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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03306/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31556/2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; —ricorrente— contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] in Lucina n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e la difende; —controricorrente avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, ILJ_ depositata il 23/097'2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] dell'Economia e delle Finanze ricorre avverso il provvedimento con il quale la Corte d'appello di Perugia ha 1(gMu riconosciuto il complessivo indennizzo di C 51.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], per la non ragionevole durata dei seguenti processi svoltisi innanzi la Corte dei Conti: proc. n. 9573, promosso con ricorso del 22/9/1967, e proc. n. 9576, promosso con ricorso del 10/4/1968, indennizzabili per entrambi 35 anni e 10 mesi; proc. n. 9567, promosso con ricorso del 24/1/1979, indennizzabili 30 anni e 5 mesi. - Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Con l'esposta unitaria censura il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 89,

I. n. 89/2001, adducendo un abuso del diritto di ristoro.

Il nucleo della doglianza, presa in esame la vicenda fatta oggetto dei processi presupposti, è tesa a dimostrare che, a fronte di una sola vicenda pensionistica, la Ricca aveva proposto tre ricorsi distinti: con il primo chiedendo che fosse dichiarata la definitività del decreto ministeriale che aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio il decesso del coniuge, militare di carriera; con il secondo, contestando la decisione dell'amministrazione di negare la causa di servizio; con il terzo, chiedendo la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico di reversibilità.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Non par dubbio che il bene della vita rivendicato dalla Ricca fosse il riconoscimento, in regime di reversibilità, dell'assegno pensionistico del coniuge, ex militare di carriera, che la vedova assumeva essere deceduto per causa di servizio. 2- In matria va enunciato il seguente principio di diritto: < <in un simile caso occorre verificare, agli effetti dell'art. 2,

I. n. 89/2001, al fine d'impedire ingiuste duplicazioni, se il danno da [ragionevole durata sia dipeso specificamente da ciascuno dei proc ssi innescati (nella specie tre), i quali (ciascuno di loro) abbiano procurato in via autonoma sofferenza indennizzabile da ritardo, o seppure, sia pure sotto profili di doglianza diversi, la parte esponga, nella sostanza, un danno unitario, dipendente dal ritardo con il quale risulta essere stata definita la vicenda processuale afferente al bene della vita preteso.

Un tale giudizio, inoltre, non può prescindere dalla verifica in concreto circa la condotta processuale tenuta dall'interessato nei processi presupposti, al fine di accertare se lo stesso abbia, senza necessità, moltiplicato gli accessi alla giustizia».

La Corte di Perugia si è totalmente sottratta a un simile vaglio, essendosi limitata al computo algebrico delle singole cause, considerate separatamente, di conseguenza la statuizione deve essere cassata con rinvio, disponendo che il Giudice del rinvio si adegui al principio di diritto sopra enunciato.

Lo stesso regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Perugia, altra composizione, anche per la determinazione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31556/2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; —ricorrente— contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] in Lucina n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e la difende; —controricorrente avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, ILJ_ depositata il 23/097'2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] dell'Economia e delle Finanze ricorre avverso il provvedimento con il quale la Corte d'appello di Perugia ha 1(gMu riconosciuto il complessivo indennizzo di C 51.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], per la non ragionevole durata dei seguenti processi svoltisi innanzi la Corte dei Conti: proc. n. 9573, promosso con ricorso del 22/9/1967, e proc. n. 9576, promosso con ricorso del 10/4/1968, indennizzabili per entrambi 35 anni e 10 mesi; proc. n. 9567, promosso con ricorso del 24/1/1979, indennizzabili 30 anni e 5 mesi. - Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con l'esposta unitaria censura il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 89, I. n. 89/2001, adducendo un abuso del diritto di ristoro. Il nucleo della doglianza, presa in esame la vicenda fatta oggetto dei processi presupposti, è tesa a dimostrare che, a fronte di una sola vicenda pensionistica, la Ricca aveva proposto tre ricorsi distinti: con il primo chiedendo che fosse dichiarata la definitività del decreto ministeriale che aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio il decesso del coniuge, militare di carriera; con il secondo, contestando la decisione dell'amministrazione di negare la causa di servizio; con il terzo, chiedendo la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico di reversibilità. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Non par dubbio che il bene della vita rivendicato dalla Ricca fosse il riconoscimento, in regime di reversibilità, dell'assegno pensionistico del coniuge, ex militare di carriera, che la vedova assumeva essere deceduto per causa di servizio. 2- In matria va enunciato il seguente principio di diritto: < <in un simile caso occorre verificare, agli effetti dell'art. 2, I. n. 89/2001, al fine d'impedire ingiuste duplicazioni, se il danno da [ragionevole durata sia dipeso specificamente da ciascuno dei proc ssi innescati (nella specie tre), i quali (ciascuno di loro) abbiano procurato in via autonoma sofferenza indennizzabile da ritardo, o seppure, sia pure sotto profili di doglianza diversi, la parte esponga, nella sostanza, un danno unitario, dipendente dal ritardo con il quale risulta essere stata definita la vicenda processuale afferente al bene della vita preteso. Un tale giudizio, inoltre, non può prescindere dalla verifica in concreto circa la condotta processuale tenuta dall'interessato nei processi presupposti, al fine di accertare se lo stesso abbia, senza necessità, moltiplicato gli accessi alla giustizia». La Corte di Perugia si è totalmente sottratta a un simile vaglio, essendosi limitata al computo algebrico delle singole cause, considerate separatamente, di conseguenza la statuizione deve essere cassata con rinvio, disponendo che il Giudice del rinvio si adegui al principio di diritto sopra enunciato. Lo stesso regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Perugia, altra composizione, anche per la determinazione sulle spese del giudizio di legittimità. Così decis
Decreto Cassazione n. 03306/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris