimento della continuazione tra le violazioni oggetto delle condanne emesse dalla Corte di appello di Bologna in data 28 gennaio 1992 (cessione di stupefacenti e ricettazione commessi a Langhirano nel settembre 1985) e 15 ottobre 1993 (gestione in forma collettiva di detenzione e spaccio di hashish, commessa da gennaio a novembre 1986) nonché dal Tribunale di Parma in data 27 febbraio 1996 (spaccio in concorso con un partecipe diverso di quantitativi di eroina nel comune di Parma nel luglio 1987), con rilievo decisivo, non solo il notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti (superiore, per quelli commessi in epoca più prossima, a quattro mesi), ma anche le diverse modalità esecutive (talora in forma collettiva alte volte in forma individuale), la varietà delle sostanze stupefacenti trattate e la non coincidenza dei luoghi di consumazione. Si tratta di argomentazione persuasiva che non confligge con principio affermato da questa Corte secondo cui «il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (da ultimo Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271903).La Corte di appello ha, infatti, verificato che gli episodi delittuosi, oltre ad essere stati commessi in periodi contigui ma non coincidenti, presentano caratteristiche così diverse da non costituire espressione di una deliberazione criminosa unitaria bensì di una scelta di vita protrattasi per oltre un ventennio, periodo in cui il condannato aveva costantemente attinto dal mercato illecito degli stupefacenti le risorse necessarie al suo sostentamento. 1.2 Parimenti non è né illogico né erroneo sul piano giuridico l'iter argomentativo seguito per escludere l'unitarietà del disegno criminoso tra i reati giudicati con le sentenze della Corte di appello di Bologna in data 10 agosto 1988, 13 ottobre 1998, 16 giugno 2016 e dal Pretore di Modena in data 17 ottobre 1995 e 16 ottobre 1998. L'ordinanza ha, infatti, nuovamente valorizzato il rilevante lasso temporale, superiore all'anno, oltre all'eterogeneità dei beni giuridici lesi dai reati (il patrimonio, la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico) e con riferimento a quelli commessi in epoca più ravvicinata, come la resistenza a pubblico ufficiale e la violazione dell'art. 9 I. 27 dicembre 1956, n. 1423 commesse il 19 settembre 1991, il loro carattere tendenzialmente estemporaneo strettamente correlato dall'adesione del condannato ad un stile di vita improntato all'illegalità. D'altra parte l'identità del disegno criminoso, a differenza del generico programma criminale, aperto alla commissione di qualsiasi reato (situazione questa che comporta l'applicazione di ben altri istituti quali la recidiva e l'abitualità nel reato) postula che tutti gli specifici reati commessi siano stati oggetto di rappresentazione e deliberazione unitaria, sia pure di massima ma pur sempre comprensiva delle singole concrete violazioni. 1.3 Le censure del ricorrente, solo formalmente denunziano violazione di legge e vizi motivazionali, nella sostanza sollecitano, per di più in termini generici, una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. 1.4 Con riferimento all'elemento cronologico, va rammentato che neppure l'inciso «anche in tempi diversi» consente infatti di negare logicamente rilevanza, al fine dell'apprezzamento dell'esistenza di un unico disegno originario, all'aspetto del tempo di commissione dei reati. Sicché, come la vicinanza temporale può apparire sintomo dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, pur non costituendo di per sé "indizio necessario" dello stesso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, formidabile indizio negativo, specie se rapportato alla natura istantanea dei reati e alla loro realizzazione secondo modalità che non denotano alcuna forma di preordinazione. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione antidoverosa, riducono sensibilmente le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione. E da tanto deriva che il dato della distanza cronologica tra i reati del tutto correttamente può essere apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza. 2. Il secondo motivo è generico. Il ricorrente si duole del mancato esame della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Parma del 6 giugno 1991, presente tra gli atti di causa, ma non prospetta di avere effettivamente espiato la porzione di pena inflitta per la contravvenzione depenalizzata in relazione alla quale ha chiesto applicarsi i principi in materia di fungibilità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d
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