CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 30407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato„a MESSINA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSlNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 917/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Messina ed ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità -- non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punta di fatto; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.- non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in prec:edenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]); Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui la ricorrente contesta l'eccessività della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estenso