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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04244/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 28 giugno 2022 il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della pena sostitutiva di 248 ore di lavori di pubblica utilità, con ripristino di quella sostituita di 4 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di applicazione pena del 16 ottobre 2020 dello stesso Tribunale.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha revocato la pena sostitutiva, perché l'ente presso cui erano stati svolti i lavori aveva inviato un prospetto da cui essi risultavano effettuati solo per 176 ore (e, su richiesta di chiarimenti del giudice, aveva inviato di nuovo lo stesso prospetto).

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge, perché l'udienza camerale del 28 giugno 2022 si è celebrata nonostante che il difensore di fiducia avesse depositato con otto giorni di anticipo dichiarazione di adesione all'astensione.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge, perché l'ordinanza non ha tenuto conto della nota di ulteriori precisazioni inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 9 giugno 2022 dove si riferiva che il prospetto precedentemente trasmesso era erroneo e che il condannato aveva svolto regolarmente tutte le ore cui era stato condannato.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge, perché, nel ripristinare la pena originaria, l'ordinanza non ha scomputato le ore di lavori di pubblica utilità che risultano in ogni caso essere state eseguite.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato.

1. E' fondato, in particolare, il primo motivo di ricorso, in cui si deduce che l'udienza camerale del 28 giugno 2022 si è celebrata nonostante il difensore di fiducia avesse depositato rituale dichiarazione di adesione all'astensione.

In effetti, alla lettura degli atti contenuti nel fascicolo, cui la Corte può accedere atteso il vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta una comunicazione del difensore inviata via PEC il 20 giugno 2022 all'indirizzo corretto per il deposito degli atti penali presso il Tribunale di Arezzo.

L'udienza camerale per l'incidente di esecuzione è a partecipazione necessaria del difensore, e quindi si applica il principio di diritto enunciato da Sez.

U, Sentenza n. 15232 del 30/10/2014, dep. 2015, PO in proc.

Tibo, Rv. 263021, secondo cui "in tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi".

L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento déi successivi.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 giugno 2022 il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della pena sostitutiva di 248 ore di lavori di pubblica utilità, con ripristino di quella sostituita di 4 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di applicazione pena del 16 ottobre 2020 dello stesso Tribunale. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha revocato la pena sostitutiva, perché l'ente presso cui erano stati svolti i lavori aveva inviato un prospetto da cui essi risultavano effettuati solo per 176 ore (e, su richiesta di chiarimenti del giudice, aveva inviato di nuovo lo stesso prospetto). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge, perché l'udienza camerale del 28 giugno 2022 si è celebrata nonostante che il difensore di fiducia avesse depositato con otto giorni di anticipo dichiarazione di adesione all'astensione. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, perché l'ordinanza non ha tenuto conto della nota di ulteriori precisazioni inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 9 giugno 2022 dove si riferiva che il prospetto precedentemente trasmesso era erroneo e che il condannato aveva svolto regolarmente tutte le ore cui era stato condannato. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, perché, nel ripristinare la pena originaria, l'ordinanza non ha scomputato le ore di lavori di pubblica utilità che risultano in ogni caso essere state eseguite. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. E' fondato, in particolare, il primo motivo di ricorso, in cui si deduce che l'udienza camerale del 28 giugno 2022 si è celebrata nonostante il difensore di fiducia avesse depositato rituale dichiarazione di adesione all'astensione. In effetti, alla lettura degli atti contenuti nel fascicolo, cui la Corte può accedere atteso il vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta una comunicazione del difensore inviata via PEC il 20 giugno 2022 all'indirizzo corretto per il deposito degli atti penali presso il Tribunale di Arezzo. L'udienza camerale per l'incidente di esecuzione è a partecipazione necessaria del difensore, e quindi si applica il principio di diritto enunciato da Sez. U, Sentenza n. 15232 del 30/10/2014, dep. 2015, PO in proc. Tibo, Rv. 263021, secondo cui "in tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi". L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento déi successivi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo. Così deciso i
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